Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 12 febbraio 2015, n. 6269

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente
Dott. ZAMPETTI Umberto – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3159/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 29/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29.11.2013 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, resa in esito a rito abbreviato (GUP Bari 05.12.2008), assolveva (OMISSIS) per non aver commesso il fatto e riduceva la pena nei confronti di (OMISSIS) ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, con cio’ revocando la pena accessoria inflitta a quest’ultimo dal primo giudice.
Entrambi i predetti imputati erano tratti a giudizio per rispondere del reato pluriaggravato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso operante in (OMISSIS), avente denominazione “Societa’”, suddivisa in varie articolazioni costituenti autonome batterie e dedita ad azioni criminose in plurimi settori (estorsioni, rapine, droga), ma in definitiva impostasi come organizzazione capace di mantenere il controllo delle attivita’ illecite della citta’. L’addebito veniva circoscritto al periodo 24.06.2002 – 23.05.2003, come esplicitato nella formale imputazione.
La Corte territoriale dichiarava dapprima illegittima l’acquisizione probatoria disposta dal GUP con ordinanza 09.02.2007 in sede di integrazione ex articolo 441, comma 5, Cod. proc. pen., con cio’ denegando l’utilizzazione processuale dei contributi dichiarativi del collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sui quali il GUP aveva fondato parte delle sue motivazioni decisorie.
In esito a cio’, veniva assunta la decisione assolutoria a favore del (OMISSIS) sul rilievo che, depennati i contributi dei collaboratori, non risultavano prove rilevanti a carico del predetto imputato per il periodo di cui alla contestazione.
Diversa la conclusione a carico del (OMISSIS) per il quale, pur esclusi i contributi dichiarativi dei propalanti, dovevano valere a sufficienza le altre prove raccolte, in particolare i risultati delle conversazioni intercettate dalle quali emergeva come l’imputato, cognato di (OMISSIS) ed (OMISSIS), vertici del gruppo (per avere sposato (OMISSIS), sorella dei predetti), avesse svolto funzione di cassiere, sia custodendo la rilevante somma di circa 180 milioni di lire accantonata per (OMISSIS) durante la carcerazione di costui, sia percependo una stabile spartenza mensile.
La pena, esclusa la concedibilita’ delle attenuanti generiche per la negativa personalita’ dell’imputato e per i suoi precedenti penali, era determinata sulla base di anni 4 di reclusione ridotta poi di un terzo per la scelta del rito.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato (OMISSIS) che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando – in sintesi – nei seguenti termini: a occorreva precisare che l’addebito era circoscritto al limitato periodo indicato nell’imputazione (contestazione chiusa) ed alle condotte di aver recepito stipendi e custodito la somma di pertinenza del cognato (OMISSIS); dalle intercettazioni – unica fonte probatoria utilizzabile – non emergeva pero’ l’inserimento di esso ricorrente nella consorteria; la somma di denaro era stata affidata a (OMISSIS), sorella di (OMISSIS) (e moglie del (OMISSIS)), mentre non risultava la percezione di stipendi mensili; inoltre risultava che esso ricorrente non era ritenuto affidabile per il clan; peraltro il Tribunale del riesame di Bari aveva annullato, in data 02.04.2004, la misura custodiale a suo carico per insufficienza di indizi; b correttamente la Corte d’appello aveva dichiarato illegittima l’acquisizione probatoria assunta in via integrativa, ma si doveva comunque dar atto che nulla di quanto dichiarato dai collaboratori a carico di esso ricorrente si riferiva al circoscritto perimetro temporale indicato dall’imputazione; e residuava, pertanto, solo l’esile compendio indiziario precedente alle acquisizioni integrative, gia’ ritenuto insufficiente dal Tribunale del riesame; d peraltro l’addebito di avere custodito somma di denaro per il cognato non poteva supportare la conclusione di un inserimento organico, trattandosi eventualmente di attivita’ a favore di una sola persona e non della consorteria; e errato diniego delle attenuanti generiche, motivato con formula di stile e senza valutare elementi positivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.
2. Ed invero tutti i motivi di ricorso, peraltro in gran parte versati in fatto, o volti ad indurre un’interpretazione alternativa delle risultanze, e dunque al limite dell’inammissibilita’, non possono venire accolti. L’impugnata sentenza della Corte territoriale ben regge, dunque, alle pur articolate deduzioni difensive.
La Corte d’appello di Bari – esclusa l’utilizzabilita’ dei contributi dichiarativi gia’ acquisiti dal GUP ex articolo 441 c.p.p., comma 5 – ha fondato il suo giudizio sugli esiti delle intercettazioni dalle quali refluiva un quadro univoco ed altamente significativo dell’appartenenza del (OMISSIS) non solo ad un gruppo familiare, ma all’associazione criminosa di cui all’imputazione, per il limitato periodo indicato. Per tale circoscritto aspetto (le intercettazioni), giudicato sufficiente dalla Corte territoriale, proprio per l’alta rilevanza di tali indicazioni, il giudizio e’, del resto, conforme a quello del primo giudice (che ha ritenuto i contributi dei collaboratori confluenti ed aggiuntivi di ulteriore materiale, ma non del tutto imprescindibili). Piu’ nel merito, non ci possono essere dubbi che le condotte che emergono, conformi all’addebito di cui all’imputazione – custodire una somma del clan ed interessarsi degli stipendi o comunque delle spartizioni dei proventi illeciti – siano sicuramente caratteristiche non di un’affezione esterna, per quanto colorata di familismo, ma di un’intraneita’ criminosa; ed invero la divisione dei proventi e la distribuzione delle mensilita’ agli affiliati e’ attivita’ – secondo l’id quod plerumque accidit – non solo tipica del consociato a cio’ addetto (e, spesso, vicino al vertice e di piena fiducia), ma che certamente non potrebbe mai essere lasciata ad estraneo (per quanto stretto parente). Non e’ chi non veda, infatti, che si tratta di attivita’ delicatissima che introduce nel cuore del clan, ponendo a disposizione notizie non solo segrete, ma vitali per la sopravvivenza della consorteria (chi siano gli adepti, quale sia la provenienza delle fonti illecite di arricchimento). Cio’ posto – ed e’ considerazione che non puo’ non essere condivisa sul piano logico – segue poi la considerazione che la lettura data da entrambi i giudici del merito delle effettuate intercettazioni sia del tutto corretta, senza forzature o contraddizioni, e dunque incensurabile in questa sede di legittimita’.
Tanto ritenuto, non si aprono ragionevoli spazi alle prospettazioni di cui ai motivi del ricorso.- La dedotta “infedelta’” di cui si sarebbe reso protagonista il (OMISSIS) (proprio per avare approfittato della notevole somma affidata) che avrebbe indotto nei sodali giudizio di scarsa affidabilita’, lungi da porre in crisi le superiori considerazioni, decisamente conferma che l’imputato era intraneo (perche’ fedelta’ e fiducia sono termini concettualmente legati ad una appartenenza).- Ne’ puo’ il ricorrente proporre letture alternative delle svolte intercettazioni, perche’ – come gia’ accennato – si tratta di prospettazione, connotata da soggettivita’ e riconducibile al fatto, non consentita nel giudizio di legittimita’.- Parimenti non ha pregio la considerazione del ricorrente (che ripropone la lettura meramente familiare della vicenda) che vorrebbe le condotte essere state poste in essere nei confronti di una sola persona (il cognato (OMISSIS)), non del clan, trattandosi di motivo che da un lato dimentica il secondo aspetto (non riconducibile ad una sola persona: la spartizione), dall’altro ignora la qualifica associativa dello stesso cognato.- Quanto, infine alla deduzione che richiama la valutazione, asseritamente negativa, compiuta dal Tribunale del riesame sugli stessi elementi, deve essere rilevato da un lato che si tratterebbe (a quel che emerge in sentenza) di profilo non dedotto nei motivi d’appello, dall’altro che e’ motivo di ricorso privo totalmente di autosufficienza, non avendo posto questa Corte – che non ha accesso agli atti – in grado di valutare le reali motivazioni in questione.- Infine risulta infondata la deduzione che assume che le conversazioni intercettate siano riferibili a periodo temporale diverso da quello di cui all’imputazione, atteso che le stesse, per il loro costrutto logico e per il contenuto (la carcerazione di (OMISSIS), cui e’ legata la vicenda della somma custodita) rimandano anche al circoscritto periodo indicato nella formale imputazione.
Quanto, infine, alle attenuanti generiche, parimenti il ricorso e’ del tutto infondato. In proposito deve essere ricordata, in via generale, la consolidata lezione interpretativa di questa Corte di legittimita’ secondo cui la commisurazione sanzionatoria – e cosi’ la concedibilita’ delle generiche – e’ demandata dalla legge al giudice del merito la cui valutazione discrezionale, se logicamente e congruamente motivata nel rispetto dei canoni dettati dall’articolo 133 cod. pen., risulta incensurabile per cassazione. In tal senso e’ stato pure precisato che il giudice ben puo’ fondare la sua valutazione anche su un solo elemento, oggettivo o soggettivo, ove ne rilevi la particolare pregnanza, con cio’ dimostrando il soccombente peso dato a quelli di diverso segno (cfr., tra le tante, da ultimo, Cas. Pen. Sez. 3, n. 28535 in data 19.03.2014, Lule, Rv. 259899; ecc). Orbene, la Corte territoriale ha fondato il suo giudizio sulla negativa personalita’ dell’imputato, sulla sua pericolosita’ sociale e sui suoi precedenti penali di condanna, in tal modo esplicando motivazione logica e coerente, conforme al citato indirizzo giurisprudenziale; il ricorso, peraltro, si limita sul punto ad indicazioni generiche ed anche teoriche (quali la mitigazione della pena e la sua personalizzazione), senza neppure proporre alcun concreto elemento che possa militare a favore del (OMISSIS).-
3. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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