Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 20 gennaio 2014, n. 2267

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza pronunciata l’8.11.2012, a seguito di rito abbreviato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha condannato l’imputata F.H. alla pena (sospesa) di anni 2 mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 1 cod. pen., consistito nel tentato omicidio del proprio figlio neonato di sesso maschile, commesso subito dopo il parto la mattina del (omissis) all’interno dell’abitazione familiare, mediante la condotta consistita nel chiudere l’infante in un sacco di plastica contenente biancheria sporca, che l’imputata aveva riposto all’interno di un contenitore.
Il fatto era stato accertato dopo che l’imputata, all’epoca poco più che ventenne, si era chiusa in bagno accusando dolori all’addome e aveva chiesto aiuto alla matrigna perché in preda a forte emorragia, che cercava di giustificare col ciclo mestruale; scoperto il corpicino del neonato occultato nella cesta della biancheria sporca, il padre della ragazza aveva allertato il servizio 118, che aveva soccorso la puerpera e il bambino, rianimandolo, ricoverandolo in reparto ospedaliere di terapia intensiva e riuscendo così a salvargli la vita, nonostante l’ipossia perinatale subita.
In sede di interrogatorio davanti al GIP l’imputata aveva ammesso la propria responsabilità, dichiarando di aver nascosto lo stato di gravidanza ai familiari per timore della loro reazione, e confermando di aver partorito il figlio nella vasca da bagno e cercato di sopprimerlo non vedendo altra soluzione; anche gli insegnanti della scuola alberghiera frequentata dalla ragazza, sentiti nel corso delle indagini, avevano riferito di non essersi accorti che la stessa era incinta. La perizia psichiatrica espletata nei confronti dell’imputata aveva consentito di accertare uno sviluppo mentale della stessa prossimo al ritardo e un funzionamento intellettivo compromesso, sia nell’ambito logico-verbale che in quello pratico-manuale, riconducibile a un soggetto dell’età di 7/8 anni, diagnosticando a carico della F. un disturbo schizoide di personalità e riconoscendo la sussistenza di un vizio parziale di mente al momento del fatto, che conduceva il GIP a concedere l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. – oltre alle attenuanti generiche motivate sull’incensuratezza, sulla giovane età e sulla condotta processuale corretta e remissiva dell’imputata – con giudizio di prevalenza sull’aggravante del fatto commesso in danno del discendente; partendo dalla pena base di anni 7 di reclusione e operata la duplice diminuzione ad anni 4 mesi 8 ex art. 62 bis e ad anni 3 mesi 9 ex art. 89 cod. pen., il GIP perveniva alla pena finale più sopra indicata previa applicazione dell’ulteriore riduzione di 1/3 per il rito ex art. 442 cod.proc.pen., cui seguiva la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; il GIP riteneva infine adeguata ad arginare la pericolosità sociale dell’imputata, accertata dalla perizia psichiatrica in assenza della presa di coscienza del fatto commesso e dell’intrapresa di un percorso di elaborazione psicologica, la soluzione rappresentata dal ritorno nel paese di origine (Ghana) insieme alla matrigna, che si era dimostrata vicina alla giovane e impegnata (col padre) a seguirla attivamente.
2. Avverso la sentenza ha proposto due distinti ricorsi per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, deducendo (col primo ricorso) i vizi di legittimità sostanziale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. rappresentati, da un lato, dall’erronea concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. in assenza del presupposto normativo costituito da una prognosi positiva di astensione dalla reiterazione di ulteriori reati, stante la qualità di persona socialmente pericolosa dell’imputata ritenuta dalla stessa sentenza impugnata, e, dall’altro, dall’omessa applicazione della misura di sicurezza obbligatoria del ricovero in casa di cura e custodia, conseguente ex art. 219 cod. pen. alla condanna per delitto a pena diminuita per vizio parziale di mente; e deducendo (col secondo ricorso) il vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. derivante dall’omesso esame, nella sentenza impugnata, della questione relativa alla riqualificazione giuridica del fatto nel reato di tentato infanticidio ex artt. 56 e 578 cod. pen. (prospettata dalla difesa in sede di proposta di applicazione della pena), alla cui integrazione (in luogo del delitto di tentato omicidio aggravato) concorrevano le minorate condizioni psichiche dell’imputata, corrispondenti a quelle di una bambina di 7/8 anni di età, e lo stato di disperazione e di timore della reazione dei genitori (nei quali non riponeva fiducia), che l’aveva indotta a non confidarsi con loro e a tenere nascosta la gravidanza fino al momento del travaglio e del parto avvenuti in solitudine nel bagno di casa; tali elementi, ad avviso del ricorrente, apparivano idonei a integrare le condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto richieste dalla norma incriminatrice di cui all’art. 578 cod. pen., non necessariamente connotate da un’oggettiva assolutezza ma postulanti, in base ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, una percezione di totale abbandono avvertita dalla donna, riscontrabile nel caso di specie.

Considerato in diritto

1. Occorre premettere che non si ravvisano ragioni ostative alla proposizione, ad opera della medesima parte processuale, di due distinti e successivi ricorsi per cassazione avverso il medesimo provvedimento, sorretti da motivi di doglianza diversi e non confliggenti tra loro, purché entrambi rispettosi dei termini di decadenza stabiliti dalla legge, in luogo di articolare l’intero apparato censorio in un unico atto di impugnazione.
2. Il primo ricorso, in ordine temporale, del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, non è fondato.
Dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata, si ricava che il GUP, al di là di quelle che appaiono come mere imprecisioni espositive, ha inteso escludere la sussistenza di una pericolosità sociale attuale dell’imputata, sulla base di un congruo apparato argomentativo che ha condotto coerentemente il giudicante a concedere alla F. il beneficio della sospensione condizionale della pena, in forza di un ragionamento corretto e non censurabile, fondato sulle condizioni soggettive della ragazza e sull’adeguatezza, al fine di favorirne il recupero sociale, della soluzione prospettata consistente nel rientro nel paese di origine (Ghana), accompagnata dalla matrigna che si è impegnata a prestarle – unitamente al padre – assistenza continuativa.
Non sussiste pertanto la paventata violazione dei presupposti normativi degli artt. 163 e 219 cod. pen., e il ricorso deve essere, su tali punti, respinto.
3. Il secondo ricorso del Procuratore Generale è, invece, fondato. Questa Corte ha affermato, e anche di recente ribadito, in particolare nelle sentenze della Sezione 1, n. 40993 del 7/10/2010, Rv. 248934, e n. 26663 del 23/05/2013, Rv. 256037, il principio per cui la situazione di abbandono materiale e morale connessa al parto, necessaria a integrare l’elemento materiale del delitto di cui all’art. 578 cod. pen., non deve rivestire un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento costitutivo da leggere in chiave soggettiva, nel senso della sufficienza – a determinare la configurazione dello specifico titolo di reato (in luogo di quello di cui all’art. 575 cod. pen.) – della percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.
Tale approdo ermeneutico risulta il più coerente alla ratio della norma e alla sua lettura logico-sistematica a seguito della riformulazione della fattispecie operata dalla legge n. 442 del 1981, che trova la ragione giustificativa del differente regime sanzionatorio previsto per l’infanticidio – rispetto alla generale norma incriminatrice dell’omicidio volontario – non già nell’oggetto del reato, trattandosi comunque di un’offesa arrecata al bene giuridico della vita umana, ma bensì sul piano soggettivo, pervenendo a una valutazione di minore colpevolezza del fatto in base alla considerazione delle condizioni di turbamento psichico ed emotivo connesse al parto e al contesto di particolare difficoltà, sfavore e solitudine in cui la gestazione prima e il parto poi possono collocarsi, svolgendo un ruolo attivo nel determinismo dell’evento criminoso (e ciò con particolare riguardo alle ipotesi di gravidanza nascosta od osteggiata, nonché alle situazioni di solitudine materiale ed affettiva, di immaturità, di povertà materiale, di deficit intellettivo, in cui la donna possa venire concretamente a trovarsi).
