Deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell’articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell’articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell’illecito (ovvero dell’inadempimento), ossia della lesione dell’interesse protetto, conseguenza riguardata dall’ordinamento sotto specie di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati alla lesione dell’interesse protetto per li rami del nesso di causalità
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 25 gennaio 2017, n. 1931
Svolgimento del processo
§ 1. – G.E. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Banca Popolare di Cremona S.p.A., oggi Banco Popolare Soc. coop., nonché la Banca d’Italia, e, agendo in forza dell’articolo 152 del decreto legislativo numero 196 del 2003, ha chiesto disporsi l’immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, categoria “sofferenze”, ivi inserito a seguito di illegittima segnalazione effettuata dalla banca convenuta, oltre al risarcimento danni e alle spese.
§2. – Nel contraddittorio con la Banca Popolare di Cremona S.p.A. e con la Banca d’Italia, che hanno con argomenti diversi resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha respinta, ritenendo, in breve, che la segnalazione fosse stata legittimamente effettuata, essendo incontestata l’erogazione di somme da parte della banca e la restituzione non integrale di esse.
§3. – Contro la sentenza G.E. ha proposto ricorso per cassazione per tre mezzi, cui hanno resistito sia la Banca Popolare di Cremona S.p.A. che la Banca d’Italia, e che questa Corte, con sentenza del 10 aprile 2009, numero 7958, ha accolto limitatamente ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassando la sentenza e rinviando.
La cassazione, in particolare, è stata disposta sul rilievo che il Tribunale non aveva correttamente individuato il presupposto della segnalazione a sofferenza da effettuarsi in base ad una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, valutazione – da rapportarsi ad una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, insolvenza così da concepire lo stato di e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica – che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, mentre ciò che rileva è la situazione “oggettiva” di incapacità finanziaria, nessun rilievo assumendo la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca, tanto più che, nel caso esaminato, il Tribunale non aveva considerato che la banca non era stata in grado di produrre il contratto di finanziamento sottoscritto dall’attore e che la pretesa di pagamento era fondata, sebbene subordinatamente, sull’articolo 2033 c.c. ossia su un rapporto non usualmente ricompreso tra i rapporti bancari soggetti a segnalazione.
§4. – Riassunto il giudizio da parte dell’originario attore, nel contraddittorio con le due convenute, il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2011, ha dichiarato l’illegittimità del trattamento dei dati personali del ricorrente da parte della Banca Popolare di Cremona S.p.A. ed ha ordinato alla Banca d’Italia l’immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla centrale rischi, categoria “sofferenze”, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dal G. e regolando le spese di lite.
Il Tribunale, per quanto rileva, ha osservato:
-) che non risultava provata dalla Banca Popolare di Cremona S.p.A. l’esistenza del contratto di finanziamento da essa stipulato con il ricorrente e collocato all’origine della segnalazione a sofferenza, sicché, in difetto di tale prova, la segnalazione era da considerarsi del tutto illegittima ed arbitraria;
-) che, quanto alla domanda di risarcimento del danno, la cui sussistenza andava verificata nel quadro di applicazione dell’articolo 2050 c.c., l’attore aveva allegato di aver richiesto la concessione di linee di credito per la propria attività e di non averle potute ottenere a causa della segnalazione alla centrale rischi, ma detta allegazione era rimasta sfornita di prova, con la conseguenza che la domanda risarcitoria doveva essere rigettata.
§5. – Contro tale sentenza G.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo articolato motivo.
Il Banco Popolare Soc. coop. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, che a pagina 36 si chiarisce essere spiegato in via condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, per due motivi.
Al ricorso incidentale il G. ha resistito con controricorso.
La Banca d’Italia non ha spiegato attività.
Il G. ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
§ 6. – Il ricorso principale contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione da parte del Tribunale di Roma del combinato disposto degli articoli 2050 c.c. e 15 del decreto legislativo numero 196 del 2003. Sull’erronea esclusione, da parte del Tribunale di Roma, della responsabilità risarcitoria della Banca Popolare di Cremona. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c.)”.
Il motivo, che si protrae da pagina 8 a pagina 19, è in breve volto a sostenere che il Tribunale, una volta riconosciuta l’illegittimità della segnalazione a sofferenza, avrebbe dovuto condannare la Banca Popolare di Cremona S.p.A., oggi Banco Popolare Soc. coop., al risarcimento dei danni, in applicazione dell’articolo 2050 c.c., ponendo esso una fattispecie di responsabilità oggettiva e dovendosi considerare il danno, ivi compreso quello all’immagine e alla reputazione, in re ipsa, comunque comprovato dal testimoniale ed in ogni caso suscettibile di liquidazione equitativa.
§7. – Il ricorso principale è infondato.
Erra anzitutto doppiamente il ricorrente nel porre l’accento sull’assunto secondo cui la responsabilità per attività pericolosa di cui all’articolo 2050 c.c., alla luce della giurisprudenza di questa Corte, costituirebbe ipotesi di responsabilità oggettiva:
-) per un verso, infatti, l’indirizzo prevalente (il quale fa leva sulla prova liberatoria prevista dalla norma, ossia la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, e trova conforto nella relazione al codice civile) è nel senso opposto (di recente Cass. 20 maggio 2016, n. 10422; Cass. 22 settembre 2014, n. 19872; nel senso dell’inquadramento della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose nell’ambito della responsabilità oggettiva si rinviene Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, sulla scia di Cass. 4 maggio 2004, n. 8457);
-) per altro verso, ricostruita in termini di colpa presunta o di responsabilità oggettiva, non v’è dubbio che l’affermazione della responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa, ai sensi dell’articolo 2050 c.c., richieda comunque l’accertamento della sussistenza del un nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo (p. es. Cass. 10 marzo 2006, n. 5254) e, dunque, richieda ineluttabilmente che un danno vi sia, danno che, per converso, il Tribunale – con ineccepibile motivazione, come tra breve si dirà – ha ritenuto non provato.
Errato è parimenti, a quest’ultimo proposito, l’assunto secondo cui il danno, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla centrale rischi, debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa.
Quantunque la locuzione “danno in re ipsa” si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell’articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell’articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell’illecito (ovvero dell’inadempimento), ossia della lesione dell’interesse protetto, conseguenza riguardata dall’ordinamento sotto specie di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati alla lesione dell’interesse protetto per li rami del nesso di causalità.
Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ore si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile.
Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l’id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato.
Nel caso in esame, ciò che il G. risulta aver dedotto, alla lettura della sentenza del Tribunale, è la compromissione dell’accesso al credito, giacché egli avrebbe richiesto a tre banche finanziamenti che gli sarebbero stati negati proprio in ragione della segnalazione alla centrale rischi. A tal riguardo il ricorrente sostiene, per vero incomprensibilmente, che “ben tre istituti di credito operanti sulla piazza di Bergamo hanno rifiutato in più occasioni di concedere linee di credito al ricorrente”, giungendo a sostenere che il diniego di concessione di linee di credito sarebbe “pacificamente emerso in sede di escussione testimoniale” (pagina 18 del ricorso), omettendo così di rammentare un dato macroscopico in senso contrario, e cioè che nessuno dei tre testi sentiti dal giudice di merito sul punto, P. di Intesa Sanpaolo, C. del Monte dei Paschi di Siena e B. di Unicredit, ha riferito di richieste di finanziamento del G. respinte, mentre essi hanno solo genericamente dichiarato che la segnalazione a sofferenza costituisce, di regola, ostacolo alla concessione di finanziamenti.
Va da sé che del tutto plausibilmente il giudice di merito ha giudicato non provato il danno sotto tale profilo lamentato.
Per il resto il ricorrente, oltre al danno economico derivante dal diniego di accesso al credito, ha confusamente denunciato un “irrimediabile danno morale” nonché una “lesione della reputazione personale e commerciale” (fenomeni tra loro invero profondamente eterogenei ed ingiustificatamente sovrapposti), ma ha totalmente omesso di chiarire come e quando simili pregiudizi, ai quali la sentenza impugnata non accenna neppure alla lontana, fossero stati dedotti nella fase di merito, con l’ulteriore conseguenza che, per tale aspetto, la censura è inammissibile per la sua novità, avuto riguardo al principio in forza del quale, ove una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).
Il che esime dall’osservare ulteriormente che i pregiudizi in discorso sono stati indicati del tutto genericamente, non risulta in che cosa sarebbero consistiti e non risulta come sarebbero comprovati.
Del tutto fuor d’opera, infine, è il richiamo del ricorrente alla liquidazione equitativa, sia perché questa può aver luogo soltanto se il danno è provato nell’an, sia perché la possibilità della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall’offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, nell’ipotesi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare ai sensi dell’articolo 1226 c.c. (ex multis da ult. Cass. 8 gennaio 2016, n. 127).
§8. – E assorbito il ricorso incidentale della banca, che, come si è detto in espositiva, stato spiegato condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, e che è volto a rimettere in discussione l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine all’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi, giacché il Tribunale non avrebbe fatto applicazione del principio di diritto formulato da questa Corte, non avendo considerato la complessiva situazione economica del G. .
§9. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Banco Popolare Soc. coop., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi C 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.
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