SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 10 aprile 2012, n. 5648
Svolgimento del processo
E. M. V. ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva dichiarato la sua separazione dalla moglie M.A.D.M. e determinato il contributo mensile a suo carico per il mantenimento della M. Il ricorrente ha dedotto che solo nell’ottobre 2009 aveva appreso della relazione della M. con F. N., relazione già in corso all’epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di La Spezia, avvenuta l’8 settembre del 2000, e da cui era nato il 28 aprile 2001 il figlio S. A. N., ma che era stata tenuta nascosta dalla M. Ha ritenuto il ricorrente che tale mancata conoscenza non emersa neanche successivamente nel giudizio di separazione aveva determinato la statuizione relativa alla predetta quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Si è costituita la M. che ha resistito al ricorso.
La Corte di appello di Genova con sentenza dell’8 luglio – 27 ottobre 2010 ha respinto il ricorso per revocazione ritenendolo inammissibile e comunque infondato per difetto dei presupposti per l’azione revocatoria.
Contro la sentenza ricorre per cassazione E. M. V. per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Il ricorrente chiede altresì la riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 38/2009 della Corte di appello di Genova emessa nel giudizio di separazione e che l’odierno ricorrente ha impugnato per revocazione.
Si difende con controricorso M.A.D.M.
Il ricorrente deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione
Va preliminarmente respinta l’istanza di riunione dei due giudizi promossi dal V. che hanno oggetto e causae petendi del tutto indipendenti.
Il ricorso è infondato per le ragioni già esposte correttamente dalla Corte di appello di Genova. Va ribadito infatti che il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. l, cod. proc. civ., in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità (Cass. civ. I sezione, n. 23866 del 19 settembre 2009 e Cass. civ. III sezione, n. 4936 del 2 marzo 2010).
La Corte di appello con motivazione coerente ed esaustiva ha evidenziato come nessun comportamento qualificabile come idoneo presupposto per configurare il dolo processuale sia stato posto in essere dalla M. e tale affermazione non è smentita con nessun elemento positivo da parte del ricorrente.
In secondo luogo non è affatto irrilevante la circostanza per cui almeno dall’udienza del 22 dicembre 2006 la difesa del ricorrente fosse a conoscenza del fatto che la M., cosi come del resto il V., avevano costituito nuovi nuclei familiari da cui erano nati dei figli. Come ha rilevato la Corte di appello,a tale data non era ancora terminata l’istruttoria del giudizio di primo grado sicché il non aver valutato se ricorressero i presupposti per proporre una domanda di addebito nei confronti della M. deve imputarsi a una scelta difensiva o semmai a una negligenza dell’odierno ricorrente ma non di certo a una omessa immediata comunicazione al giudice della separazione dell’esistenza di una relazione sentimentale estranea al matrimonio o dello stato di gravidanza derivante da tale relazione, circostanze che la M. poteva ben decidere di non riferire al giudice della separazione. Il rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in l.200 euro di cui 200 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Leave a Reply