Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 3 febbraio 2012 n. 1584

Così deciso dalla I sezione della S.C. secondo la quale il contratto doveva ritenersi nullo poichè non conteneva la previsione della facoltà di recesso da parte del sottoscrittore, così come previsto dall’articolo 30 del Testo unico della finanza per le offerte fatte fuori sede. Non era sufficiente, infatti, la presenza della clausola di recesso sul solo prospetto informativo riguardante uno dei tasselli dell’investimento, e cioè il fondo comune, dovendo essere presente su tutti i moduli.

Sorrento, 6 febbraio 2012.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *