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Testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 giugno 2013 n. 15685[1]

 

Nel procedimento previsto dall’articolo 39, comma ter, del Dlgs 385/1993 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), il presidente del tribunale, accertata la legittimazione del ricorrente e l’inadempimento della banca all’obbligo di frazionare il mutuo, designa il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca.

Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall’assegnatario, l’ipoteca, dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall’ipoteca. Per tale ragione al procedimento non devono partecipare altri soggetti oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/06/frazionamento-del-mutuo-lipoteca-deve-garantire-la-quota-del-richiedente.html

 

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