www.studiodisa.it

La massima

1. La sproporzione delle prestazioni che, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, legge fallim. legittima la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, va valutata ex ante, con riferimento al momento della conclusione del contratto e non ex post, al momento della revocatoria.

2. La sproporzione tra le prestazioni – nella ratio della revocatoria, che è quella di ricostituire non solo il patrimonio del debitore, ma anche la par condicio creditorum – ai fini della esperibilità dell’azione, rileva quale prova della partecipatio fraudis del terzo, a prescindere dal danno effettivamente procurato al patrimonio del fallito, con la conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione dei presupposti della revocatoria, degli eventuali vizi della res compravenduta non dedotti in contratto, in quanto inidonei ad escludere la partecipatio fraudis.

3. In tema di azione revocatoria fallimentare, l’accertamento del requisito oggettivo della notevole sproporzione tra le prestazioni, di cui all’art. 67, comma secondo, della legge fallimentare, costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e congruamente motivato.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

ORDINANZA 18 marzo 2013, n.6734

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con atto di citazione notificato il 10/18 marzo 2004, la Curatela del Fallimento ‘Delta Impianti s.r.l.’ convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, la CIM Costruzione Impianti s.c.a.r.l., l’ENEL S.p.A. e la Idreco S.p.A. A sostegno della domanda espose: che con sentenza del 16/18 luglio 2002 era stato dichiarato il fallimento di Delta Impianti s.r.l.; che, in data 10/5/2001, la Delta Impianti aveva ceduto a CIM Costruzioni Impianti s.c.a.r.l. crediti ammontanti ad Euro 429.360,15 per il corrispettivo di Euro 25.822,84; che il contratto non era effettivamente voluto dalle parti ma finalizzato unicamente a sottrarre i crediti alla garanzia dei creditori della Delta Impianti s.r.l. come poteva desumersi dalla mancanza di una data certa anteriore al fallimento, dal fatto che l’amministratore della Delta Impianti era componente del CdA della CIM s.c.a.r.l., dalla mancata annotazione nelle scritture contabili di quest’ultima alla data del 31/12/2001; che, a ogni modo, alla data indicata nel contratto in oggetto, già si era manifestato lo stato di insolvenza della società cedente, attraverso la presenza di protesti ed istanze di fallimento; che la cessionaria, che aveva nel proprio CdA l’amministratore della cedente, era a conoscenza dello stato di insolvenza della cedente; che, quindi, l’atto era preordinato ad arrecare pregiudizio ai creditori e che vi era una macroscopica sproporzione fra l’ammontare dei erediti ceduti ed il corrispettivo pattuito.

Con sentenza del 27.4.2006 il Tribunale di Brindisi, nella contumacia della IDRECO s.p.a., accolse la domanda revocatoria, sia fallimentare che ordinaria.

Con la sentenza impugnata – depositata il 20.12.2010 – la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del tribunale.

Contro la sentenza di appello la CIM Costruzione Impianti s.c.a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’ENEL, mentre non ha svolto difese la curatela intimata.

1.1.- È stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il relatore ha concluso per il rigetto del ricorso.

La relazione, con il decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.

Nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano.

2.- In via preliminare va ricordato che il giudizio di revocatoria fallimentare della cessione di un credito posta in essere dal debitore poi fallito, deve svolgersi unicamente nei confronti del cessionario, senza necessità che il contraddittorio si formi anche nei confronti del debitore ceduto, estraneo al negozio di cessione. Pertanto la citazione in giudizio del debitore ceduto con finalità meramente istruttorie (quali l’acquisizione di certezza in ordine all’avvenuto adempimento nei riguardi del cessionario) senza proposizione di domande contro lo stesso, non implica, in sede di gravame, la necessità di impugnazione della sentenza anche nei suoi confronti (Sez. 1, Sentenza n. 8173 del 29/08/1997; Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007). Non rileva, dunque, l’assenza nel giudizio di appello dell’altra società debitrice ceduta.

3.- Con i primi due motivi di ricorso parte ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 67 l. fall. mentre con il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c..

4.- “La sproporzione delle prestazioni che, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, legge fallim. legittima la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, va valutata ex ante, con riferimento al momento della conclusione del contratto e non ex post, al momento della revocatoria.

Infatti la sproporzione tra le prestazioni – nella ratio della revocatoria, che è quella di ricostituire non solo il patrimonio del debitore, ma anche la par condicio creditorum – ai fini della esperibilità dell’azione, rileva quale prova della partecipatio fraudis del terzo, a prescindere dal danno effettivamente procurato al patrimonio del fallito, con la conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione dei presupposti della revocatoria, degli eventuali vizi della res compravenduta non dedotti in contratto, in quanto inidonei ad escludere la partecipatio fraudis” (Sez. 1, Sentenza n. 4408 del 19/04/1995). A tale principio si è correttamente attenuta la corte di merito, così esattamente escludendo qualsiasi rilevanza alle deduzioni circa la sussistenza di contestazioni dei crediti ceduti, tra l’altro rilevando che il negozio di cessione prevedeva la garanzia di esistenza dei crediti ceduti e la solvenza dei debitori ceduti. Inoltre, la corte del merito ha evidenziato la notevole sproporzione delle prestazioni (il prezzo di cessione era pari al 6% del valore dei crediti ceduti).

Ciò premesso, va ricordato che “in tema di azione revocatoria fallimentare, l’accertamento del requisito oggettivo della notevole sproporzione tra le prestazioni, di cui all’art. 67, comma secondo, della legge fallimentare, costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e congruamente motivato” (Sez. 1, Sentenza n. 3677 del 09/04/1998; Sez. 1, Sentenza n. 9142 del 17/04/2007), talché – a fronte dell’adeguata motivazione offerta dalla corte del merito – appaiono inammissibili le censure attinenti alla sproporzione delle prestazioni.

Anche le censure relative alla scientia damni, infine, sono inammissibili a fronte della motivazione offerta dalla corte di merito, la quale ha osservato, in proposito, quanto segue: “l’elemento soggettivo è desumibile non solo dal dato oggettivo dell’enorme sproporzione tra le due correlate prestazioni, ma anche dal ruolo rilevante di amministratore sia della Delta Impianti s.r.l. sia di presidente del consiglio di amministrazione della CIM Costruzioni, svolto dall’ing. P. in periodi prossimi alla stipula del contratto in questione.

Invero, la presenza (fino a qualche mese prima della stipula del contratto di cessione) della stessa persona fisica nel ruolo di amministratore sia della società cedente che della società cessionaria attesta, con ogni evidenza, lo stretto rapporto intercorrente tra le due società, presumibilmente compagine societaria sovrapponibile, e supporta pienamente la conclusione la CIM fosse pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza in cui ormai versava la Delta impianti, nei cui confronti erano già state presentate istanze per dichiarazione di fallimento”.

5.- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *