Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 19 marzo 2012 n. 4296. Ammissibile l’ingresso del figlio maggiorenne non autosufficiente nella causa di separazione per l’ottenimento dell’assegno
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2012 n. 4296
Gli ermellini, infatti, hanno riconosciuto ad un ventenne la legittimazione ad intervenire nella causa di separazione tra i genitori per ottenere un assegno che gli consentisse di proseguire in autonomia gli studi universitari.
Difatti il codice civile all’articolo 155 quinquies prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti il pagamento di un assegno anche direttamente all’avente diritto.
L’articolo 155 quinquies appare rivolto al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare – sulla base di una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso – quella diversa determinazione in deroga al principio generale. E con l’ingresso in giudizio del figlio si amplia il contraddittorio consentendo al giudice di decidere sulla base di una approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.
Del resto, per l’articolo 105 del c.p.c. è sufficiente a ritenere ammissibile l’ingresso in giudizio la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo.
Sorrento, 20 marzo 2012. Avv. Renato D’Isa
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