Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 12 marzo 2014, n. 5721
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18400/2007 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18400/2007 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. agiva in giudizio nei confronti di (OMISSIS), chiedendo la declaratoria di inefficacia L.F., ex articolo 64, dei due atti di compravendita specificamente indicati; in subordine, chiedeva la declaratoria di simulazione degli atti di quietanza di pagamento del prezzo pattuito, con condanna della convenuta al pagamento ed alla riconsegna dei beni.
Con successivo atto di citazione, la (OMISSIS) in l.c.a. chiedeva nei confronti della (OMISSIS) l’inefficacia degli atti di compravendita in oggetto ai sensi della L.F., articoli 45 e 200, per essere stati trascritti presso la Conservatoria Immobiliare il 20/7/89, e quindi cinque giorni dopo la dichiarazione di insolvenza della societa’. Riunite le cause, il Tribunale di Milano, con sentenza 4781/1995, dichiarava la nullita’ degli atti di vendita immobiliare e condannava la convenuta alla riconsegna degli immobili a favore della (OMISSIS), nonche’ alle spese del giudizio.
L’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) veniva respinta dalla Corte d’appello.
La Suprema Corte, con sentenza 18936/03 del 5/6/03, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla (OMISSIS), concernente il principio dell’apparenza del diritto, cassava con rinvio la pronuncia impugnata, demandando al Giudice del rinvio l’accertamento della concreta applicabilita’ del principio dell’apparenza del diritto in tema di rappresentanza e l’eventuale pronuncia “sulle ulteriori domande proposte dalla l.c.a. (OMISSIS) e rimaste assorbite”.
Il giudizio veniva riassunto dalla (OMISSIS), che rinnovava le domande fatte valere, ripristinando l’ordine originario del secondo atto di citazione.
La Corte d’appello, con sentenza 24/1/2007 – 13/2/2007, ha rigettato la domanda di nullita’ dei contratti intervenuti il 7 luglio 1989, mentre ha dichiarato l’inefficacia dei detti contratti nei confronti della (OMISSIS) in l.c.a., ai sensi della L.F., articoli 45 e 200, e conseguentemente, ha condannato la (OMISSIS) al rilascio degli immobili a favore della Procedura; ha compensato le spese del giudizio di primo, di secondo grado e di cassazione, ed ha condannato la (OMISSIS) alle spese del giudizio di rinvio, negli importi liquidati.
La Corte del merito, delimitato l’oggetto del proprio giudizio, ha esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, la domanda di nullita’ degli atti di compravendita, e l’ha respinta; ha ritenuto invece fondata la domanda L.F., ex articoli 45 e 200, ed assorbite pertanto tutte le ulteriori domande, rilevando che gli atti del 7/7/89 erano stati trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza il 20 luglio 1989, successivamente alla sentenza del 13/15 luglio 1989, con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza, e lo stesso giorno in cui era stato emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della (OMISSIS) alla liquidazione coatta amministrativa, che segna la data a partire dalla quale si individua l’opponibilita’ degli atti oggetto di trascrizione, ai sensi dell’articolo 200 l.f., non rilevando allo scopo la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale, ne’ la conoscibilita’ dello stesso, ma solo la sua giuridica esistenza.
Avverso detta pronuncia ricorre la (OMISSIS), e solleva questione di costituzionalita’ in relazione alla decisione del Giudice del rinvio sulla questione di inopponibilita’ del contratto L.F., ex articoli 45 e 200, quale giudice di unico grado, suscettibile del solo ricorso per cassazione e non gia’ del giudizio di secondo grado in appello; nel resto, la parte articola un secondo motivo. Si difende con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. La (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
Con successivo atto di citazione, la (OMISSIS) in l.c.a. chiedeva nei confronti della (OMISSIS) l’inefficacia degli atti di compravendita in oggetto ai sensi della L.F., articoli 45 e 200, per essere stati trascritti presso la Conservatoria Immobiliare il 20/7/89, e quindi cinque giorni dopo la dichiarazione di insolvenza della societa’. Riunite le cause, il Tribunale di Milano, con sentenza 4781/1995, dichiarava la nullita’ degli atti di vendita immobiliare e condannava la convenuta alla riconsegna degli immobili a favore della (OMISSIS), nonche’ alle spese del giudizio.
L’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) veniva respinta dalla Corte d’appello.
La Suprema Corte, con sentenza 18936/03 del 5/6/03, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla (OMISSIS), concernente il principio dell’apparenza del diritto, cassava con rinvio la pronuncia impugnata, demandando al Giudice del rinvio l’accertamento della concreta applicabilita’ del principio dell’apparenza del diritto in tema di rappresentanza e l’eventuale pronuncia “sulle ulteriori domande proposte dalla l.c.a. (OMISSIS) e rimaste assorbite”.
Il giudizio veniva riassunto dalla (OMISSIS), che rinnovava le domande fatte valere, ripristinando l’ordine originario del secondo atto di citazione.
La Corte d’appello, con sentenza 24/1/2007 – 13/2/2007, ha rigettato la domanda di nullita’ dei contratti intervenuti il 7 luglio 1989, mentre ha dichiarato l’inefficacia dei detti contratti nei confronti della (OMISSIS) in l.c.a., ai sensi della L.F., articoli 45 e 200, e conseguentemente, ha condannato la (OMISSIS) al rilascio degli immobili a favore della Procedura; ha compensato le spese del giudizio di primo, di secondo grado e di cassazione, ed ha condannato la (OMISSIS) alle spese del giudizio di rinvio, negli importi liquidati.
La Corte del merito, delimitato l’oggetto del proprio giudizio, ha esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, la domanda di nullita’ degli atti di compravendita, e l’ha respinta; ha ritenuto invece fondata la domanda L.F., ex articoli 45 e 200, ed assorbite pertanto tutte le ulteriori domande, rilevando che gli atti del 7/7/89 erano stati trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza il 20 luglio 1989, successivamente alla sentenza del 13/15 luglio 1989, con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza, e lo stesso giorno in cui era stato emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della (OMISSIS) alla liquidazione coatta amministrativa, che segna la data a partire dalla quale si individua l’opponibilita’ degli atti oggetto di trascrizione, ai sensi dell’articolo 200 l.f., non rilevando allo scopo la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale, ne’ la conoscibilita’ dello stesso, ma solo la sua giuridica esistenza.
Avverso detta pronuncia ricorre la (OMISSIS), e solleva questione di costituzionalita’ in relazione alla decisione del Giudice del rinvio sulla questione di inopponibilita’ del contratto L.F., ex articoli 45 e 200, quale giudice di unico grado, suscettibile del solo ricorso per cassazione e non gia’ del giudizio di secondo grado in appello; nel resto, la parte articola un secondo motivo. Si difende con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. La (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- La questione di costituzionalita’ sollevata dalla ricorrente con il primo motivo e’ manifestamente infondata.
La parte si duole della decisione del Giudice del rinvio sulla domanda avanzata dalla Procedura L.F., ex articoli 45 e 200, quale giudice di unico grado (la sentenza cassata con rinvio aveva deciso su domanda diversa; il Giudice di legittimita’, con il rinvio, aveva richiesto una nuova valutazione della domanda, sulla base del principio di diritto espresso; la Corte del merito aveva ritenuto di respingere la domanda di nullita’, ed era pertanto passata ad esaminare la domanda subordinata, accogliendola).
La prospettazione della ricorrente e’ basata sul non condivisibile assioma della costituzionalizzazione del doppio grado del giudizio, principio la cui esistenza e’ stata reiteratamente esclusa dalla Corte cost. con le pronunce 351/2007, 433/90, 301/86, non riconoscendosi il doppio grado quale necessaria garanzia di difesa. E la non costituzionalizzazione del doppio grado di merito e’ costantemente affermata, anche in relazione alla decisione nel merito del Giudice d’appello, nel caso di accertamento della nullita’ del primo giudizio, non rientrante nelle ipotesi di rimessione al primo giudice (vedi le pronunce 18168/2013 e 27411/05).
1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 45 e 200, sostenendo che la locuzione “dopo la data…” significhi “successivamente” alla stessa, quindi dal giorno seguente in poi, mentre “prima della data”, significhi “entro la stessa”, e nel caso la trascrizione della compravendita e’ avvenuta lo stesso giorno dell’ammissione del decreto di ammissione alla liquidazione coatta, tanto piu’ considerato che nella specie e’ stata accertata la buona fede della (OMISSIS), ne’ la stessa, che risiedeva e risiede a (OMISSIS), avrebbe potuto conoscere il provvedimento di liquidazione se non attraverso la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 26/7/89.
E l’interpretazione offerta e’ coerente con le riforme degli ultimi anni, intese a garantire l’efficacia delle compravendite immobiliari ove, come nel caso, l’acquirente trasferisca nell’immobile la propria residenza ed il prezzo sia congruo.
2.1.- Il secondo motivo va respinto.
Si deve a riguardo ritenere che non puo’ aderirsi all’interpretazione offerta dalla (OMISSIS) in l.c.a., secondo cui, essendo nella specie stata emessa dal Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza in data antecedente al provvedimento di messa in liquidazione, occorrerebbe far riferimento alla data della sentenza che accerta l’insolvenza, realizzandosi altrimenti una evidente disparita’ di trattamento con il fallimento, atteso che tale interpretazione contrasta con il chiaro disposto di legge, che alla L.F., articolo 200, rende applicabili, tra gli altri, l’articolo 45, “dalla data del provvedimento di liquidazione…”.
Cio’ posto, si deve rilevare che l’interpretazione offerta dal ricorrente e’ contrastata dall’inequivoco riferimento della L.F., articolo 200, al prodursi degli effetti richiamati “dalla data del provvedimento di liquidazione…”, ancor piu’ chiaro del disposto di cui alla L.F., articolo 45, in ogni caso interpretato nel senso che ai fini dell’opponibilita’ al Fallimento, l’atto non soltanto deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale (tra le ultime, le pronunce 11985/04, 23784/07).
