Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 maggio 2016, n.22120

La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito, sanzionato con la sola pena pecuniaria. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il d.l. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA 26 maggio 2016, n.22120 

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 aprile 2011 il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, ha condannato B.H., cittadino del Marocco, alla pena di un anno di reclusione per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.
Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dove era stato sorpreso il (OMISSIS), in (OMISSIS), in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni impartitogli dal Questore dell’Aquila con provvedimento del 29 maggio 2009, sulla base del decreto di espulsione del Prefetto dell’Aquila in pari data, provvedimenti tutti ritualmente notificati all’interessato.
2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso immediato a questa Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, deducendo con unico articolato motivo l’omessa applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, alla luce del contrasto tra normativa comunitaria, di cui alla direttiva 2008/115/CE, e normativa interna in materia di immigrazione irregolare vigente all’epoca del fatto e della decisione; ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-
ter, che puniva con la sanzione detentiva la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11 PPU), che ha affermato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta disciplina comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione -per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r. Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).
Il sopravvenuto D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 -recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari- ha novato la fattispecie, sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis.
La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-
ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito, sanzionato con la sola pena pecuniaria. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il d.l. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella, quale non è il fatto oggetto del presente giudizio, risalente al (OMISSIS).
2. L’intervenuta abolitio criminis impone, in conclusione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2016
 

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *