Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 11 febbraio 2015, n. 2663
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6052-2009 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6052-2009 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 20-04-1990, (OMISSIS) S.p.A., conveniva in giudizio, davanti al Tribunale dell’Aquila, (OMISSIS), per sentirlo condannare, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., al rimborso della somma di L. 52.000.000, avendo questi posto all’incasso un assegno di importo corrispondente, tratto sulla (OMISSIS), Filiale di (OMISSIS) emesso dalla (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) snc, con clausola di intrasferibilita’;
precisava la Banca di aver negoziato a suo favore tale assegno, ma di averlo dovuto riaccreditare alla (OMISSIS).
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il (OMISSIS) chiedeva il rigetto della domanda, affermando l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione di indebito.
Il Tribunale, con sentenza in data 22/9/2003, accoglieva la domanda.
Proponeva appello il (OMISSIS), chiedendo il rigetto di ogni domanda contro di lui proposta. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza 20-3-2007/23-1-2008, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione il (OMISSIS):
Resiste, con controricorso, la Banca.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.
precisava la Banca di aver negoziato a suo favore tale assegno, ma di averlo dovuto riaccreditare alla (OMISSIS).
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il (OMISSIS) chiedeva il rigetto della domanda, affermando l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione di indebito.
Il Tribunale, con sentenza in data 22/9/2003, accoglieva la domanda.
Proponeva appello il (OMISSIS), chiedendo il rigetto di ogni domanda contro di lui proposta. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza 20-3-2007/23-1-2008, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione il (OMISSIS):
Resiste, con controricorso, la Banca.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 1 e 2, sostenendo che la Banca non era tenuta a riaccreditare la somma al traente perche’ solo il prenditore poteva dolersi del pagamento, e non lo aveva fatto.
Con il secondo motivo, vizio di motivazione, avendo la Corte di merito privilegiato una interpretazione meramente formale dell’articolo 43 predetto decreto, trascurando la ratio della norma volta a proteggere traente e prenditore dell’assegno non trasferibile dal pericolo di furto o smarrimento, con conseguente rischio di deviazione del pagamento: nella specie il prenditore avrebbe consegnato l’assegno ad un suo fiduciario che riscosse l’assegno con il suo pieno consenso.
Con il terzo violazione degli articoli 1188 e 2033 c.c., in quanto il pagamento della Banca non era indebito perche’, a seguito del successivo pagamento fatto dal fiduciario negoziatore al prenditore, aveva avuto l’effetto di estinguere il rapporto traente-prenditore.
Con il quarto, vizio di motivazione per omessa assunzione di prove dedotte.
Il primo motivo appare infondato.
Il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43 precisa che l’assegno bancario, emesso con la clausola “non trasferibile”, non puo’ che essere pagato al prenditore o, a richiesta di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi paga persona diversa “risponde” del pagamento.
Giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. S.U. n. 14712 del 2007; Cass. N. 20573 del 2010) precisa che la Banca che ha pagato un assegno in violazione del predetto della norma e’ responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola e’ posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno non e’ dunque esatto che solo il prenditore possa dolersi della violazione della predetta norma. Nella specie, e’ pacifico che il traente abbia denunciato la violazione della norma e chiesto la restituzione della somma. Egli aveva sicuramente diritto di confidare che tale somma sarebbe stata pagata esclusivamente al suo creditore, mentre i rapporti interni tra prenditore e negoziatore apparivano, all’evidenza, irrilevanti. Si tratta dunque di fattispecie del tutto diversa da quella in cui non vi sia stato danno alcuno per effetto della violazione. Il secondo motivo appare inammissibile.
Si tratta, di questione di diritto, gia’ esaminata nel primo motivo, che, per giurisprudenza consolidata non puo’ essere trattata, come vizio di motivazione (tra le altre, Cass. N. 21099 del 2013; n. 8730 del 2011).
Il terzo motivo appare infondato.
La Banca ha pagato a soggetto diverso da quello legittimato; ha dovuto restituire l’importo dell’assegno al traente ed e’ del tutto estranea, cosi’ come lo stesso traente, ai rapporti intercorrenti, anteriori e posteriori, tra il prenditore e il negoziatore: in particolare l’asserita consegna dell’assegno dal prenditore al terzo e la successiva eventuale corresponsione dell’importo da questo al prenditore;
Anche il quarto motivo appare infondato.
Correttamente il giudice del merito ha ritenuto ininfluenti i fatti su cui la prova verteva, che riguardavano appunto i rapporti intercorsi tra negoziatore e prenditore, per quanto si e’ detto irrilevanti rispetto alla posizione della Banca e del traente.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
Con il secondo motivo, vizio di motivazione, avendo la Corte di merito privilegiato una interpretazione meramente formale dell’articolo 43 predetto decreto, trascurando la ratio della norma volta a proteggere traente e prenditore dell’assegno non trasferibile dal pericolo di furto o smarrimento, con conseguente rischio di deviazione del pagamento: nella specie il prenditore avrebbe consegnato l’assegno ad un suo fiduciario che riscosse l’assegno con il suo pieno consenso.
Con il terzo violazione degli articoli 1188 e 2033 c.c., in quanto il pagamento della Banca non era indebito perche’, a seguito del successivo pagamento fatto dal fiduciario negoziatore al prenditore, aveva avuto l’effetto di estinguere il rapporto traente-prenditore.
Con il quarto, vizio di motivazione per omessa assunzione di prove dedotte.
Il primo motivo appare infondato.
Il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43 precisa che l’assegno bancario, emesso con la clausola “non trasferibile”, non puo’ che essere pagato al prenditore o, a richiesta di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi paga persona diversa “risponde” del pagamento.
Giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. S.U. n. 14712 del 2007; Cass. N. 20573 del 2010) precisa che la Banca che ha pagato un assegno in violazione del predetto della norma e’ responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola e’ posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno non e’ dunque esatto che solo il prenditore possa dolersi della violazione della predetta norma. Nella specie, e’ pacifico che il traente abbia denunciato la violazione della norma e chiesto la restituzione della somma. Egli aveva sicuramente diritto di confidare che tale somma sarebbe stata pagata esclusivamente al suo creditore, mentre i rapporti interni tra prenditore e negoziatore apparivano, all’evidenza, irrilevanti. Si tratta dunque di fattispecie del tutto diversa da quella in cui non vi sia stato danno alcuno per effetto della violazione. Il secondo motivo appare inammissibile.
Si tratta, di questione di diritto, gia’ esaminata nel primo motivo, che, per giurisprudenza consolidata non puo’ essere trattata, come vizio di motivazione (tra le altre, Cass. N. 21099 del 2013; n. 8730 del 2011).
Il terzo motivo appare infondato.
La Banca ha pagato a soggetto diverso da quello legittimato; ha dovuto restituire l’importo dell’assegno al traente ed e’ del tutto estranea, cosi’ come lo stesso traente, ai rapporti intercorrenti, anteriori e posteriori, tra il prenditore e il negoziatore: in particolare l’asserita consegna dell’assegno dal prenditore al terzo e la successiva eventuale corresponsione dell’importo da questo al prenditore;
Anche il quarto motivo appare infondato.
Correttamente il giudice del merito ha ritenuto ininfluenti i fatti su cui la prova verteva, che riguardavano appunto i rapporti intercorsi tra negoziatore e prenditore, per quanto si e’ detto irrilevanti rispetto alla posizione della Banca e del traente.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge
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