E la compatibilita’ di detta interpretazione con i principi costituzionali, nello specifico riguardo alla necessita’ di tenere conto della data del provvedimento che dispone la messa in liquidazione coatta e non gia’ di quella di pubblicazione del decreto ministeriale, deve ritenersi, per la trasponibilita’ del principio, alla stregua della pronuncia 337/98 del Giudice delle leggi, che ha respinto la questione di legittimita’ costituzionale della L.F., articolo 44, comma 2, e articolo 200, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilita’ del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tale conclusione, la Corte cost. e’ pervenuta rilevando che, posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua “esteriorizzazione”, che si realizza secondo la disciplina propria dell’atto amministrativo, il debitore di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa puo’ assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l’esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell’impresa ed ottenerne copia, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 22 e 25, anche eventualmente in via d’accesso informale (Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, articolo 3); e nell’ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (L.F., articolo 195), i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza;sicche’, eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilita’ in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l’esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l’aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La parte si duole della decisione del Giudice del rinvio sulla domanda avanzata dalla Procedura L.F., ex articoli 45 e 200, quale giudice di unico grado (la sentenza cassata con rinvio aveva deciso su domanda diversa; il Giudice di legittimita’, con il rinvio, aveva richiesto una nuova valutazione della domanda, sulla base del principio di diritto espresso; la Corte del merito aveva ritenuto di respingere la domanda di nullita’, ed era pertanto passata ad esaminare la domanda subordinata, accogliendola).
La prospettazione della ricorrente e’ basata sul non condivisibile assioma della costituzionalizzazione del doppio grado del giudizio, principio la cui esistenza e’ stata reiteratamente esclusa dalla Corte cost. con le pronunce 351/2007, 433/90, 301/86, non riconoscendosi il doppio grado quale necessaria garanzia di difesa. E la non costituzionalizzazione del doppio grado di merito e’ costantemente affermata, anche in relazione alla decisione nel merito del Giudice d’appello, nel caso di accertamento della nullita’ del primo giudizio, non rientrante nelle ipotesi di rimessione al primo giudice (vedi le pronunce 18168/2013 e 27411/05).
1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L.F., articoli 45 e 200, sostenendo che la locuzione “dopo la data…” significhi “successivamente” alla stessa, quindi dal giorno seguente in poi, mentre “prima della data”, significhi “entro la stessa”, e nel caso la trascrizione della compravendita e’ avvenuta lo stesso giorno dell’ammissione del decreto di ammissione alla liquidazione coatta, tanto piu’ considerato che nella specie e’ stata accertata la buona fede della (OMISSIS), ne’ la stessa, che risiedeva e risiede a (OMISSIS), avrebbe potuto conoscere il provvedimento di liquidazione se non attraverso la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 26/7/89.
E l’interpretazione offerta e’ coerente con le riforme degli ultimi anni, intese a garantire l’efficacia delle compravendite immobiliari ove, come nel caso, l’acquirente trasferisca nell’immobile la propria residenza ed il prezzo sia congruo.
2.1.- Il secondo motivo va respinto.
Si deve a riguardo ritenere che non puo’ aderirsi all’interpretazione offerta dalla (OMISSIS) in l.c.a., secondo cui, essendo nella specie stata emessa dal Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza in data antecedente al provvedimento di messa in liquidazione, occorrerebbe far riferimento alla data della sentenza che accerta l’insolvenza, realizzandosi altrimenti una evidente disparita’ di trattamento con il fallimento, atteso che tale interpretazione contrasta con il chiaro disposto di legge, che alla L.F., articolo 200, rende applicabili, tra gli altri, l’articolo 45, “dalla data del provvedimento di liquidazione…”.
Cio’ posto, si deve rilevare che l’interpretazione offerta dal ricorrente e’ contrastata dall’inequivoco riferimento della L.F., articolo 200, al prodursi degli effetti richiamati “dalla data del provvedimento di liquidazione…”, ancor piu’ chiaro del disposto di cui alla L.F., articolo 45, in ogni caso interpretato nel senso che ai fini dell’opponibilita’ al Fallimento, l’atto non soltanto deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale (tra le ultime, le pronunce 11985/04, 23784/07).
E la compatibilita’ di detta interpretazione con i principi costituzionali, nello specifico riguardo alla necessita’ di tenere conto della data del provvedimento che dispone la messa in liquidazione coatta e non gia’ di quella di pubblicazione del decreto ministeriale, deve ritenersi, per la trasponibilita’ del principio, alla stregua della pronuncia 337/98 del Giudice delle leggi, che ha respinto la questione di legittimita’ costituzionale della L.F., articolo 44, comma 2, e articolo 200, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilita’ del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tale conclusione, la Corte cost. e’ pervenuta rilevando che, posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua “esteriorizzazione”, che si realizza secondo la disciplina propria dell’atto amministrativo, il debitore di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa puo’ assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l’esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell’impresa ed ottenerne copia, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 22 e 25, anche eventualmente in via d’accesso informale (Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, articolo 3); e nell’ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (L.F., articolo 195), i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza;sicche’, eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilita’ in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l’esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l’aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 5000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
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