Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 17 settembre 2014, n. 19534
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
Dott. BENINI Stefano – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1550-2010 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 24122/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La famiglia (OMISSIS) formulava formale interpello nei confronti dei responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 7 e 146 con il quale si richiedeva, tra l’altro, la cancellazione anche dall’archivio del sito internet della (OMISSIS) dei dati trattati in violazione di legge e l’impegno a non compiere ulteriore trattamento dei dati in questione.
Il titolare del trattamento (l’editore) e il direttore responsabile s’impegnavano a cancellare alcuni dati con esclusione di quelli relativi a (OMISSIS), moglie della persona ritenuta responsabile dell’omicidio.
La famiglia (OMISSIS) formulava allora richiesta di risarcimento dei danni per effetto del trattamento illecito dei dati e per violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7, quantificandolo in euro 50.000.
Tale richiesta veniva disattesa ed, al contrario, veniva respinto ogni addebito.
Veniva allora proposto ricorso al Garante, con il quale si evidenziava, tra l’altro, di aver scoperto che uno stralcio dell’articolo in contestazione era stato diffuso ed era consultabile in internet nel sito (OMISSIS) e in altri siti del (OMISSIS) s.p.a..
Il titolare del trattamento, tuttavia, nel corso del procedimento davanti al Garante aderiva spontaneamente alla richiesta di cancellazione di alcuni dati ed alla loro rimozione da tutti i siti (nome e cognome di (OMISSIS) e di (OMISSIS), indicazione del rapporto di parentela tra le stesse, anno di celebrazione delle nozze di (OMISSIS), indirizzo dell’abitazione di (OMISSIS)), impegnandosi peraltro a non utilizzare dati relativi a (OMISSIS) in correlazione al fatto di sangue.
Il Garante, pertanto, provvedeva Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 149, comma 2 alla dichiarazione di non luogo a provvedere, mentre le altre richieste venivano rigettate in quanto infondate.
Alla luce di questo provvedimento, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma perche’ accertasse l’illiceita’ del trattamento dei dati personali sui quali vi era stata adesione spontanea alla cancellazione e provvedesse al risarcimento dei danni.
Le parti ricorrenti precisavano di non agire contro il provvedimento del Garante neanche per la parte relativa al rigetto delle loro domande e di limitare la richiesta risarcitoria al trattamento dei dati sui quali vi era stata adesione spontanea alla loro eliminazione.
Il Tribunale, come osservato, con pronuncia ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., riteneva inammissibile l’azione qualificandola come impugnazione contro la pronuncia, ritenuta di rigetto, del Garante, con conseguente valutazione d’intempestivita’ dell’impugnazione.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), affidato a sei motivi. Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. (in qualita’ di editore della (OMISSIS) e titolare del trattamento dei dati personali), il direttore responsabile (OMISSIS) e il giornalista (OMISSIS).
Nel secondo motivo viene dedotta l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso consistente nell’aver qualificato come di rigetto integrale la pronuncia del Garante. In particolare, il Tribunale, avendo omesso una sia pur sintetica ricostruzione della controversia, non ha fornito alcuna spiegazione dell’equiparazione tra rigetto e non luogo a provvedere su cui si e’ fondata la decisione. Su tale cruciale profilo manca l’indicazione delle ragioni della conclusione assunta.
Nel terzo motivo viene dedotta l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancanza dello svolgimento del processo, nonche’ assenza delle argomentazioni e conclusioni delle parti. Tale ultima omissione e’ stata cruciale perche’ le parti ricorrenti avevano spiegato che l’azione proposta non era un’impugnazione del provvedimento del Garante e che essi non intendevano contestare la statuizione di rigetto.
Nel quarto e quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 149, comma 2 per avere il Tribunale ritenuto che la decisione di non luogo a provvedere integri il rigetto del ricorso proposto al Garante, peraltro all’esito di una valutazione d’infondatezza mai intervenuta e precluda una successiva domanda risarcitoria.
Nel sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152 per aver ritenuto applicabile alla specie il termine decadenziale previsto per l’impugnazione del provvedimento del Garante.
I motivi del ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati unitariamente.
In primo luogo deve osservarsi che, nel caso di specie, la fase processuale relativa alla decisione della controversia davanti al Tribunale e’ regolata dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152, comma 10, ratione temporis applicabile (dal 6/10/2011 sostituito dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 10), secondo il quale “Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. (…) Il giudice puo’ anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e’ subito dopo depositata in cancelleria”.
Nel procedimento regolato dal citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152 era consentita al giudice monocratico di primo grado la lettura oltre che del dispositivo anche della motivazione della sentenza all’udienza di discussione. In mancanza di un espresso riferimento al modello processuale generale di decisione e motivazione semplificata, rinvenibile nell’articolo 281 sexies cod. proc. civ., occorre stabilire preliminarmente se la norma speciale consentisse l’applicazione analogica di tale modello codicistico, con la conseguente ammissibilita’ dell’omissione dello svolgimento del processo e la limitazione della motivazione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Poiche’ l’articolo 152 prevede entrambi i modelli deliberativi previsti in via generale, ovvero il modello a trattazione scritta (lettura del dispositivo con motivazione differita) e il modello a trattazione orale (lettura contestuale del dispositivo e della motivazione) deve ritenersi che quest’ultima opzione riguardi le cause meno complesse e possa, conseguentemente, essere adottata in conformita’ all’articolo 281 sexies cod. proc. civ.. Peraltro, per le controversie instaurate successivamente al 6/10/2011 alle quali si applica il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 10, il modello di decisione e motivazione semplificata viene desunto dall’articolo 429, comma 1, cosi’ come modificato per effetto del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 53, convertito nella Legge n. 133 del 2008, dal momento che tali controversie sono assoggettate al cd. rito del lavoro.
Da tali premesse normative consegue che, sotto il profilo formale,il giudice della sentenza impugnata non era tenuto a pena di nullita’ ad esporre nella motivazione ne’ le conclusioni delle parti, ne’ lo svolgimento del processo (Cass. 7268 del 2012), dovendosi, tuttavia, valutare, in concreto, se vi siano omissioni che impediscano di ricostruire il percorso decisionale che ha condotto alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso.
Al riguardo deve rilevarsi che la decisione ancorche’ in modo estremamente sintetico ha indicato l’iter logico giuridico seguito, partendo da precise premesse di fatto e di diritto:
– La pronuncia del Garante e’ di rigetto;
– L’azione davanti al Garante esclude in via radicale l’accesso alla giustizia ordinaria, consentendo esclusivamente l’impugnazione del provvedimento adottato da quest’ultimo;
– Nella specie qualificando l’azione proposta come impugnazione se ne e’ ravvisata la tardivita’.
Non si rileva, in conclusione, la nullita’ della sentenza impugnata ne’ sotto il profilo della formale assenza della riproduzione delle conclusioni delle parti, ne’ sotto il profilo della radicale carenza delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda.
Deve, pertanto, in concreto essere verificata la fondatezza delle asserzioni contenute nella pronuncia, alla luce delle contestazioni contenute nel ricorso.
In primo luogo, deve rilevarsi che nel ricorso (pag.8) sono riprodotti (e non contestati dalla parte controricorrente) i capi a) e b) della statuizione del Garante, recanti la formula del “non luogo a provvedere” giustificata dall’adesione spontanea del titolare del trattamento alla cancellazione dei dati sensibili ivi contenuti. In secondo luogo, deve osservarsi che la domanda risarcitoria avanzata davanti al Tribunale di Roma e’ esclusivamente incentrata sull’illegittimo trattamento dei dati relativi ai suddetti capi a) e b) con espressa esclusione di quelli che avevano dato luogo alle statuizioni di rigetto, c), d), e); cfr. pag. 9 del ricorso. Anche tale circostanza risulta non contestata dalla parte controricorrente.
