Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 5 giugno 2017, n. 27752

La causa di non punibilità del fatto per particolare tenuità può essere dichiarata dalla Cassazione, anche se non accolta nel corso del giudizio di merito, quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 5 giugno 2017, n. 27752

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15 giugno 2015 pronunciata dal Tribunale di Brindisi;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tampieri Luca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brindisi ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 667 di ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo e delle circostanze attenuanti generiche.

L’imputato ha proposto appello avverso detta sentenza e la Corte d’appello di Lecce con ordinanza del 21 ottobre 2016 lo ha qualificato come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), lamenta l’insussistenza della responsabilita’ in ragione del giustificato motivo, riferito in sede dibattimentale dal padre dell’imputato, e della inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese da quest’ultimo all’atto del sequestro del coltello, nonche’ il mancato proscioglimento a norma dell’articolo 131-bis c.p., l’errata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e chiede, infine, la restituzione di quanto in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, unicamente con riguardo alla non punibilita’ a norma dell’articolo 131-bis c.p..

2. Va, innanzitutto, rilevato che la censura attinente alla responsabilita’ dell’imputato e’ inammissibile laddove introduce argomentazioni di merito attinenti alla valutazione della prova che sono precluse in sede di legittimita’.

Sotto lo stesso profilo e’ infondata la censura concernente l’utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’imputato poiche’ esse attengono al giustificato motivo dedotto dallo stesso all’atto del controllo, allorquando il medesimo, non avendo ancora dedotto un motivo non giustificato, non era sottoposto alle indagini.

La qualifica di persona sottoposta alle indagini e’ derivata proprio dalla mancata allegazione di un motivo che giustificasse il porto del coltello in luogo pubblico.

La censura cade, dunque, su un aspetto irrilevante perche’ non e’ quanto ha detto l’imputato in quella sede a essere stato utilizzato quale dimostrazione della sua responsabilita’, ma il fatto che, nell’immediatezza, non abbia fornito alcuna accettabile giustificazione. Dato a fronte del quale piu’ che plausibilmente sono state ritenute inattendibili le dichiarazioni, affatto tardive, rese dal padre nel corso del dibattimento, all’evidente scopo di tentare di aiutare il figlio.

3. E’ fondato, invece, il motivo attinente al difetto di punibilita’ a norma dell’articolo 131-bis c.p..

Il Tribunale di Brindisi, esaminando la specifica questione sollecitata dalla difesa, ha escluso l’applicabilita’ della causa di non punibilita’, affermando che: “in presenza di una positiva e codificata previsione normativa di espressa punibilita’ delle ipotesi di lieve entita’, l’applicazione della novella del 2015 finirebbe per prosciugare del tutto l’ambito di operativita’ della citata Legge, articolo 4, comma 3, seconda parte, rivelandosi alla stregua di una inammissibile interpretatio abrogans della stessa”.

Deve, innanzitutto, essere ricordato il principio espresso da Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; secondo l’indicata pronuncia “in tema di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis c.p., quando la sentenza impugnata e’ anteriore alla entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimita’ va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilita’, la dichiara d’ufficio, ex articolo 129 c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l)”.

In forza di tale principio, e’ stata riconosciuta la possibilita’ per la Corte di cassazione di accertare d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, la sussistenza della indicata causa di non punibilita’ nel giudizio di legittimita’, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

La valenza dell’indicato principio non puo’ essere limitata al caso in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28.

A tale proposito, e’ opportuno segnalare il recente orientamento di legittimita’ secondo il quale “la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131-bis c.p., nel giudizio di legittimita’, puo’ essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine” (Sez. 6, Sentenza n. 7606 del 16/12/2016 dep. 2017, Curia, Rv. 269164).

3.1. Tanto premesso, il caso oggetto del giudizio rientra a fortiori nel perimetro di applicazione nel giudizio di legittimita’ dell’articolo 131-bis c.p..

Infatti, nel caso in esame la pronuncia impugnata non solo e’ stata assunta sotto il vigore della novella, ma anche esaminato, su richiesta dell’imputato, la possibilita’ di procedere all’applicazione dell’istituto introdotto all’articolo 131-bis c.p..

Il Tribunale di Brindisi ha, pero’, compiuto un errore di diritto, avendo escluso l’applicabilita’ dell’istituto in discorso in presenza di una fattispecie incriminatrice che prevede una particolare ipotesi attenuata che, secondo il giudice di primo grado, sarebbe incompatibile con l’applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto.

Tale affermazione appare in contrasto con il consolidato orientamento di legittimita’, dovendosi fare riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590: “ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo” e allo spirito della norma secondo la quale “la disposizione del comma 1 di applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come circostanza attenuante” (articolo 131-bis c.p., comma 5), tanto che se ne deduce che le ipotesi attenuate sono incluse a fortiori nell’ambito di applicazione.

Appare percio’ corretto concludere che, in applicazione della regola fissata dall’articolo 129 c.p.p., in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. puo’ essere dichiarata dalla Corte di cassazione, anche se non accolta nel corso del giudizio di merito, quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti in fatto.

La pronuncia in sede di legittimita’, invece, non sara’ possibile quando occorrano ulteriori indagini di merito o sia necessario compiere valutazioni in fatto, poiche’ in tal caso ricorre, eventualmente, un vizio di motivazione, che puo’ essere rilevato solo se oggetto di tempestiva e ammissibile doglianza.

Nel caso in esame, pertanto, deve giungersi alla indicata pronuncia di non punibilita’ poiche’ emerge incontroverso dalla stessa sentenza – atteso il riconoscimento dell’attenuante della L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 3, delle circostanze attenuanti generiche, e considerato l’assai mite trattamento sanzionatorio – che il fatto rientra nei canoni normativi di cui all’articolo 131-bis c.p. e che l’imputato e’ incensurato.

4. Resta, pertanto, assorbito il motivo di ricorso attinente alla avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, mentre, non trattandosi di un’assoluzione nel merito, rimane fermo il provvedimento di confisca a norma della L. n. 152 del 1975, articolo 6.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ l’imputato non e’ punibile per particolare tenuita’ del fatto; rigetta nel resto il ricorso.

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