Le condizioni di abbandono materiale e morale, richieste dalla norma incriminatrice dell’art. 578 cod. pen., in quanto elemento costitutivo del reato, devono bensì sussistere oggettivamente e congiuntamente, e devono essere connesse al parto nel senso che, in conseguenza della loro obiettiva esistenza, la madre non ritiene di poter assicurare la sopravvivenza del figlio subito dopo la nascita; ma la valutazione della ricorrenza, nel caso concreto, di tale requisito obiettivo deve essere “individualizzata” sulla peculiare situazione della partoriente, come da lei percepita, prescindendo dall’oggettiva presenza, nel contesto territoriale di appartenenza, di adeguate strutture e presidi sanitari al cui ausilio la madre sarebbe potuta ricorrere durante la gravidanza e in occasione del parto (ciò che costituisce ormai la norma sul territorio italiano), allorché la condizione di solitudine esistenziale in cui versa la donna, determinata anche da un ambiente familiare non comunicativo e totalmente incapace di cogliere l’evidenza del suo stato e di avvertire l’esigenza di aiuto e sostegno necessari al dramma da lei vissuto, le impedisca tuttavia di cogliere tali opportunità, inducendola a partorire in uno stato di effettiva derelizione. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge in modo indiscutibile la ricorrenza oggettiva della situazione di fatto appena descritta, idonea a ricondurre la fattispecie concreta al titolo di reato di cui agli artt. 56 e 578 del codice penale: l’imputata è una ragazza-madre extracomunitaria nata nel XXXX, affetta da un disturbo di personalità e da un deficit mentale che hanno determinato il perito psichiatra nominato dal GUP ad attribuirle, all’epoca del fatto ((OMISSIS) ) e ad onta dell’età anagrafica, la capacità e la maturità psichica di una bambina di soli 7 od 8 anni di età (con i conseguenti, evidenti, limiti comunicativi, relazionali e di discernimento), timorosa a tal punto, secondo quanto da lei dichiarato, della reazione paterna da tenere nascosta a tutti (anche alle insegnanti dell’istituto scolastico che frequentava) lo stato di gravidanza fino al momento del travaglio e del parto, avvenuti in solitudine, e in condizioni di disperazione, nel bagno di casa; si tratta, per giunta, di una giovane minorata priva della madre naturale e del sostegno affettivo e morale che quest’ultima avrebbe potuto verosimilmente assicurarle in un momento di così grave difficoltà esistenziale, in quanto dalla sentenza risulta che la ragazza conviveva all’epoca con la matrigna, rispetto alla quale è logico presumere un rapporto confidenziale e di fiducia ben differente da quello con la propria madre.
4. La diversa qualificazione attribuita al fatto impone l’annullamento, su tale punto, della sentenza impugnata e il rinvio del processo, per la rideterminazione della pena in base ai limiti edittali del meno grave reato di cui agli artt. 56 e 578 cod. pen., al G.U.P. del Tribunale di Verona (nel caso di specie, infatti, il ricorso per cassazione, pur trovando fondamento in un’erronea applicazione della legge penale sostanziale, costituisce l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero in relazione ai limiti stabiliti dall’art. 443 cod.proc.pen. alla facoltà di impugnare la sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, e dunque non opera il disposto dell’art. 569, comma 4, del codice di rito, regolante la diversa ipotesi del ricorso per saltum).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata relativamente alla qualificazione del fatto da sussumere nel reato di cui agli artt. 56 e 578 cod. pen. e rinvia per la rideterminazione della pena al G.U.P. del Tribunale di Verona; rigetta nel resto il ricorso.

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