Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 21 marzo 2014, n. 6792

Svolgimento del processo

Con ricorso del 28-9-2001 M.M. proponeva opposizione avverso il decreto emesso nei suoi confronti dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, notificatogli in data 14-7-2001, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 181.400.000, a titolo di sanzione amministrativa per violazione della normativa antiriciclaggio ed antiusura introdotta con di. n. 143V1991, per avere effettuato transazioni finanziarie per complessive lire 1.814.000.000 in contanti, senza il tramite degli intermediari abilitati.
L’opponente, in particolare, deduceva che dal fatto che dalla documentazione contabile acquisita dalla Guardia di Finanza nel corso del controllo operato sul M. (titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività di intermediazione finanziaria ausiliaria, iscritto all’albo dei Promotori Finanziari delle Marche) risultasse che il ricorrente aveva raccolto e/o trasferito alla New Bank Limited di Kingstown valuta per un importo quanto meno pari a lire 5.018.654.000 senza il tramite di intermediari abilitati, non poteva trarsi la prova dell’avvenuto trasferimento di denaro al fine di estinguere una obbligazione pecuniaria. Il M. sosteneva, inoltre, che le dichiarazioni rese da alcuni investitori alla Guardia di Finanza erano assolutamente inutilizzabili, perché raccolte senza la garanzia del contraddittorio. Egli eccepiva altresì la carenza di motivazione del provvedimento amministrativo, contenente il mero richiamo per relationem al parere espresso dalla Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie.
Con sentenza in data 13-2-2006 il Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Osimo, rigettava l’opposizione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M. , sulla base di cinque motivi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’affermazione del Tribunale, secondo cui le violazioni erano state accertate dalla Guardia di Finanza in occasione della verifica fiscale espletata, e il relativo processo verbale di constatazione ed accertamento costituiva prova idonea e sufficiente dei fatti ivi riferiti. Deduce, in particolare, che il verbale redatto nell’occasione dalla Guardia di Finanza non è un verbale di accertamento o constatazione, ma una semplice segnalazione, prodromica a successive fasi di indagine; e che tale atto non è assistito da alcuna fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non contenendo accertamenti compiuti direttamente dalla Guardia di Finanza, ma mere considerazioni e valutazioni personali dei verbalizzanti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 23 comma 12 L. 689/1981. Nel far presente che in caso di opposizione a decreto-ingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative incombe sull’opposto, quale attore sostanziale, l’onere di dimostrare la pretesa fatta valere, e che l’annullamento del decreto-ingiunzione va disposto non solo nel caso di mancanza assoluta di prova, ma anche di prova insufficiente, sostiene che nella specie, una volta venuta meno, per le ragioni esposte nel primo motivo, la prova rappresentata dal richiamato verbale della Guardia di Finanza, non sussiste nessuna altra prova dell’asserita violazione.
I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale ha dato atto che le circostanze contestate al M. “sono risultate accertate” dalla Guardia di Finanza in occasione della verifica fiscale espletata sull’attività finanziaria dello stesso promotore, così come riportate nel relativo verbale di accertamento e confermate da tutti coloro che hanno consegnato denaro all’odierno ricorrente e che sono stati sanzionati. Ha rilevato che tale processo verbale di constatazione e accertamento della violazione da parte della Guardia di Finanza costituisce prova idonea e sufficiente dei fatti ivi riportati; ed ha fatto presente che esso non abbisogna di alcuna ulteriore dimostrazione, rimanendo unicamente impugnabile con querela di falso.
Orbene, appare indubbio che, anche a prescindere dalla fede privilegiata attribuita dalla sentenza impugnata al verbale in questione, il giudice di merito ha ritenuto, con un tipico apprezzamento in fatto, non sindacabile in questa sede, gli accertamenti contenuti in tale atto idonei a comprovare la sussistenza dell’illecito ascritto all’opponente.
Ne discende l’irrilevanza delle censure mosse con il primo motivo di ricorso per negare l’idoneità del verbale in oggetto ad assumere valore di piena prova ex art. 2700 c.c..
Né sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la sentenza impugnata non ha affatto inteso negare il principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni pecuniarie, in base alle ordinarie regole in tema di riparto di onere probatorio, spetta all’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio provare gli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre spetta all’ingiunto provare i fatti impeditivi o estintivi (cfr. Cass. 3-3-2011 n. 5122; Cass. 7-3-2007 n. 5277): il Tribunale, al contrario, ha ritenuto in concreto assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione, mediante la produzione del verbale di constatazione ed accertamento redatto dalla Guardia di Finanza.
Le ulteriori questioni poste dal ricorrente riguardo alla insufficienza della prova acquisita sono inammissibili, sollecitando un sindacato del giudice di legittimità nella sfera di apprezzamenti e di valutazioni delle risultanze processuali riservati al giudice del merito.
2) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 5 comma 8 L. 197/1991. Nel far presente che, in base a tale norma, il decreto con cui il Ministero del Tesoro determina le somma dovute quali sanzioni amministrative per la violazione del divieto sancito nell’art. 1 deve essere motivato, deduce che, nella specie, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il provvedimento impugnato fosse motivato per relationem mediante il richiamo al parere della Commissione Consultiva emesso in 22-1-2001. Sostiene, in particolare, che il parere richiamato non contiene una motivazione su tutte le problematiche sollevate dall’incolpato nelle deduzioni difensive; che l’esercizio della potestà punitiva in cui consiste l’irrogazione di una sanzione amministrativa non è delegabile in nessuna fase della sua esplicazione; che la motivazione per relationem presuppone l’esistenza di un atto amministrativo precedente, emesso a conclusione di un iter procedimentale, mentre il parere della Commissione Consultiva non presenta tali caratteristiche.
Il motivo difetta di specificità ed autosufficienza, non riportando il contenuto del provvedimento irrogativo della sanzione e del parere della Commissione Consultiva in esso richiamato, sì da porre questa Corte nelle condizioni di valutare la fondatezza delle censure mosse.
In ogni caso, si osserva che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa può essere motivato “per relationem”, mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo (tra le tante v. Cass. 24-4-2008 n. 10757; Cass. 11-1-2006 n. 389; Cass. 28-10-2003 n. 16203; Cass. 30-12-1998 n. 12881), quali, in particolare, il parere della Commissione Consultiva (cfr. Cass. 27-11-1999 n. 13254, in tema di infrazioni valutarie per illecita costituzione di disponibilità all’estero).
Nella sentenza impugnata, d’altro canto, il Tribunale ha dato atto che il parere in questione è stato materialmente incorporato, richiamato ed allegato al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesso il 27-6-2001, e notificato insieme a tale provvedimento al M. in data 14-7-2001; sicché l’ingiunto, avendo avuto conoscenza di tale atto, costituente parte integrante del provvedimento irrogativo della sanzione, è stato posto nelle condizioni di tutelare le sue ragioni dinanzi all’autorità giudiziaria.
3) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 comma 1 L. n. 197/1991. Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che la sussistenza dell’infrazione prevista da tale norma debba essere riferita non al valore delle singole operazioni valutarie, che risultino superiori a lire 20.000.000, ma al valore globale dei trasferimenti di denaro compiuti dal medesimo soggetto, che superi tale soglia.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall’art. 1, primo comma, del di. n. 143 del 1991, conv. in legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora Euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito (Cass. 10-4-2007 n. 8698; Cass. 22-6-2010 n. 15103). Ne consegue che non possono ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l’importo di ciascuna di esse inferiore a limite previsto dall’art. 1 comma 1 del di. n. 143 del 1991, potendo la conformità di esse alla disciplina antiriciclaggio essere riconosciuta soltanto quando sia da escludere che i diversi trasferimenti rappresentino delle operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo superiore a lire 20.000.000 (ora Euro 12.500,00) (Cass. 10-4-2007 n. 8698).
Si tratta di un orientamento pienamente condivisibile, atteso che il tenore letterale della norma in esame (che vieta il trasferimento di denaro contante, o di titoli al portatore, in lire o in valuta estera, “effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni”, salvo che per il tramite di intermediari abilitati), e la dichiarata finalità di “prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, cui tende la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore prevista dal legislatore, lasciano chiaramente intendere che, agli effetti considerati, l’indicato limite di valore non debba essere riferito ai singoli atti posti in essere, ma debba essere valutato con riguardo all’insieme di tutti gli atti che risultino tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare una unica operazione di movimentazione di valuta o di titoli.
Nella specie, pertanto, correttamente il Tribunale ha valutato la sussistenza oggettiva dell’infrazione in relazione all’ammontare complessivo dei trasferimenti di denaro compiuti dal medesimo soggetto, e non già con riferimento al valore delle singole operazioni valutarie d’importo non superiore ai 20.000.000 di lire poste in essere.
Dalla lettura dello stesso ricorso, d’altro canto, si evince che le (poche) transazioni finanziarie di importo unitario pari o inferiore ai 20.000.000 di lire, contestate al ricorrente, sono state poste in essere a distanza di pochi mesi dalle altre transazioni; sicché, anche sotto il profilo temporale, non appare seriamente contestabile la necessità di tener conto, ai fini dell’accertamento della violazione contestata, dell’ammontare globale dei trasferimenti attuati dal ricorrente e non delle singole operazioni valutarie contenute nei limiti di lire 20.000.000. E, che in concreto sussista un collegamento funzionale tra le varie operazioni, emerge da altro passo del ricorso (v. pag. 24), là dove si da atto che “alcune transazioni poste in essere dall’incolpato ammontano a cifra inferiore a lire venti milioni, se pure si inseriscono in un rapporto con l’atro soggetto il cui totale negoziato è superiore al detto limite”.
4) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cpc, con riferimento all’art. 23 comma 11 l. 689/1981, deducendo che il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di mitigazione della sanzione pecuniaria inflitta, formulata dall’opponente.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Dalla lettura diretta degli atti del giudizio di merito, consentita per la natura del vizio denunciato, si evince che con il ricorso in opposizione il M. , pur avendo lamentato, nel paragrafo E2), la sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata rispetto ai risultati compiuti dall’organo accertatore, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta, senza chiedere, nemmeno in via subordinata, una riduzione della predetta sanzione.
Di conseguenza, non essendo stata rivolta al giudice dell’opposizione una specifica istanza di riduzione della sanzione irrogata, tale da costituire un capo della domanda autonomamente apprezzabile rispetto alla richiesta di annullamento del provvedimento impositivo, non è configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.500,00, più spese prenotate a campione.

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