Corte di Cassazione , sez. I, sentenza 12.05.2011 n. 10488. Configura un abuso del processo il deposito – lo stesso giorno – di diversi ricorsi, vertenti sul medesimo presupposto di fatto e posti in essere dal medesimo difensore.

 

Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 12 maggio 2011, n. 10488

Svolgimento del processo

Con il decreto depositato il 20 maggio 2008, la Corte d’appello di Roma, riuniti i ricorsi, trattandosi di procedimenti del tutto analoghi, ha riconosciuto a favore dei ricorrenti D.B.R. ed altri la somma di Euro 5000,00 ciascuno, oltre al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 880,00 per onorari, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 2000,00 per spese, con distrazione a favore del difensore antistatario, per il danno non patrimoniale sofferto per la durata irragionevole del giudizio, promosso per il riconoscimento dell’indennità non pensionabile prevista ex art. 43, l. 121/1981 per il personale della Polizia di Stato, pendente dinanzi al TAR del Lazio dal 10 giugno 1996 al 28 marzo 2000, e, in secondo grado, dinanzi al Consiglio di Stato, dal 1 giugno di quello stesso anno al 6 aprile 2006.

La corte d’appello ha valutato nel caso superata di cinque anni la durata ragionevole del processo in oggetto, fissata in tre anni per il primo grado e due per il secondo,e, in adesione alle liquidazioni disposte per casi simili dalla Corte di Strasburgo, ha ritenuto congruo l’importo di Euro 1000,00 per anno, per la riparazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai ricorrenti.

Propongono ricorso per cassazione D.B.R. ed altri (non hanno proposto ricorso R.A., C.L., W.C., M.E. e B.L.) sulla base di due motivi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. 89/01, e dell’art. 1173 c.c., per avere attribuito la corte territoriale ai ricorrenti la somma di L. 5000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data del decreto e non da quella del deposito della domanda dinanzi alla Corte d’appello.

Superati agevolmente i profili di inammissibilità prospettati dalla Presidenza del Consiglio, atteso che la Corte del merito ha effettuato la liquidazione nell’importo indicato come “onnicomprensivo”, va ritenuta la censura fondata, in quanto, secondo il principio già affermato da questa Corte, “atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’ accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex l. n. 89 del 2001), gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (così Cass. n. 14.072 del 2009).

1.2.- Il secondo motivo, attinente alla liquidazione delle spese è da ritenersi assorbito, dovendosi procedere a nuova pronuncia sul punto.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.; va pertanto condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi in misura legale dalla data dalla domanda sugli importi già riconosciuti in linea capitale.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell’avv. Giuliani, antistatario.

Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, non può essere seguito il criterio fatto valere dalla difesa dei ricorrenti secondo il quale, essendo stati proposti distinti ricorsi ex l. n. 89 del 2001, riuniti dalla Corte d’appello solo in esito alla discussione in camera di consiglio, spetterebbero gli onorari ed i diritti distintamente per ogni procedimento sino al momento della riunione.

Va rilevato a riguardo che, per quanto consta sulla base del decreto impugnato e dallo stesso ricorso, i ricorrenti sono stati parti di uno stesso procedimento avanti al Giudice amministrativo, avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità non pensionabile, ex art.43 della l.121/1981; ciononostante, pur essendo la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di tale procedimento basata sullo stesso presupposto giuridico di fatto, le parti hanno depositato nello stesso giorno distinti ricorsi alla Corte d’appello, con il patrocinio del medesimo difensore.

Tale condotta deve ritenersi configurare un abuso del processo, come già ritenuto da questa Corte nell’ordinanza in data 3/5/2010, n. 10634.

È stata già affrontata la questione dell’utilizzo dello strumento processuale con modalità tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore, ma anche da interferire: con il funzionamento dell’apparato giudiziario: tale condotta è stata ritenuta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., sia contraria ai principi del giusto processo, in quanto l’inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l’obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111 Cost. (vedi la pronuncia delle Sezioni unite, n. 23.726 del 2007). Tali principi possono trovare applicazione anche in fattispecie quale quella in esame, ove l’evento causativo del danno, e quindi giustificativo della pretesa, sia identico, come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi siano solo i danneggiati, che, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, così dimostrando una carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni, ed avere assunto la stessa condotta in fase di richiesta dell’indennizzo, agendo con lo stesso difensore, hanno instaurato singolarmente procedimenti diversi, pur destinati inevitabilmente alla riunione. Una tale condotta, priva di alcuna apprezzabile motivazione ed incongrua rispetto alle rilevate modalità di gestione, sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta con l’inderogabile dovere di solidarietà sociale, che osta all’esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti, che non sia l’inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell’agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore, a causa dell’aumento degli oneri processuali, ma contrasta altresì soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull’organizzazione giudiziaria a causa dell’inflazione dell’attività, con il conseguente generale allungamento dei tempi processuali.

Dal riscontrato abuso dello strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell’inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l’accesso in sé allo strumento che è illegittimo, ma le modalità con cui è avvenuto, ma l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell’abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell’onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento sin dall’origine.

Ciò posto, ritenuto il valore della controversia, ex art. 10, 2 co. c.p.c., pari alla somma delle singole pretese riconosciute, l’Amministrazione va condannata per il giudizio di merito al pagamento di Euro 3789,00, di cui Euro 2200,00 per onorari ed Euro 1539,00 per diritti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 2200,00 per onorari ed Euro 1539,00 per diritti, oltre Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore dell’avvocato Giuliani, antistatario.

Relatore Di Virgilio                                                    Presidente Rovelli

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *