nonni

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  14 marzo 2014, n. 6019

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 13/03/2009, B.L., moglie divorziata di A.F., e titolare di assegno divorzile, chiedeva l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell’ex marito, deceduto il 12/10/2008.
Costituitosi il contraddittorio, R.F., seconda moglie, chiedeva dichiararsi l’incompetenza territoriale del giudice adito (Tribunale di Messina) e nel merito rigettarsi la domanda. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 17/03/2010, dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’eccezione di incompetenza territoriale, e disponeva suddividersi tra la B. e la R., in ragione di metà, il predetto trattamento pensionistico.
Con ricorso in data 22/04/2010, R.F. impugnava la sentenza del Tribunale. Costituitosi il contraddittorio, la B. chiedeva rigettarsi l’impugnazione.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 07/12/2010, rigettava l’impugnazione.
Ricorre per cassazione la R., resiste con controricorso la B.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 18 c.p.c. e 1 L: 183 del 1993, nonché vizio di motivazione (in subordine, illegittimità costituzionale del predetto articolo), in ordine all’affermata tardività dell’eccezione, come dichiarata dal primo giudice.
Con il secondo, violazione dell’art. 9 L. 898/70 nonché vizio di motivazione, circa i parametri utilizzati per la determinazione delle quote della pensione tra la vedova e la moglie divorziata.
Il primo motivo va dichiarato inammissibile: con esso, la ricorrente esamina la questione della tardività dell’eccezione di competenza territoriale proposta, non avvedendosi che la Corte di Appello affronta la diversa tematica della fondatezza dell’eccezione stessa, sostenendo la piena competenza del tribunale di Messina, quale autorità giurisdizionale del luogo di adempimento dell’obbligazione. Al riguardo, la ricorrente nulla dice.
E’appena il caso di precisare che anche la questione di legittimità costituzionale sollevata atteneva, nella specie, al problema della tardività dell’eccezione stessa, e dunque appare, allo stato, irrilevante.
Il secondo motivo va rigettato, in quanto infondato. Come è noto, per giurisprudenza consolidata, (tra le altre, Cass. n. 16093 del 2012 ), la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base     del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, pure considerando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali.
In sostanza la ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Il giudice a quo esamina la durata dei rispettivi matrimoni, ma pure considera la data di separazione della B. e la convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il defunto; considera che la moglie divorziata ha dato due figli al defunto stesso, mentre la seconda moglie lo ha assistito fino alla morte. Si aggiunge che le parti in causa godono ciascuna di redditi da lavoro e da rendita, mentre non rilevano le donazioni fatte dal padre al figlio superstite. Le reciproche accuse delle parti relative a vendite fittizie, per mascherare cespiti patrimoniali, attengono necessariamente al merito, e comunque di ciò esse non forniscono prova.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge.
A norma dell’art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *