Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 settembre 2015, n. 18238

Svolgimento del processo

1 – La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 21.795 del 2006, con la sentenza indicata in epigrafe ha de­terminato le indennità di espropriazione e di occu­pazione legittima in relazione a un fondo apparte­nente ai signori J.P. e T.C., sot­toposto a procedimento ablativo da parte del Comu­ne di Cervaro, rispettivamente in euro 25.584,47 e in euro 10.777,76, al netto degli acconti già ver­sati, oltre ad interessi legali.
1.2 – Per quanto in questa sede rileva, le spese processuali relative al primo giudizio di merito sono state liquidate, d’ufficio, in € 1.200,00 per onorari, € 400,00 per diritti ed € 1.200,00 per spese, comprese quelle di CTU; quelle di legittimità in € 1.400,00 per onorari ed e 120,00 per spese ed infine quelle del giudizio di rinvio in e 1.000,00 per onorari, € 120,00 per diritti ed € 340,00 per spese.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione i signori C. propongono ricorso, affidato ad unico e articolato motivo.
Il Comune di Cervaro non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2 – Preliminarmente deve rilevarsi la validità della notifica del ricorso alla parte presso il procuratore costituito, a mani dello stesso (Cass., 17 luglio 1999, n. 7613; Cass., 21 marzo 2003, n. 4134; Cass, Sez. un., n. 29290; Cass., 20 marzo 2013, n. 6886; Cass. 20 marzo 2013, n. 6886, in mo­tivazione).
2.1 – L’unica censura, corredata da idonei quesiti di diritto, ed incentrata sull’illegittimità della liquidazione d’ufficio delle spese processuali, nei termini indicati in narrativa, pur in presenza di note all’uopo depositate nell’interesse della par­te, ed allegate al ricorso, è pienamente fondata. 2.2 – Come questa Corte ha già avuto modo di affer­mare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costitui­sce esercizio di un potere discrezionale del giudi­ce che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass., 19/10/1993, n. 10350).
In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può peraltro limi­tarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l’onere di dare ade­guata motivazione dell’eliminazione e della ridu­zione di voci da lui operata, allo scopo di consen­tire, attraverso il sindacato di legittimità, l’ac­certamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in rela­zione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass., 30/3/2011, n. 7293; Cass., 30/10/2009, n. 23059; Cass., 24/2/2009, n. 4404).
Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettaglia­tamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non do­vute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta da­gli atti ed alle tariffe in relazione all’inderoga­bilità dei minimi v. Cass., 8/2/2007, n. 2748.
2.2 – Nel caso in esame, pur in presenza di detta­gliate note spese, allegate all’odierno ricorso, senza invero offrire elementi volti a chiarire qua­li voci abbia ritenuto non attribuibili ed affidan­do la determinazione della somma complessiva di di­ritti e di onorari ad enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fatti­specie in questione, ai fini della verifica del ri­spetto dei minimi tariffari ovvero a giustificazio­ne (per i soli onorari) della liquidazione operata al di sotto dei minimi, la corte di merito ha di­satteso i suindicati principi.
S’impone, pertanto, in parte qua, la cassazione dell’impugnata sentenza.
2.3 – Ricorrono, pertanto i presupposti, non essen­do necessario procedere ad ulteriori acquisizioni, per decidere la causa nel merito.
Deve esprimersi, quindi, un giudizio di congruità per quanto attiene ai diritti e alle spese indicati nelle note relative al primo giudizio di merito e a quello di rinvio, mentre per quanto riguarda gli onorari, considerato il valore della controversia e le questioni trattate, appare congrua la liquida­zione di euro 3.000,00 per il primo giudizio e quella di euro 3.600,00 per quello di rinvio. Per il primo giudizio di merito, pertanto, vanno liquidati euro 356,20 per spese, oltre compenso per il CTU, euro 2.224,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorari; per quello di rinvio euro 352,41 per spese, euro 1.545,00 per diritti ed euro 3.600,00 per onorari.
Quanto al primo giudizio di legittimità, applicata la tariffa forense di cui al D.M. 8 aprile 2004, le spese vanno liquidate in complessivi euro 3.000.00. In tutti i casi dovranno calcolarsi le spese gene­rali, come richieste, nonché quanto dovuto a titolo di IVA e C.P.A..
3 – Le spese relative al presente giudizio di le­gittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese
processuali, per il primo giudizio di merito, in euro 356,20 per spese, oltre compenso per il CTU, euro 2.224,00 per diritti ed euro 3.000,00 per ono­rari; per quello di rinvio in euro 352,41 per spe­se, euro 1.545,00 per diritti ed euro 3.600,00 per onorari, per il primo giudizio di legittimità, in complessivi euro 3.000.00, oltre, in tutti i casi, spese generali, come richieste, nonché quanto dovu­to a titolo di IVA e C.P.A..
Condanna l’ente intimato al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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