Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 28 luglio 2016, n. 33081

Le particolari condizioni di salute dell’imputato possono rilevare al fine di introdurre la prova del giustificato motivo di temporanea permanenza in relazione al reato di trattenimento illegale rispetto all’ordine di allontanamento dello straniero extracomunitario

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 28 luglio 2016, n. 33081

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 129/2013 GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO, del 09/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Porcello A., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 9 aprile 2015 il Giudice di Pace di Ascoli Piceno ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS), in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, per fatto constatato in (OMISSIS) (trattenimento illegale rispetto all’ordine di allontanamento del 14 agosto 2013).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS) deducendo nullita’ della decisione ed omessa motivazione su allegazione difensiva.

Nel ricorso si evidenzia che il difensore aveva portato all’attenzione del giudice all’udienza del 9 aprile – documentazione relativa alle difficolta’ economiche e alle particolari condizioni di salute dell’imputato (ricovero per scompenso diabetico) al fine di introdurre la prova del giustificato motivo di temporanea permanenza. Sul contenuto di tali allegazioni non vi e’ osservazione alcuna in sentenza.

3. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

La norma incriminatrice configura la violazione dell’ordine di abbandonare il territorio come delitto, dunque richiede la ricorrenza del dolo, ed esclude la punibilita’ li dove sussista un “giustificato motivo” di inottemperanza.

Cio’ determina la necessita’ di un vaglio accurato, da parte del giudice di merito, sulla fondatezza o meno di allegazioni difensive tese a far emergere la carenza di dolo o l’esistenza del giustificato motivo di permanenza.

Non vi e’ dubbio che le particolari condizioni di salute – ove documentate possano rappresentare uno dei giustificati motivi di inosservanza, dato che l’esecuzione volontaria dell’ordine deve risultare compatibile con i diritti fondamentali della persona e non puo’ esporre l’immigrato irregolare a pericoli seri di incolumita’ fisica.

Cio’ posto, l’omesso esame dei prospettati motivi di tutela della salute (che risultano documentati in modo adeguato) rappresenta un vizio motivazionale per incompletezza su un punto rilevante della decisione.

Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

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