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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  21 ottobre 2013, n. 23797

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 592 del 6.06-7.08.2007 il Tribunale di Savona pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.07.1984, dal ricorrente G.F. con A.R., a costei attribuendo l’assegno divorzile di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabile.
La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dal F., che contestava il diritto della R. all’assegno divorzile, ed in via incidentale da quest’ultima, che instava per l’aumento dell’entità del medesimo rapporto e per l’accoglimento della sua ulteriore domanda riconvenzionale volta al conseguimento, sino al settembre del 2005, di un contributo di mantenimento del figlio delle parti, ormai maggiorenne e non più convivente con la madre, domanda che era stata respinta dal Tribunale.
Con sentenza del 7-20.02.2008 la Corte di appello di Genova riduceva l’assegno divorzile ad € 300,00 mensili, confermando nel resto l’appellata pronuncia e compensando le spese processuali in ragione dell’esito del giudizio.
La Corte territoriale premetteva anche che il F. si era doluto che il primo giudice non avesse applicato i principi in tema di assegno divorzile, avendo fondato la decisione solo sul divario reddituale esistente tra le parti, sottolineando pure che la R. non aveva dedotto l’inadeguatezza dei suoi mezzi e l’impossibilità di procurarseli, né provato il tenore di vita della famiglia, ma si era limitata a rilevare l’attività “altamente remunerativa” dell’ex marito, a lamentare difficoltà economiche ed il suo stato di disoccupazione, documentato con l’iscrizione nelle liste di collocamento, salvo poi affermare di aver svolto attività di intermediazione per conto di un’agenzia immobiliare e di svolgere attività di assistenza agli anziani, senza peraltro precisare il corrispettivo percepito. Il F. aveva inoltre sostenuto che il Tribunale non aveva neppure tenuto conto del fatto che dopo la separazione personale consensuale (omologata nel 2001) la situazione economica della R. era migliorata, avendo ella potuto disporre in virtù degli accordi separatizi di una consistente somma di danaro da lui versatale (complessive £ 400.000.000), che avrebbe, inoltre, dovuto considerare le due compravendite immobiliari effettuate nell’arco di un triennio e la decisione dell’ex moglie di rimanere a vivere in Liguria anche quando il loro figlio, ormai maggiorenne, aveva deciso di andare a studiare a Milano, ove ella invece avrebbe potuto usufruire dell’abitazione da lui acquistata per il figlio ed approfittare di migliori occasioni lavorative; che errata era anche la quantificazione dell’assegno in questione, giacché non si era considerato il deterioramento della sua situazione economica, in ragione dell’onere annuale di £ 8.600,00, per, spese condominiali, utenze, imposte, assicurazioni, cui dovevano aggiungersi le personali, né tenuto conto delle componenti del suo reddito, costituito da una parte fissa ed una variabile, corrisposta solo al raggiungimento degli obiettivi annualmente prefissati.
Tanto anche premesso, i giudici d’appello ritenevano tra l’altro e per quanto ancora possa rilevare che:
– il tenore di vita familiare poteva essere desunto dal reddito dei coniugi;
– il notevole reddito ed il patrimonio immobiliare del F., ingegnere, dirigente aziendale, reddito documentato dalle dichiarazioni fiscali, avevano consentito alla famiglia un elevato tenore di vita;
– la consistente somma data dal marito alla moglie all’atto della loro separazione, in gran parte costituiva il valore della quota di lei su bene in comunione;
– l’acquisto della casa attuato dalla R. con il danaro corrispostole dal marito aveva risolto soltanto il suo problema abitativo, mentre dato il divario economico esistente tra le parti ed anche l’età di lei, doveva escludersi che la medesima R. fosse in grado di procurarsi introiti atti ad assicurarle il tenore della pregressa vita coniugale, considerando pure che l’attività di intermediazione per conto di un’agenzia immobiliare era stata da lei svolta per un solo anno e non era indice di capacità di procurarsi mezzi adeguati, al pari dell’ammessa prestazione retribuita di assistenza ad anziani, trattandosi di attività modeste e non prevedibili come continue;
– di contro le cospicue spese lamentate dall’appellante provavano le potenzialità economiche dello stesso, così come l’investimento immobiliare a favore del figlio, che non poteva però pregiudicare il dovere nei confronti dell’ex moglie;
– in conclusione, l’evidenziate voci positive a favore della R. non erano tali da escludere il suo diritto a percepire l’assegno divorzile, ma andavano tenute presenti nella determinazione del relativo importo, per cui era infondato l’appello incidentale volto ad ottenere il notevole aumento richiesto, apparendo, al contrario congruo un assegno di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile.
Avverso questa sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 19.02.2009 al F., che il 30.03.2009 ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, cui la prima ha resistito con controricorso del 6.05.2009. La R. ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso principale la R. denunzia “Violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 5 della legge n. 1.12.1970 n. 898, nonché degli artt. 132, comma 2, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso o decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.).”.
Formula i seguenti quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis «Dica l’Ill.ma Corte Suprema di Cassazione se l’art. 5 della legge n. 898/1970 debba essere interpretato nel senso che il giudice, al fine di determinare l’entità dell’assegno di divorzio, a) debba tenere conto di tutti i parametri di riferimento indicati dalla citata disposizione legislativa, ivi compreso il possesso di redditi in capo ai coniugi e l’apporto offerto dal coniuge che richiede l’assegno alla famiglia e gli effetti dello stesso, valutando, in particolare, se il coniuge che richiede l’assegno abbia dovuto lasciare l’attività lavorativa per avere cura dei figli, con conseguente difficoltà di reperire un altro lavoro e pregiudizio pensionistico; b) debba dare adeguata giustificazione della propria decisione con riferimento a tutti i criteri indicati dalla disposizione stessa. ». «Dica inoltre l’Ill.ma Corte di Cassazione se il giudice, nel determinare l’entità dell’assegno di divorzio ex art. 5 della legge n. 898/1970 e nell’applicare a tal fine i precetti e le regole procedimentali di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., debba valutare e tenere conto delle allegazioni delle parti, nonché dei documenti dagli stessi prodotti in giudizio e delle risultanze istruttorie di causa, dando adeguata giustificazione della propria decisione anche con riferimento agli stessi».
La ricorrente censura anche per il profilo motivazionale la riduzione dell’entità assegno divorzile ed il rigetto del suo appello incidentale inerente all’aumento del medesimo apporto, dolendosi conseguentemente pure dello statuito regime delle spese processuali relativo ad entrambi i gradi di merito del giudizio.
Con il ricorso incidentale il F. deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. 1.12.1970 in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.).”.
Formula il seguente quesito «Dica l’Ill.ma Corte Suprema di Cassazione se la verifica circa l’adeguatezza dei mezzi ovvero l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive richiesta dall’art. 5 L. 898/70 ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile possa prescindere, in caso di accertata prestazione di attività lavorativa da parte del coniuge richiedente, dall’accertamento circa l’entità della retribuzione da quest’ultimo percepita e dalla allegazione – e correlativa prova – di elementi attestanti l’intervenuto apprezzabile deterioramento delle sue precedenti condizioni economiche.».
Sia il ricorso principale che quello incidentale, suscettibili di esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento.
L’impugnata sentenza si è ineccepibilmente attenuta al dettato normativo ed alla relativa, consolidata, elaborazione giurisprudenziale in tema di presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile e per la relativa quantificazione. In particolare appaiono irreprensibilmente applicate le note regole secondo cui:
a) l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (cfr. tra le numerose altre cass. n. 4617 del 1998 e da ultimo cass. n. 11686 del 2013);
b) in tema di determinazione dell’assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), potendo valorizzare quello basato sulle condizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto dall’assegno (cfr tra le altre, cass. n. 9876 del 2006; n. 7601 del 2011);
c) ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio a favore dell’ex coniuge – che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione – i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (cfr tra le altre, cass. n. 8057 del 1996)
d) ai sensi dell’art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio (cfr da ultimo cass. n. 16598 del 2013).
Anche alla luce di tali principi la Corte di appello appare avere giustamente ed argomentatamente apprezzato e confrontato le condizioni economiche di ciascuna delle due parti, desunte anche in via presuntiva dalle risultanze istruttorie d’indole pure fiscale ed evolutesi nel tempo, nonché presunto l’elevato livello della vita coniugale e considerato, pure in funzione sintomatica, sia le elargizioni e gli investimenti economici da entrambi attuati e rivelatisi anche atti al soddisfacimento delle esigenze abitative dell’ex moglie e del figlio della coppia, nonché ancora debitamente parametrato le sue valutazioni e determinazioni a detto tenore di vita, segnatamente verificando rispetto ad esso l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della R., seppure incrementati dopo la separazione personale dal F., conclusivamente, attendibilmente quantificando discrezionalmente l’importo differenziale a lei dovuto per superare almeno tendenzialmente il riscontrato squilibrio economico, al riguardo debitamente non mancando nemmeno di valorizzare l’emerso fatto che la stessa potesse ritenersi non del tutto priva di attitudine e possibilità lavorative ma in grado di assumere occupazioni non stabili e di garantirsi connessi, modesti introiti.
D’altra parte inammissibili si rivelano le censure con cui la ricorrente ulteriormente impugna la sentenza d’appello per vizi argomentativi, perché, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis esse si risolvono in irrituali generici e non decisivi rilievi critici, non riassunti in specifica sintesi dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata.
Pertanto il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti, con conseguente compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità, attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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