Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 22 luglio 2014, n. 16647
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento assunto dal Garante per la protezione dei dati personali del 13/9/2007 con il quale era stata inibita, a RCS Periodici s.p.a. ed a Azphotos sas l’ulteriore diffusione di immagini del servizio fotografico realizzato dal fotografo Z.A. e pubblicato sul settimanale (…) del (omissis). Il provvedimento del Garante seguiva ad un precedente ordine di blocco del 21/4/2007.
La vicenda è sorta dalla pubblicazione sul predetto settimanale in data (omissis) di un articolo corredato da un servizio fotografico realizzato all’interno del parco di (omissis) di proprietà di B.S. che ritraeva il proprietario in compagnia di ospiti.
A sostegno dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale è stato dedotto che non sussisteva la mancanza di correttezza nel trattamento dei dati né l’intrusione nei luoghi di privata dimora in violazione dell’art. 3 del Codice deontologico dei giornalisti, in quanto era stato usato, per realizzare le foto, un normale teleobiettivo al solo fine di ottenere un’immagine più nitida, e non un mezzo invasivo. Inoltre non si era verificata alcuna violazione di domicilio perché il fotografo si era posizionato sopra un’altura posta all’esterno della proprietà di B.S. , liberamente raggiungibile.
Si trattava, pertanto, di luogo privato ma esposto al pubblico, in quanto del tutto visibile all’esterno con conseguente non illiceità della condotta. Infine, il parco per la sua estensione non poteva essere ritenuto una pertinenza e vi era un interesse pubblico alla pubblicazione delle fotografie perché si stava svolgendo in quel luogo un incontro politico.
Il Tribunale, disattendendo i motivi d’impugnazione, affermava:
– che doveva escludersi la litispendenza con il procedimento di opposizione instaurato presso il Tribunale di Tempio Pausania da Azphotos avverso il medesimo provvedimento del Garante dal momento che il foro relativo alle controversie riguardanti la protezione dei dati personali è inderogabile, ed è il tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. Ne conseguiva l’inoperatività dell’art. 33 cod. proc. civ., applicabile solo quando i fori alternativi siano derogabili o facoltativi;
– che sussisteva, al contrario, la litispendenza con il procedimento di Tempio Pausania per le domande svolte davanti al Tribunale di Milano da Azphotos e lo Z. ;
– che doveva respingersi l’istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. in quanto la valutazione del comportamento del fotografo aveva nel giudizio pendente a Milano natura meramente incidentale, fatte salve le possibilità impugnatorie in caso di contrasto tra giudicati;
– che doveva ritenersi inammissibile l’impugnazione del provvedimento del Garante autonomamente proposta dal direttore del settimanale B. in quanto non titolare del trattamento dei dati e conseguentemente non destinatario del medesimo;
– nel merito doveva ritenersi integrata la violazione del domicilio a causa dell’uso di mezzi tecnici invasivi per la realizzazione delle foto in questione, non essendo rilevante che il fotografo si trovasse all’interno od all’esterno del domicilio. Secondo quanto riscontrabile da una pianta dei luoghi prodotta dal medesimo fotografo, la distanza tra luogo di appostamento e quello in cui si trovavano le persone fotografate era di circa 220 metri.
Pur essendo questa distanza inferiore a quella indicata dalla difesa B. doveva escludersi che da tale distanza i soggetti delle foto potessero essere identificabili ad occhio nudo con la definizione e nitidezza riscontrata dalle foto;
– in conclusione oltre ai mezzi tecnici particolarmente invasivi non veniva ravvisata alcuna correttezza nell’uso delle tecniche di ripresa;
– le persone fotografate si trovavano all’interno di un parco privato annesso ad una privata dimora, la cui vasta estensione non ne poteva escludere il carattere pertinenziale, ma al contrario induceva a ritenere verosimilmente di essere lontani dalla vista di estranei.
L’impedimento naturale costituito dalla lontananza da un eventuale punto di osservazione esterno ai confini della proprietà costituiva uno strumento di tutela della riservatezza;
– era di conseguenza ipotizzabile la condotta descritta dall’art. 615 bis cod. pen., dal momento che l’ostacolo alla visibilità è stato superato con mezzi tecnici particolari a carattere invasivo. La violazione prevista nella norma penale può dirsi esclusa infatti soltanto quando l’azione riprodotta possa essere agevolmente osservata da estranei senza particolari accorgimenti (Corte Cost. 149 del 2008);
– doveva ritenersi del tutto irrilevante che le persone fotografate fossero attivisti di partito e fossero stati ospitati nella villa per un incontro di natura politica;
– si era, di conseguenza, consumata la violazione dell’art. 11, comma primo, lett. a) del d.lgs n. 196 del 2003 e dell’art. 3 del Codice deontologico relativo all’attività giornalistica, applicabile anche alla diffusione, tenuto conto del fatto che le didascalie ed i commenti che accompagnavano la pubblicazione delle foto evidenziavano che i soggetti ritratti fossero all’interno di un parco privato di proprietà di B. ;
– non poteva essere accolto neanche il rilievo relativo all’indeterminatezza dell’inibitoria rivolta verso “ulteriori immagini riprese con il servizio fotografico” essendo proprio questo il contenuto tipicamente preventivo dello strumento inibitorio;
– doveva essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non preclusa dalla circostanza che il giudizio nasceva come opposizione al provvedimento del Garante. Il danno doveva essere determinato in via equitativa ed al valore attuale della moneta in Euro 10.000, tenuto conto del pregiudizio conseguente all’inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 Cost. e dall’ampia diffusione e risonanza delle foto in questione dopo la pubblicazione e tenuto anche conto della natura colloquiale delle situazioni ritratte.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la R.C.S. Periodici affidandosi a quattro motivi. Ha resistito il controricorrente proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente all’esposizione e trattazione dei motivi di ricorso principale ed incidentale deve essere affrontata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente.
A sostegno dell’eccezione è stata invocata la ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9005 del 2009 secondo la quale “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 312 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.
Il principio esposto non può ritenersi applicabile al caso di specie, in quanto nessuna delle parti ha provveduto alla notificazione della sentenza impugnata. La menzione contenuta nell’epigrafe del ricorso alla prima pagina sta esclusivamente ad indicare che da parte della Cancelleria del Tribunale si è provveduto alla notificazione (o più
esattamente alla comunicazione ex art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.) della pronuncia ai ricorrenti. La parte controricorrente nella formulazione dell’eccezione afferma di non aver provveduto alla predetta notificazione e di non aver ricevuto alcuna copia della predetta sentenza impugnata, notificatale dalla ricorrente. La parte ricorrente nella memoria depositata conferma di non aver inteso indicare il dies a quo della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione.
Tutte le circostanze accertate inducono a ritenere che la indicazione contenuta nella prima pagina abbia riguardato esclusivamente l’adempimento di cancelleria e che, conseguentemente, non possa porsi a carico della ricorrente alcun onere od obbligo di produzione a pena d’improcedibilità della sentenza notificata.
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermata violazione dell’art. 3 del codice deontologico e dell’art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 da parte del titolare del trattamento. Nel terzo motivo di ricorso davanti al Tribunale la parte ricorrente aveva sottolineato l’inesistenza della consapevolezza del direttore e, conseguentemente, della casa editrice in ordine all’illiceità della raccolta da parte del fotografo del dato personale diffuso dal periodico. Su tale profilo né il Garante né la pronuncia impugnata avevano fornito una risposta, nonostante al Tribunale la questione fosse stata tempestivamente sottoposta. Si deve ritenere a giudizio del ricorrente che si tratti di una questione decisiva in quanto il giudice ha ritenuto l’illiceità della raccolta del dato, per violazione dell’art. 615 bis cod.pen., ed ha individuato in tale circostanza la fonte della ritenuta responsabilità della ricorrente, condannandola non per la condotta di un suo dipendente ma di un terzo, delle cui modalità non vi è prova che abbia avuto conoscenza. Su tale specifico aspetto la pronuncia si è limitata a fare riferimento alla consapevolezza in capo al direttore della collocazione dei soggetti ritratti all’interno del parco privato di proprietà di B. .
Non è in alcun modo spiegato perché la ricorrente, ignara delle modalità di acquisizione dei dati, non avrebbe dovuto dar credito al fotografo in ordine alla liceità dell’acquisizione delle immagini fotografiche. Peraltro, con l’esclusione della legittimazione del direttore responsabile è venuto meno il legame tra il fotografo e la casa editrice. Non viene in conclusione giustificato né da quali circostanze il direttore avrebbe dovuto desumere l’illiceità della condotta del fotografo né come l’editore possa essere ritenuto responsabile di una condotta illecita posta in essere in violazione dell’art. 3 del Codice deontologico dal fotografo. L’editore risponde del comportamento del direttore responsabile, in quanto suo dipendente, ma non direttamente di quello tenuto da un terzo estraneo quale il fotografo.
Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto difetta della sintesi richiesta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis, ultima parte, cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, per il vizio di motivazione contenuto nell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (S.U. 25117 del 2008; Cass. 4589 del 2009; 26780 del 2009; 24255 del 2009).
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 del d.lgs n. 196 del 2009 e dell’art. 3 del Codice deontologico dei giornalisti per avere la Corte d’Appello ritenuto illecita la raccolta dei dati personali a causa dell’utilizzazione di tecniche particolarmente invasive che hanno consentito l’intrusione in luogo di privata dimora. A giudizio della ricorrente, tuttavia, i luoghi di privata dimora non vengono tutelati tout court, ma soltanto se la loro conformazione e il contesto consentano a chi li occupa di fare affidamento sull’assoluta discrezione. Come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (sent. 149 del 2008), il limite dell’art. 14 Cost. può venire in considerazione se chi opera deve superare una barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e la ripresa filmata. Se essa è visibile da chiunque si è fuori dell’area di tutela.
L’art. 615 bis cod. pen. punisce chi indebitamente si procura immagini relative a comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora, ma gli spazi all’aria aperta privi di barriere ancorché privati sono naturalmente esposti allo sguardo altrui e non possono godere di tale tutela. Vi deve essere uno sforzo, un’attività ulteriore oltre quella visiva per l’acquisizione delle immagini. Non è sufficiente che le immagini vengano tratte da un luogo di privata dimora se tale luogo sia esposto al pubblico per mancanza di quelle barriere artificiali posti a tutela della riservatezza. Nella specie tale protezione non sussisteva perché le foto sono state scattate da un’altura raggiungibile da chiunque si trovi a costeggiare la proprietà di B. .
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:
In base all’art. 3 del Codice deontologico dei giornalisti un uso corretto di tecniche sia pure invasive non comporta la illiceità della raccolta del dato personale. L’uso corretto è compatibile con il mancato superamento di barriere fisiche evidenti, in forza l’interessato può vantare un ragionevole e concreto affidamento sulla propria riservatezza. La diffusione del dato, raccolto da terzi, non è illecita sulla base della sola collocazione del soggetto fotografato in una proprietà privata.
La censura deve ritenersi inammissibile in quanto sotto la veste formale del vizio di violazione di legge richiede al giudice di legittimità una valutazione dei fatti accertati (la conformazione dei luoghi, e più precisamente la esposizione al pubblico del luogo privato) alternativa a quella incensurabilmente effettuata dal giudice di merito. Al riguardo le S.U. di questa Corte con la pronuncia n. 24148 del 2013 hanno ribadito che quando il convincimento del giudice di merito, fondato sugli elementi acquisiti sia difforme “rispetto a alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati”, il motivo di ricorso si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, “certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 d.lgs. n. 196 del 2003 e 51 cod. pen., per non avere la Corte d’Appello considerato che la dedotta violazione della regola del codice deontologico in ordine alla raccolta del dato non può estendersi all’editore, in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a provare la conoscenza di tale illiceità in capo a tale ultimo soggetto, in mancanza di un collegamento organico con chi ha fornito le immagini ed anche della prova del concorso anche solo morale del direttore. Inoltre non risulta violato il limite del corretto esercizio del diritto di cronaca dal momento che il soggetto che si assume leso ha un rilievo pubblico e l’aspetto che emerge dal servizio fotografico è conseguentemente d’interesse pubblico. Inoltre nell’occasione presso (OMISSIS) c’era una convention politica.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:
“Qualora siano rispettati i limiti del diritto di cronaca e dell’essenzialità dell’informazione, gli artt. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 51 e/o 59 cod. pen. consentono di trattare per scopi giornalistici e nell’esclusivo perseguimento delle relative finalità, qualunque dato personale in assenza del consenso dell’interessato, escludendo ulteriori condizioni, e in ogni caso il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, in analogia con quanto previsto per la diffamazione, priva d’illiceità della condotta”.
Il motivo, per la parte relativa alla mancata conoscenza da parte dell’editore dell’acquisizione illecita delle foto, è inammissibile perché non sostenuto da quesito di diritto. Per l’altro profilo, l’inammissibilità discende dalle medesime ragioni che hanno indotto detta conclusione per la censura precedente. L’esimente del diritto di cronaca viene fondata su una valutazione dei fatti (natura politica dell’incontro, rilievo pubblico del contenuto delle fotografie) del tutto sostituiva di quella effettuata incensurabilmente dal giudice del merito, il quale ha, nelle pag. 17 e 18 della sentenza impugnata, fondato il proprio convincimento contrario a quello della ricorrente sull’esame delle circostanze di fatto emergenti dalle fotografie, ovvero, la natura strettamente privata dell’incontro, la lontananza dai confini della proprietà, l’irrilevanza conseguente della funzione pubblica svolta dal proprietario. Del resto, che la censura sia diretta ad un mero riesame valutativo del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito è confermato dalla genericità del quesito e dall’oggettiva difficoltà di ancoraggio a parametri giuridici di giudizio.
Nel quarto motivo viene posta, in ordine alla statuizione relativa al danno, la questione di legittimità costituzionale relativa all’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in un giudizio sul trattamento dei dati personali che però sia stato instaurato davanti all’autorità giurisdizionale come
impugnazione del provvedimento del garante, così limitando il diritto al contraddittorio e di difesa su tale domanda.
Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto privo di quesito di diritto, richiesto a pena d’inammissibilità ex art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, anche quando la censura abbia ad oggetto la prospettazione di un’eccezione d’illegittimità costituzionale. (Cass. S.U. 1707 del 2013 “In tema di ricorso per cassazione, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando la prospettazione di un motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la questione medesima, suppone necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto previsto dall’abrogato art. 366 bis cod. proc.civ. (ove applicabile ratione temporis), indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio della questione di costituzionalità e dall’ammissibilità del ricorso che prospetti soltanto un costituzionalità”).
Nel primo motivo del ricorso incidentale viene dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in correlazione con l’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale pronunciato su tutte le voci di danno non patrimoniale tempestivamente richieste.
Il giudice del merito aveva pronunciato in ordine a tale domanda limitandosi a riconoscere “l’esistenza di un danno non patrimoniale connesso al pregiudizio all’inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 Cost. – e conseguente all’ampia diffusione e risonanza che le foto in questione hanno avuto a seguito della pubblicazione sul periodico (…)” omettendo di pronunciarsi sulle voci di danno diverse da quelle relative alla violazione di domicilio ed in particolare:
il danno morale soggettivo derivante dalla diffusione e trattamento dei dati e consistente nella sofferenza derivante dalla messa a disposizione anche dei familiari del controricorrente di fatti privati destinati a rimanere riservati;
il danno esistenziale, consistente nella trasformazione dell’identità personale con alterazione dell’immagine pubblica e privata del controricorrente, atteso che le fotografie distorcevano gli stessi dati obiettivi ritratti mirando a dare un’immagine sbagliata del controricorrente.
Il motivo si chiude con un articolato ed analitico di diritto. Nel secondo motivo di ricorso incidentale viene prospettata la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione. Il ricorrente indica una grave carenza motivazionale nella mancata considerazione di un punto decisivo costituito dall’intensità della sofferenza morale subita a causa dell’ampia diffusione delle fotografie in correlazione con la funzione istituzionale e politica rivestita.
Il motivo si chiude con rituale sintesi ex art. 366 bis cod. proc. civ..
I due motivi del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente.
Al riguardo, deve osservarsi che non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia denunciato dal controricorrente dal momento che nella sentenza impugnata, sia pure molto sinteticamente, si esclude l’alterazione dell’immagine e della reputazione pubblica della parte ed il vulnus alle relazioni familiari, sulla base della natura delle foto (pag. 22 prime tre righe sentenza impugnata). In particolare il giudice del merito non riconosce se non il danno non patrimoniale dovuto al pregiudizio al diritto all’inviolabilità del domicilio perché pone in evidenza che le foto pubblicate ritraggono momenti meramente colloquiali e di svago degli interessati, relativi ad una permanenza nella villa a fine di riposo o vacanza, con conseguente esclusione di danni ulteriori.
Da tali premesse consegue il rigetto anche dalla censura relativa al vizio di motivazione in quanto la sentenza, nei passi sopra indicati, argomenta con motivazione sufficientemente adeguata la limitazione operata dal danno non patrimoniale.
La reciproca soccombenza delle parti induce alla compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese di lite del presente procedimento.
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