SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 2 febbraio 2012, n. 1523
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2001 la signora P.N. conveniva dinanzi al Tribunale di Oristano il coniuge, sig. Ag.Fi. e, premessa la pendenza del giudizio di separazione personale, chiedeva lo scioglimento della comunione legale in ordine alla quota pari a 11/12 dodicesimi del podere (omissis), gravato da indivisibilità trentennale in virtù delle legge Legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), con sovrastanti fabbricati rurali, intestata, in forza di atto pubblico 1 ottobre 1992 stipulato in costanza di comunione, al solo F., già proprietario della quota residua di 1/12.
Esponeva:
– che ella aveva formalmente partecipato al contratto, esprimendo il consenso all’acquisto individuale del bene, in quanto destinato all’esercizio della professione e dell’impresa del coniuge, ai sensi dell’art.179 cod. civile;
– che alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Oristano il 24 giugno 1995, avevano fatto seguito la riconciliazione e la convenzione di separazione dei beni, per atto pubblico 12 maggio 1999, con cui si prevedeva la caduta in comunione differita de residuo della predetta quota degli 11/12 dell’immobile: dandosi contestualmente atto che il bene era destinato all’esercizio dell’impresa e non della professione del F., come erroneamente inserito nel rogito di compravendita;
– che, in considerazione dell’indivisibilità trentennale dell’immobile, si doveva procedere alla liquidazione della corrispondente quota in denaro.
Costituitosi ritualmente, il F. eccepiva l’estraneità dell’immobile alla comunione legale, anche de residuo, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lettera d) cod. civile, in forza dell’assenso alla destinazione personale manifestato dalla moglie in occasione della stipulazione del contratto di compravendita; e in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’invalidità ex art. 210 cod. civ. della convenzione di separazione dei beni 12 maggio 1999 nella parte in cui dava atto della destinazione dell’immobile all’esercizio dell’impresa e non all’esercizio della professione, come indicato nell’atto di compravendita 1 ottobre 1992.
In via subordinata, chiedeva la dichiarazione di simulazione relativa di tale negozio traslativo, che occultava, in realtà, una donazione provvista di tutti i requisiti di validità formale.
Veniva quindi integrato il contraddittorio nei confronti di Fi.An. – padre e dante causa del convenuto con la vendita che si assumeva simulata – che restava peraltro contumace.
Dopo l’espletamento di prova per interrogatorio formale e testi il Tribunale di Oristano con sentenza 25 giugno 2005 dichiarava improponibile la domanda attrice e rigettava la riconvenzionale, con compensazione delle spese di giudizio.
Il successivo gravame del F. era respinto dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza 10 febbraio 2010. La corte territoriale motivava – che la convenzione di separazione dei beni per atto pubblico 12 maggio 1999 esprimeva una chiara volontà dispositiva, volta a ricomprendere nella comunione de residuo il podere in questione, quale bene destinato all’esercizio di impresa;
– che, nella specie, il F. esercitava attività imprenditoriale di coltivazione e di allevamento, con l’aiuto di terzi e verosimilmente con ausilio di mezzi meccanici, su un fondo di oltre 16 ettari, costituente un’azienda: come, del resto, dichiarato nel ricorso per separazione consensuale presentato da entrambi i coniugi;
– che la simulazione relativa del contratto di compravendita, dissimulante in realtà una donazione – come da controdichiarazione del padre del F. (ma non anche del fratello, che pure era parte alienante della quota) – non era opponibile al coniuge dell’acquirente, perché priva di data certa ex art. 2704 cod. civile.
Avverso la sentenza notificata il 14 aprile 2010 il sig. F. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 10 giugno 2010.
Deduceva:
1) la violazione degli articoli 178,179 e 210 cod. civile, nonché la carenza di motivazione nell’omesso rilievo della nullità della convenzione matrimoniale, successiva alla riconciliazione tra i coniugi, per contrasto con la dichiarazione dell’appartenenza personale dell’immobile in quanto destinato alla professione dell’acquirente;
2) la violazione degli articoli 179, 1414, 1415, 2704 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civile, nonché la carenza e contraddittorietà di motivazione per aver ritenuto necessario il requisito della data certa ai fini dell’opponibilita alla signora P. – che non era terza subacquirente e, per di più, era stata partecipe del contratto – della controdichiarazione del venditore Fi.An., a riprova della simulazione relativa dell’apparente compravendita.
La signora P. non svolgeva attività difensiva. All’udienza del 9 dicembre 2011 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 178, 179 e 210 cod. civ. e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta validità della convenzione matrimoniale 12 maggio 1999.
Il motivo è infondato.
La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all’atto di compravendita, sono stati chiariti da Cass. sez. un. 28 ottobre 2009, n. 22775, secondo cui essa si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all’esercizio della professione dell’acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo – che è quello pertinente nel caso di specie – esprime la mera condivisione dell’intento altrui.
Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, mentre è condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all’art. 2732 cod. civile, per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.
Si tratta quindi di un accertamento, in punto di fatto, dell’effettiva strumentante dell’immobile alla professione o all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi. Con l’ulteriore corollario che in quest’ultimo caso i beni, inclusi quelli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data del suo scioglimento. L’esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall’art.179, secondo comma, cod. civile, riguarda infatti solo i beni destinati all’esercizio della professione (art. 179, primo comma, lettera d); e non pure i beni destinati ad un’impresa costituita dopo il matrimonio: fattispecie diversa e non equiparabile, il cui regime è interamente regolato dall’art. 178 cod. civ. (Cass., sez. 1, 19 settembre 2005, n. 18.456; Cass., sez. 3, 6 dicembre 2007 n. 25448).
Ciò premesso in punto di diritto, la corte territoriale ha accertato con motivazione diffusa, immune da vizi logici, che il F. esercitava attività imprenditoriale nel fondo di cui era diventato unico proprietario a seguito dell’acquisto della quota in questione: attività che ha correttamente ritenuto non incompatibile con la sua qualifica di coltivatore diretto (art. 2083 cod. civ.), tenuto conto delle dimensioni del fondo (16 ha) e dell’esistenza di un’organizzazione di mezzi tipicamente aziendale.
Le contrarie argomentazioni difensive si risolvono, sul punto, in una difforme vantazione degli elementi probatori, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
Con il secondo motivo si censura la violazione degli articoli 179, 1414, 1415, 2704 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civile, nonché la carenza di motivazione, in ordine alla ritenuta necessità della data certa della prova scritta della simulazione relativa della compravendita.
Anche questo motivo è infondato.
La partecipazione della signora P. all’atto pubblico di compravendita stipulato dal coniuge non ne fa una parte contrattuale in senso proprio, essendo il suo intervento finalizzato solo ad escludere dalla comunione il bene acquistato, mediante una dichiarazione priva di natura negoziale, in quanto non manifestazione di volontà bensì dichiarazione di scienza (o di condivisione dell’altrui intento, come precisato da Cass., sez. unite, 22.755/2009 citata). In questo senso, resterebbero irrilevanti, ai fini della validità dell’intero contratto, eventuali incapacità o stati soggettivi, alterati o patologici, suoi propri.
Del resto, appare esatto, sul punto, l’ulteriore rilievo della Corte d’appello di Cagliari che, se davvero ella fosse stata parte del contratto, avrebbe dovuto partecipare, del pari, alla controdichiarazione sottostante al negozio simulato per renderla a sé opponibile.
È vero che, nel regime della comunione legale fra coniugi, l’acquisto di un bene personale effettuato da uno solo di essi per donazione fattagli da un terzo si sottrae al regime della comunione legale, ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b) c.c. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l’acquirente opporre all’altro coniuge il carattere simulato di quest’ultima (Cass., sez. 2, 11 Agosto 1997, n. 7470). Resta peraltro fermo il principio che la simulazione dev’essere accertata con prova idonea: e tale non è, verso il terzo non contraente, la controdichiarazione resa da uno solo dei due venditori e priva di data certa (art. 2704, primo comma, cod. proc. civ.).
Sotto tale profilo, la dichiarazione resa dalla P. in sede di stipulazione dell’atto pubblico d’acquisto costituisce, anzi, un indizio della sua estraneità all’accordo simulatorio e dell’ignoranza della natura liberale dell’acquisto, che l’avrebbe resa, altrimenti, superflua.
Il ricorso è dunque infondato e dev’essere respinto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso.
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