Alla luce di queste premesse di fatto deve essere accertata, in primo luogo, la fondatezza dell’assunto relativo alla radicale alternativita’ tra l’azione articolo 141, lettera c) davanti al Garante e quella davanti al giudice ordinario. La sentenza impugnata ha sostanzialmente fondato la propria decisione sul rilievo secondo il quale, una volta prescelto il canale della tutela davanti al Garante, il ricorso all’autorita’ giudiziaria ordinaria puo’ assumere esclusivamente la forma dell’impugnazione della pronuncia del Garante, con conseguente inammissibilita’ di un’autonoma domanda risarcitoria. Il corollario, ancorche’ non esplicitato nella pronuncia impugnata, di tale assunto sembra essere quello di escludere ab origine l’accesso alla tutela risarcitoria, se successiva alla proposizione del ricorso davanti al Garante, cosi’ esaurendo il diritto del titolare dei dati alla tutela preventiva od inibitoria.
Al riguardo deve rilevarsi che il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15 stabilisce in via generale che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e’ tenuto al risarcimento, ai sensi dell’articolo 2050 c.c.. Il danno non patrimoniale e’ risarcibile anche in caso di trattamento non conforme alle modalita’ prescritte nell’articolo 11. La tutela risarcitoria e’ rimessa in via esclusiva all’autorita’ giudiziaria ordinaria, sia alla luce dell’abrogato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152, comma 12 sia alla stregua del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 10, vigente comma 6. L’esercizio del diritto al risarcimento del danno, non solo non patrimoniale, richiede la domanda della parte.
I provvedimenti che possono essere adottati dal Garante, su ricorso proposto Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 141, lettera c), si articolano in misure di natura provvisoria e definitiva. Tra i primi vi sono il blocco in tutto od in parte dei dati o la sospensione del trattamento. In ordine ai provvedimenti definitivi il Garante puo’ disporre la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Se richiesto dalle parti, il Garante puo’ provvedere sulle spese del procedimento. Infine, ove sorgano difficolta’ o contestazioni in ordine all’esecuzione possono essere disposte modalita’ di attuazione, sentite le parti. La statuizione sulle spese del procedimento costituisce, ove non opposta, titolo esecutivo. (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 150).
Dall’esame dei provvedimenti attribuiti alla competenza del Garante in sede di tutela “alternativa a quella giurisdizionale” cosi’ la sezione 3 del Titolo 1 (Tutela amministrativa e giurisdizionale), Capo 1, della Parte 3 (Tutela del’interessato e sanzioni) puo’ escludersi che a tale Autorita’ sia attribuita la cognizione di domande risarcitorie, da ritenersi coperta da riserva esclusiva di giurisdizione ordinaria.
La fondatezza di tale ultima affermazione, tuttavia, deve essere confrontata con il principio dell’alternativita’ delle tutele contenuto nel Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 145, commi 2 e 3, secondo i quali: a) il ricorso al Garante non puo’ essere proposto se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti e’ stata gia’ adita l’autorita’ giudiziaria; b) la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria tra le stesse parti e per lo stesso oggetto.
Come espressamente stabilito dalle disposizioni esaminate l’alternativita’ riguarda esclusivamente le domande aventi un identico oggetto, ovvero quelle che, se pendenti contestualmente davanti a piu’ giudici, possono, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Si tratta delle domande che richiedono interventi di natura preventiva, inibitoria o conformativa, potendo il Garante indicare modalita’ concrete di cessazione del trattamento illecito dei dati. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale ha causa petendi e petitum radicalmente divergenti da quelle sopra esaminate ed e’ destinata ad una declaratoria d’inammissibilita’ se proposta davanti al Garante. Peraltro, in numerose pronunce (ex multis 19/2/2002 doc. web. 1063674; 5 ottobre 2006 doc. web. 135919), il Garante ha ritenuto inammissibile il ricorso contenente una domanda risarcitoria, ritenendosi privo di competenza al riguardo.
L’accoglimento del ricorso, totale o parziale, da parte del Garante puo’, in conclusione, facilitare il ricorso alla tutela risarcitoria davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria, ma non escluderla. Diversamente ragionando, dovrebbe ritenersi alternativamente che scelta la strada della tutela inibitoria (e preventiva), sia negata quella risarcitoria, oppure che, nonostante il riconoscimento del trattamento illecito dei dati personali, la parte sia tenuta ad un’impugnazione del provvedimento del Garante al solo fine di richiedere il risarcimento del danno e non incorrere nella sanzione di tardivita’ dell’azione. Quest’ultima soluzione e’ in netto contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza. La prima introduce un impedimento all’ottenimento della tutela piena di un diritto fondamentale quale quello in gioco, del tutto incompatibile con l’articolo 24 Cost..
Diversa e’ la soluzione in caso di rigetto del ricorso da parte del Garante. In tale ipotesi, condicio sine qua non per adire l’autorita’ giudiziaria e’ l’impugnazione tempestiva del provvedimento di diniego, con conseguente facolta’ di proporre la connessa domanda risarcitoria unitamente a quella relativa all’accertamento della illiceita’ del trattamento dei dati. Ma nella specie, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il provvedimento del Garante non e’ stato di rigetto integrale del ricorso proposto ma soltanto parziale. Per la parte piu’ consistente d’illecito trattamento di dati denunciata nel ricorso vi e’ stata l’adesione spontanea del titolare alla cancellazione ed eliminazione dei dati in oggetto. Esclusivamente rispetto ad essi i ricorrenti hanno legittimamente proposto domanda risarcitoria, senza contestare (non avendo alcun interesse al riguardo) la statuizione di non luogo a provvedere, in quanto logicamente conseguente alla predetta adesione.
Quest’ultima statuizione non puo’ essere equiparabile ad un provvedimento di rigetto in quanto si fonda sulla presa d’atto dell’adempimento spontaneo alla rimozione della situazione d’illecito trattamento di dati sulle testate ed i networks del titolare del trattamento.
La parte ricorrente ha prestato piena acquiescenza al provvedimento del Garante, sia nella parte relativa al rigetto, divenuta intangibile, sia nella parte relativa al provvedimento di non luogo a provvedere. In ordine a quest’ultima, tuttavia, la mancata impugnazione non ha determinato alcun impedimento alla successiva tutela risarcitoria proprio in virtu’ della mancanza di un provvedimento di rigetto. Il mancato accertamento della liceita’ od illiceita’ del trattamento non e’ derivato da un accordo tra le parti o dalla sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti ma esclusivamente dall’adesione spontanea da parte del titolare del trattamento all’accoglimento di alcune delle domande rivolte alla cancellazione definitiva di dati personali dei ricorrenti medesimi.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma la cognizione del giudice ordinario nella specie non subisce alcun vincolo da parte del pregresso provvedimento del Garante, limitatamente al trattamento dei dati personali contenuti nella statuizione di non luogo a provvedere, essendo mancato un accertamento pieno della loro natura e liceita’. Deve, peraltro, evidenziarsi che, ai sensi del primo comma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 149, la comunicazione del ricorso al titolare a cura dell’ufficio del Garante al fine di far esercitare al titolare medesimo la facolta’ di adesione spontanea si fonda su una preventivo vaglio di ammissibilita’ e non manifesta infondatezza del ricorso. Tale vaglio non e’ equiparabile ad una decisione di merito del Garante, cosi’ come l’adesione spontanea non puo’ comportare l’esclusione dell’accertamento dei presupposti della fondatezza della tutela risarcitoria davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa persona perche’ si attenga al seguente principio di diritto: “la statuizione di non luogo a provvedere assunta dal Garante della Privacy Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 149, comma 2, derivante dall’adesione spontanea da parte del titolare del trattamento alla cancellazione e non utilizzazione di dati personali cosi’ come richiesto dagli interessati, non impedisce l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria, ne’ tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante”.
In caso di diffusione omettere le generalita’.
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