L'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non, come l'azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell'equilibrio economico.

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6747.

L’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata. È quindi evidente che una prestazione di lacere non è suscettibile di restituzione; né d’altro canto è possibile fare riferimento al suo equivalente monetario stabilito dalle parti, posto che l’indebito presuppone che il “pagamento” non sia dovuto e che ad esso, perciò, non siano riferibili valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il valore economico della prestazione. Quest’ultimo, invece, viene in rilievo, in un’ottica di reintegrazione e nei limiti dell’arricchimento e dell’impoverimento, non sulla base della determinazione fattane dalle parti, ma sulla base di una valutazione oggettiva

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 21 marzo 2014, n. 6747

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4 maggio 2007 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 14 aprile 2005 dal Tribunale della stessa città, rigettava le domande con cui la s.p.a. S.E.A.P. – Società Esercizio Aeroporti Pugliesi aveva chiesto – con riferimento ai servizi di gestione, conduzione, manutenzione impianti, pulizia e complementari svolti dal 1 agosto 1981 al 31 dicembre 1992, presso gli aeroporti di Foggia e di Taranto, dopo la scadenza dei relativi contratti – la condanna del Ministero delle infrastrutture, in via principale, al pagamento dei già previsti canoni contrattuali e, in via subordinata, al pagamento dell’indennizzo dovuto a titolo di arricchimento senza causa. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) i contratti relativi ai servizi espletati dalla S.E.A.P. erano scaduti alla data del 31 luglio 1991 e non erano stati prorogati; pertanto, da un lato, l’attrice non poteva invocarne l’applicazione e, d’altro canto, non poteva ritenersi obbligata a prestare la sua opera sino alla chiusura degli aeroporti o alla individuazione di un diverso soggetto cui affidare i servizi, poiché in nessun caso era ipotizzabile a suo carico una interruzione di pubblico servizio visto che la stessa, se configurabile, era stata decisa dalla P.A.; neppure si poteva prospettare una integrazione del contratto secondo gli usi poiché nella specie le parti avevano chiaramente espresso la loro volontà quanto alla durata del contratto; 2) l’azione di ingiustificato arricchimento era inammissibile in quanto nella specie, vertendosi in ipotesi di prestazioni rese in difetto di un obbligo contrattuale, trovavano applicazione le disposizioni in tema di indebito oggettivo, che pur contemplando espressamente prestazioni di dare devono intendersi come riferite ad ogni prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un tacere.
La s.p.a. S.E.A.P. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. Il Ministero delle Infrastrutture resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 23 Cost., 1374 e 1375 cod. civ., lamentando che la Corte di appello erroneamente aveva escluso nella specie che i contratti, in base ai principi dettati dalle citate disposizioni ed in quanto relativi a servizi pubblici, dovessero considerarsi prorogati nei loro effetti, dopo la scadenza, sino a quando il servizio non fosse stato disattivato o altrimenti garantito dalla P.A..
Il motivo è infondato. Esattamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che presupposto dell’integrazione del contratto sia l’incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (e plurimis Cass. 14 giugno 2002, n. 8577), ipotesi che nella specie è stata esclusa senza che con il ricorso sia stata mossa una specifica contestazione sul punto. Invero, nel caso di compiuta ed inequivoca espressione della volontà dei contraenti non può farsi questione di integrazione del contratto, ma eventualmente solo di invalidità totale o parziale dello stesso se in contrasto con disposizioni di legge. Resta, pertanto, assorbita ogni considerazione sulla inidoneità della norma penale che sanziona l’interruzione del pubblico servizio (art. 340 c.p.) ad incidere sulla durata dei contratti di gestione stipulati dalla P.A.; la responsabilità penale del soggetto privato per l’interruzione del pubblico servizio ad esso affidato presuppone, infatti, la vigenza e l’efficacia del contratto relativo allo svolgimento del servizio o almeno disposizioni vincolanti dettate dalla P.A. per la proroga del servizio dopo la scadenza del contratto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ. lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva escluso l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa in una situazione nella quale le prestazioni indebite non erano di dare ma di fare. Con lo stesso motivo la ricorrente deduce l’avvenuto riconoscimento, da parte del Ministero, dell’utilitas della prestazione effettuata dall’attrice.

La prima parte del motivo è fondata.

La sentenza impugnata si è conformata ai principi affermati da una risalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui “nell’art. 2033 cod. civ. il termine pagamento non è riferibile soltanto ad una somma di danaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un facere, e ciò sia alla luce della disciplina dell’istituto, chiaramente concernente anche cose determinate diverse dal danaro, sia in base alla ratio degli artt. 2033 e seguenti cod. civ., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica” (Cass. 2 aprile 1982, n. 2029); detta giurisprudenza precisava, poi, che l’azione di indebito oggettivo è esperibile nel caso di prestazione concretizzatasi in un facere, quando questo è ragguagliato dalle parti ad una determinata somma (Cass. 24 novembre 1981, n. 6245).
Più recentemente, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nell’indebito oggettivo “la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole dell’art. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.” (Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 8 novembre 2005, n. 21647).
A tale ultimo orientamento deve essere data continuità.

Invero, l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata. È quindi evidente che una prestazione di lacere non è suscettibile di restituzione; né d’altro canto è possibile fare riferimento al suo equivalente monetario stabilito dalle parti, posto che l’indebito presuppone che il “pagamento” non sia dovuto e che ad esso, perciò, non siano riferibili valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il valore economico della prestazione. Quest’ultimo, invece, viene in rilievo, in un’ottica di reintegrazione e nei limiti dell’arricchimento e dell’impoverimento, non sulla base della determinazione fattane dalle parti, ma sulla base di una valutazione oggettiva.
Nel resto il motivo è inammissibile in quanto propone questioni che sono rimaste assorbite nel giudizio di merito e che dovranno essere esaminate in sede di rinvio.

P.Q.M.

accoglie in parte il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

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