Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 23 settembre 2016, n. 39752

L’art. 666 p.p.p. prevede che il termine per comparire non sia inferiore a giorni dieci (nella fattispecie la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, avvenuta undici giorni prima della data dell’udienza medesima, era conforme alla normativa). Di conseguenza, nella sostanza, anche le impugnazioni proposte dinanzi al Tribunale di Sorveglianza si svolgono secondo il procedimento camerale generale e cio’ impone di ritenere che la normativa sulle impugnazioni medesime sia disciplinata dal sotteso principio del richiamo espresso ordinariamente con la formula in quanto applicabili.

Se dunque il termine non deve essere inferiore a giorni dieci, la notifica all’undicesimo giorno precedente e’ valida ad ogni effetto e rende priva di senso la censura che vuole richiamare la possibilita’ di depositare motivi nuovi sino a quindici giorni prima dell’udienza. Si consideri che l’articolo 666 c.p.p. prevede una procedura snella e rapida, parametrata sul rito camerale di cui all’articolo 127 c.p.p.: l’avviso per l’udienza camerale deve essere dato almeno dieci giorni prima proprio per consentire di apprestare la difesa. Gli almeno cinque giorni prima dell’udienza per depositare documenti e memorie costituiscono, quindi, il termine entro il quale va esercitata la strategia difensiva. La ratio della norma e’ evidentemente quella di consentire al giudice di avere un quadro completo della situazione processuale gia’ prima dell’udienza, in modo da poter decidere, sentite le parti, se definire il procedimento oppure chiedere alle autorita’ competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno per la decisione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 23 settembre 2016, n. 39752

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. SANDRINI Enrico – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 62/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 23 luglio 2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MINCHELLA ANTONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 23.07.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza in data 23.03.2015 del Magistrato di Sorveglianza di Firenze che aveva accertato l’attualita’ della pericolosita’ sociale del condannato e dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della casa di cura e custodia per anni tre.
L’ordinanza menzionata evidenzia che il (OMISSIS) e’ stato condannato ad anni trenta di reclusione per omicidio ed altro con sentenza 28.12.1994 della Corte di Assise di Perugia con riconoscimento del vizio parziale di mente, risultando il (OMISSIS) quale soggetto affetto da disturbo narcisistico della personalita’, immaturita’ affettiva ed etica, tendenza sessuale omopedofica ed anomalie paranoidi, schizoidi e fobiche; si riporta che il (OMISSIS) ha effettuato un percorso detentivo regolare, senza pero’ mai accedere ai benefici premiali poiche’ tutte le relazioni che si sono succedute nel corso degli anni hanno rilevato la sua estrema pericolosita’ sociale e l’elevata possibilita’ di recidivanza, causata da assenza di qualsiasi revisione critica, da assenza di consapevolezza dei delitti commessi e da assenza di empatia con i fatti atroci posti in essere; si prendeva atto della persistenza dei tratti narcisistici, dei deliri mistici autoreferenziali, della polarizzazione su temi religiosi nei quali egli reputa di essere uno strumento del Signore, della freddezza emotiva, della incapacita’ di reggere alle frustrazioni, delle componenti aggressive nei confronti degli altri. Il Tribunale di Sorveglianza aveva disposto l’espletamento di una perizia, da cui era risultato che il (OMISSIS) era ancora affetto da un disturbo delirante nel quale si sente un eletto da Dio: detto disturbo lo connota profondamente poiche’ egli ne ha bisogno per vivere e dare un significato alla sua esistenza, nel mentre mostra un’assenza totale di dialettica interna, un rifiuto della terapia, una quota di aggressivita’ repressa, una mancanza di aderenza alla realta’, un’identita’ sessuale confusa, una fragilita’ emotiva marcata; i periti avevano concluso per la persistenza della pericolosita’ sociale marcata, che necessitava di un contenimento in struttura adeguata. Alla stregua degli esiti della perizia, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l’impugnazione del (OMISSIS), ritenendo sussistere una chiara prognosi del pericolo di recidiva.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato personalmente, deducendo una serie di motivi. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine al fatto che il decreto di fissazione dell’udienza gli era stato notificato undici giorni prima della stessa, mentre la norma di cui all’articolo 585 c.p.p. sulle impugnazioni consente alle parti di depositare motivi nuovi sino a quindici giorni prima dell’udienza (si contesta che il Tribunale di Sorveglianza, nel rigettare l’eccezione, aveva confuso tra i termini motivi e memorie, richiamando gli articoli 666 e 678 c.p.p. invece dell’articolo 680 c.p.p.), circostanza che si era verificata anche per l’udienza di rinvio. Con il secondo motivo si deduce che il procedimento de quo era sorto a seguito di un annullamento di una prima decisione del Magistrato di Sorveglianza di Firenze da parte del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che aveva disposto il rinvio al primo giudice: ma la notifica della nuova udienza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze avveniva nello stesso giorno in cui il ricorrente aveva inoltrato un ricorso per cassazione avverso la ordinanza di annullamento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e cio’ si riteneva avere leso i diritti di difesa poiche’ avrebbe impedito al giudice di disporre l’eventuale sospensione del provvedimento sulla scorta dei motivi di ricorso (il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva ritenuto i due procedimenti indipendenti). Con il terzo motivo si deduce che nel decreto di fissazione dell’udienza non si faceva menzione della facolta’ di chiedere che il procedimento venisse trattato in forma pubblica (il Tribunale di Sorveglianza aveva rilevato che comunque l’udienza si era svolta in forma pubblica).
Il P.G. chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato poiche’ infondato.
Si e’ gia’ detto che il ricorrente e’ stato condannato ad una elevatissima pena detentiva per omicidio; all’espiazione della pena predetta, doveva essere esaminata la persistenza della pericolosita’ sociale che era stata gia’ ritenuta ai tempi del processo, all’esito del quale era stata disposta la misura di sicurezza della casa di cura e custodia per anni tre.
Il relativo procedimento aveva condotto alla conferma della misura di sicurezza: la decisione del Magistrato di Sorveglianza era stata impugnata dal ricorrente, ma il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l’impugnazione stessa, ritenendo sussistere pienamente un profilo di attuale pericolosita’ sociale: questa valutazione si era fondata sugli esiti di una apposita perizia disposta nel procedimento, dalla quale era infine risultato che il ricorrente e’ tuttora affetto da un disturbo delirante nel quale si sente un eletto da Dio (disturbo connotato da freddezza emotiva, aggressivita’ repressa, mancanza di aderenza alla realta’, assenza di qualsiasi revisione critica, assenza di consapevolezza dei delitti commessi ed incapacita’ di reggere alle frustrazioni) e del quale egli ha bisogno per vivere e dare un significato alla sua esistenza.
Il ricorso articola le sue doglianze su temi esclusivamente procedimentali, e cioe’ sui seguenti punti: 1) asserito mancato rispetto delle norme relative alla possibilita’ di depositare motivi nuovi nel corso di procedimenti di impugnazione; 2) asserita lesione dei diritti di difesa per la concomitanza con altro procedimento di analogo oggetto; 3) asserita violazione di legge nella mancata menzione – nel decreto di fissazione di udienza – della possibilita’ di chiedere la trattazione in forma pubblica.
Si tratta di motivi che non possono trovare accoglimento.
§ 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta una asserita violazione dei diritti di difesa, affermando che il decreto di fissazione dell’udienza gli era stato notificato undici giorni prima della stessa, mentre la norma di cui all’articolo 585 c.p.p. sulle impugnazioni consente alle parti di depositare motivi nuovi sino a quindici giorni prima dell’udienza.
Ma il richiamo alla norma di cui all’articolo 585 c.p.p. e’ inconferente.
L’articolo 678 c.p.p., comma 1, prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti (per quanto qui interessa) alle misure di sicurezza, applicano le regole stabilite per il procedimento di esecuzione dall’articolo 666 c.p.p.. Trova applicazione, pertanto, anche l’articolo cit., comma 3, il quale prevede la fissazione di una udienza in camera di consiglio.
Tale formula rende operante, a sua volta, per quanto non diversamente disposto, la disciplina generale in materia di procedimento in camera di consiglio dettata dall’articolo 127 c.p.p..
E poiche’ il menzionato articolo 666 p.p.p. prevede che il termine per comparire non sia inferiore a giorni dieci, nella fattispecie la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, avvenuta undici giorni prima della data dell’udienza medesima, era conforme alla normativa. Di conseguenza, nella sostanza, anche le impugnazioni proposte dinanzi al Tribunale di Sorveglianza si svolgono secondo il procedimento camerale generale e cio’ impone di ritenere che la normativa sulle impugnazioni medesime sia disciplinata dal sotteso principio del richiamo espresso ordinariamente con la formula in quanto applicabili.
Se dunque il termine non deve essere inferiore a giorni dieci, la notifica all’undicesimo giorno precedente e’ valida ad ogni effetto e rende priva di senso la censura che vuole richiamare la possibilita’ di depositare motivi nuovi sino a quindici giorni prima dell’udienza. Si consideri che l’articolo 666 c.p.p. prevede una procedura snella e rapida, parametrata sul rito camerale di cui all’articolo 127 c.p.p.: l’avviso per l’udienza camerale deve essere dato almeno dieci giorni prima proprio per consentire di apprestare la difesa. Gli almeno cinque giorni prima dell’udienza per depositare documenti e memorie costituiscono, quindi, il termine entro il quale va esercitata la strategia difensiva. La ratio della norma e’ evidentemente quella di consentire al giudice di avere un quadro completo della situazione processuale gia’ prima dell’udienza, in modo da poter decidere, sentite le parti, se definire il procedimento oppure chiedere alle autorita’ competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno per la decisione (Sez. 3, n. 39777 del 28.09.2010, Rv. 248768).
Dunque correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha evidenziato che non era prospettabile alcuna violazione di ordine procedimentale, asseritamente colta nel disposto dell’articolo 585 c.p.p.: su tale punto, oltre all’assenza di specifica previsione normativa che sanzioni la rimodulazione dell’arco temporale suddetto per la presentazione di eventuali motivi nuovi in considerazione del piu’ breve lasso temporale rispetto all’udienza, non si riscontra alcuna tangibile vulnerazione del diritto di difesa, considerata appunto anche la possibilita’ di presentare memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza.
§ 2. La seconda doglianza e’ parimenti infondata: si sottrae a censura il rilievo sulla concomitanza della notifica del decreto di fissazione del procedimento si sorveglianza di primo grado (susseguente all’annullamento del Tribunale di Sorveglianza del primo provvedimento di accertamento della pericolosita’ sociale) nell’ultimo giorno a disposizione per la presentazione dell’eventuale ricorso per cassazione (avverso il detto provvedimento) giacche’ l’asserita sovrapposizione di termini non determina alcuna violazione procedimentale: va considerata l’indipendenza tra le due procedure – ossia il nuovo procedimento di accertamento della pericolosita’ sociale ed il precedente procedimento – e l’assenza di una concreta incidenza che da tale sovrapposizione sarebbe scaturita sul diritto di difesa.
§ 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata indicazione, nel decreto di fissazione di udienza, della facolta’ dell’interessato di chiedere la celebrazione del procedimento con le forme della udienza pubblica.
Il riferimento e’ quindi ai principi del processo equo e segnatamente al diritto della persona a sollecitare e, ove possibile, ottenere la pubblicita’ dell’udienza avanti il giudice (articolo 6 CEDU, par. 1). L’articolo 6 CEDU, par. 1 recita: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza puo’ essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societa’ democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicita’ puo’ pregiudicare gli interesse della giustizia.
Il tema proposto dal ricorrente non riguarda la pubblicita’ dell’udienza intesa come possibilita’ per le parti di essere sentite personalmente, ma la mancata indicazione della possibilita’ di evitare la limitazione della partecipazione e della presenza alle sole parti. E’ questo un tema che sia la Corte Edu sia la Corte costituzionale hanno avuto modo di affrontare in precedenti occasioni; si rammenta la sentenza della Corte costituzionale, n. 135 del 2014, che al punto 8 ha concluso: l’articolo 666 c.p.p., comma 3, articolo 678 c.p.p., comma 1 e articolo 679 c.p.p., comma 1, vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.
Tuttavia nella fattispecie, se e’ incontroverso che il decreto di fissazione dell’udienza camerale non recava la detta indicazione, e’ altrettanto incontroverso che l’udienza de qua, su richiesta della difesa del ricorrente, e’ stata effettivamente celebrato in forma pubblica, per come da’ atto l’ordinanza impugnata.
Di conseguenza, la doglianza e’ insussistente: le richieste del ricorrente erano state accolte, l’udienza e’ stata celebrata in forma pubblica, il diritto di difesa e’ stato salvaguardato e nessuna menomazione allo stesso si e’ verificata, tanto da far concludere circa l’assenza di un vero e proprio interesse, in senso giuridico, a detto motivo di ricorso.
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali: inoltre, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, u.p., in considerazione dei motivi di ricorso e dei profili di responsabilita’ del ricorrente nella determinazione del rigetto, il ricorrente va condannato anche al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

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