Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 20 marzo 2014, n. 6554
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 21.3.1999, S.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Velletri B.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della presentazione, da parte del B. , di denuncia alla Procura della Repubblica per eventuali reati connessi ad una richiesta di risarcimento danni inoltratagli dal S. , e per la produzione della stessa denuncia nell’ambito di un giudizio pendente tra gli stessi ed altre parti.
Si costituiva in giudizio B.M. contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Avverso la sentenza di primo grado, depositata il 18.3.2004, che rigettava la domanda con condanna alle spese, non ravvisando nella produzione della lettera in giudizio intenti calunniatori o diffamatori, proponeva appello S.G. .
2. Con sentenza depositata il 12.5.2008 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello: nella presentazione della denuncia alla Procura della Repubblica non era ravvisabile calunnia, essendovi stata semplice richiesta all’autorità inquirente di accertare se nei fatti potessero ravvisarsi estremi di reato; la produzione in giudizio della denuncia non appariva illecita poiché, a parte lo scopo dell’iniziativa, il B. non sapeva che al momento della produzione la denuncia era stata archiviata, e dunque non era ravvisabile dolo né colpa grave. Riguardo alla spese di primo grado l’abnorme richiesta di risarcimento (Lire 500.000.000) comportava l’applicazione dello scaglione relativo.
3. Ricorre per cassazione S.G. affidandosi a quattro motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso B.M. .
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso, S.G. , denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 368 c.p.”, censura la sentenza impugnata per aver escluso il reato di calunnia, con conseguente responsabilità risarcitoria, nella proposizione della denuncia alla Procura della Repubblica da parte del B. , relativa all’inoltro da parte del S. di una richiesta di risarcimento con frasi sibilline.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti; violazione della norma di che all’art. 2059 c.c.”, censura la sentenza impugnata per aver escluso l’obbligo risarcitorio quale conseguenza della non ravvisabilità del reato di calunnia, senza tener conto che la semplice proposizione di denuncia senza la minima diligenza è comunque idonea a determinare un danno morale per l’ingiusta lesione di un valore alla persona costituzionalmente garantito.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. art. 595 c.p.; art. 2059 c.c.”, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’antigiuridicità della condotta del B. per la produzione ingiuriosa in altro giudizio di copia della denuncia per tentativo di estorsione senza minima attinenza alla causa, escludendo però la responsabilità risarcitoria per l’asserita ignoranza che la denuncia era stata archiviata.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 91 e segg. c.p.c. d.m. n. 127 dell’8.4.2004”, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato le questioni sollevate in merito alla incongruità della liquidazione delle spese di causa operata dal primo giudice, e inoltre per aver commisurato le spese del giudizio di appello ritenendo il valore della causa pari a L. 500.000.000, e ugualmente le spese vive liquidate con pura fantasia.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 20.10.2003, n. 15646; 25.5.2004, n. 10033; Cass. 26.1.2010, n. 1542; 7.11.2005 n. 21498; 19.10.2007, n. 22020).
La sentenza impugnata, inoltre, assume che nessuna figura di reato il B. aveva evidenziato nella denuncia, limitandosi a riferire che il S. aveva loro richiesto con “frasi sibilline” il risarcimento danni per presunti comportamenti illeciti in materia consortile. È noto che il reato di calunnia non è ravvisabile ove venga attribuita una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato (Cass. pen. 27.3.1985, Spada; 27.10.1977, Piscopo; 7.11.2002, n. 1638; 1.7.2009, n. 34825). L’attuale ricorrente assume, nella parte narrativa dell’attuale impugnazione, che la denuncia del B. avrebbe ascritto al S. il reato di tentata estorsione, ma poi, nella formulazione del quesito conclusivo del primo motivo, fa cenno a generiche “frasi sibilline”, sicché, non essendo sollevato con la specifica doglianza un vizio di motivazione (il ricorso non contiene neppure la trascrizione della pretesa denuncia calunniosa né della lettera che l’aveva indotta), la sentenza impugnata va esente da censura.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato.
La censura si riferisce allo stesso fatto delle presentazione della denuncia (la propalazione della stessa in altro giudizio è oggetto del terzo motivo), giacché essa, a parere del ricorrente, sarebbe comunque lesiva, siccome presentata senza la dovuta diligenza, e quindi comunque ingiustamente lesiva di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito. Si è osservato, poco sopra, che al di fuori dell’ipotesi di calunnia non è ravvisabile responsabilità risarcitoria per la proposizione di una denuncia penale, in quanto l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato.
Il ricorrente, nel reclamare la lesione di un diritto costituzionalmente rilevante che la presentazione della denuncia avrebbe leso, indipendentemente dalla qualificazione calunniosa della condotta, non specifica di quale diritto si tratti: egli si limita a riportarle massime di alcune sentenze di questa Corte in cui si è enunciato il principio della risarcibilità del danno morale anche al di fuori dell’ambito dell’art. 185 c.p. Posto che nella repressione della calunnia, che è un reato plurioffensivo, si tutela, oltre che l’interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, anche l’onore dell’incolpato, la sua libertà, e l’interesse a non essere sottoposto ingiustamente ad un processo penale (Cass. pen. 21.2.2007, n. 10535; 28.4.2010, n. 21789), la doglianza del ricorrente pretenderebbe un’estensione di tale tutela anche oltre l’ipotesi del comportamento calunnioso, evidentemente a tutela degli stessi interessi ora delineati.
Il principio sopra enunciato evidenzia l’interesse dell’ordinamento alla promozione dell’azione penale mediante l’informazione dell’autorità inquirente di fatti rilevanti da parte di chi ne sia a conoscenza, con l’unico limite della consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza dell’incolpato: non anche allorché i fatti esposti possano avere agli occhi del denunciante qualche rilevanza penale, del che viene investita l’autorità giudiziaria con un’attività che, quale che ne sia l’esito, diviene autonoma rispetto alla notitia criminis che l’ha originata, prevalendo l’interesse pubblico dell’amministrazione della giustizia sull’interesse del denunciato a che non vengano compiute attività di accertamento relative alla propria condotta, salvo l’ipotesi in cui la sollecitazione stessa all’esercizio dell’azione penale non sia oggettivamente e consapevolmente falsa. Nell’ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all’iniziativa del privato nell’attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall’ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato (Cass. pen. 11.6.2010, n. 29237).
Consequenzialmente si è ritenuto che non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni (Cass. pen. 7.3.2006, n. 18090).
2.3. Il terzo motivo è inammissibile.
La doglianza parte dal presupposto secondo cui il giudice di merito avrebbe comunque ritenuto l’antigiuridicità della condotta – quella di produzione in giudizio della copia della denuncia in nessun modo pertinente l’oggetto di quel giudizio – escludendone però l’illiceità per aver ignorato che il S. era nel frattempo stato prosciolto in sede penale, non versando dunque in ipotesi di dolo né di colpa. Nel quesito poi, definendo di nuovo quella denuncia come diretta a rappresentare un’estorsione, si prospetta il carattere ingiurioso della sua produzione in un giudizio civile.
In primo luogo, non risulta dalla lettura della sentenza impugnata, quello che il ricorrente, nel formulare il quesito, da come presupposto, l’antigiuridicità della condotta. Anzi, lo stesso ricorrente, a pag. 9 del ricorso, criticando in generale il giudizio della Corte d’appello, riferisce che secondo questo giudice “denunciare tentativo di estorsione…diffondere la notizia dell’avvenuta denuncia…costituiscono atti legittimi”.
In realtà, ciò che rileva nel presente giudizio, è che decidendo sul motivo di appello secondo cui la produzione in giudizio di quella denuncia sarebbe stata comunque illecita, quale che fosse la sua qualificazione, come ingiuria o diffamazione, la Corte territoriale sceglie la ragione più liquida per il rigetto del gravame, osservando che in quell’occasione il producente non conosceva ancora l’avvenuto proscioglimento del S. in sede penale, e dunque non versava in dolo né in colpa.
Il ricorrente non censura il ragionamento in base al quale la Corte esclude il dolo e la colpa nella produzione del documento, ma insiste nel sostenere la sua antigiuridicità quale fonte di responsabilità per danni: sicché la doglianza non si rivolge alla ratio decidendi, basata sull’assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. È noto che la proposizione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 7.11.2005, n. 21490; 26.3.2010, n. 7375).
2.4. Venendo al quarto motivo, che solleva diversi profili inerenti la liquidazione delle spese di causa, esso appare in ogni sua parte inammissibile.
Il ricorrente si duole della liquidazione delle spese processuali in entrambi i gradi di merito, riassumendo poi la censura nei confronti del “giudice del riesame” riguardo alle “spese vive processuali in misura difforme dalle indicazioni risultanti dagli atti processuali” e sempre allo stesso giudice riguardo agli “onorari in misura difforme alle tabelle allegate al d.m. n. 127 dell’8.4.2004 senza adeguata motivazione della sua mancata applicazione e se la causa non fosse da sussumere nello scaglione 3 di dette tabelle”.
Va rammentato che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, affinché non risulti elusa la ratio dell’art. 366-bis c.p.c., deve ritenersi che ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Cass. 9.3.2009, n. 5624).
La censura è dunque ammissibile limitatamente ai due punti che il quesito riassuntivo ha formulato: liquidazione spese vive; misura degli onorari senza adeguata motivazione riguardo all’identificazione dello scaglione.
In particolare vanno escluse le doglianze genericamente esposte in illustrazione del motivo, attinenti ai diritti.
Sul primo punto (spese vive), l’inammissibilità della censura deriva dal fatto che l’eventuale errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. 1.12.2000, n. 15373; 12.10.2010, n. 21012).
Sul secondo punto (onorari) la censura può essere esaminata solo in relazione alla liquidazione degli onorari compiuta dal giudice d’appello per il processo davanti a sé: non è dato sindacare la decisione da questo assunta riguardo agli onorari liquidati dal Tribunale nel giudizio di primo grado, per il semplice fatto che il ricorrente non ottempera all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, perché omette di indicare l’importo liquidato dal primo giudice (ritenuto adeguato dalla Corte d’appello), se non osservando, genericamente a pag. 19, che l’ammontare è “corrispondente a quasi il massimo delle tariffe professionali” sicché questo giudice di legittimità non è posto in grado di verificare il rispetto delle tabelle allegate al d.m. 8.4.2004 n. 127.
Va premesso che la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass. 23.5.2002, n. 7527). Inoltre, il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicché, per l’attività conclusa nella vigenza del d.m. 8.4.2004 n. 127, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell’art. 41 del d.m. 20.7.2012 n. 140 (Cass. 18.12.2012, n. 23318).
L’importo degli onorari liquidati per il giudizio di secondo grado, si ricava dalla sentenza nella misura di Euro 3.000. La somma risulta conforme alle tariffe, quale che sia l’ipotesi di scaglione applicabile, prospettata dal ricorrente: è ben inferiore al minimo dello scaglione fino a Euro 250.300, che il ricorrente assume essere stato indebitamente applicato dal giudice (lire 500.000.000 corrispondono a Euro 250.228); rientra nell’importo medio del terzo scaglione, che lo stesso ricorrente ritiene applicabile; in realtà, avendo egli precisato nelle conclusioni in appello la domanda di risarcimento “nella misura ritenuta di giustizia”, essa è di valore indeterminabile (Cass. 11.6.2012, n. 9432), e dunque, l’importo degli onorari si attesta in prossimità del minimo del corrispondente scaglione della tariffa.
In nessun caso, dunque, si configura l’interesse all’impugnazione.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per compensi.
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