Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 14 settembre 2016, n. 18093

Quando sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 319 c.c. le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale spettano al Tribunale ordinario o alla Corte d’appello.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 14 settembre 2016, n. 18093

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 219/2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, PROCURA GENERALE MINORI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta per l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sezione minori della Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) contro il provvedimento del Tribunale dei Minori della stessa citta’ che, ad istanza del P.M., aveva adottato una serie di misure prescrittive concernenti l’affidamento di (OMISSIS), figlia decenne della reclamante, nata al di fuori del matrimonio, e le sue modalita’ di incontro col padre (OMISSIS).
La corte del merito ha preliminarmente affermato la competenza del tribunale per i minorenni a decidere, nonostante la pendenza dinanzi al tribunale ordinario di Crotone di un procedimento promosso dalla (OMISSIS) per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia, rilevando che non poteva farsi applicazione dell’articolo 38 disp. att. c.c., nella parte in cui prevede che, qualora fra le stesse parti sia pendente un giudizio ex articolo 316 c.c., la competenza per i provvedimenti di cui all’articolo 333 c.c., spetta al giudice ordinario, atteso che nella specie era stato il pubblico ministero per i minori a promuovere il procedimento.
Nel merito ha ritenuto le censure della reclamante generiche e prive di riscontro ed ha ribadito la necessita’ dell’affido della minore ai servizi sociali, anche in ragione della forte conflittualita’ esistente fra i genitori.
Il provvedimento e’ stato impugnato da (OMISSIS) con ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione del suo diritto di difesa per l’omesso esame da parte del tribunale dei minorenni dell’istanza, depositata fuori udienza, con la quale aveva chiesto che il predetto giudice dichiarasse la propria incompetenza.
2) Col secondo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio, assumendo che il tribunale dei minori avrebbe acquisito al di fuori del procedimento il decreto emesso dal tribunale di Crotone nell’ambito del giudizio pendente ex articolo 316 c.c., ed avrebbe inoltre erroneamente affermato che detto decreto era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
3) Con il terzo motivo ribadisce che, ai sensi dell’articolo 38 disp. att. c.c., il tribunale dei minorenni era funzionalmente incompetente a decidere.
4) I primi due motivi vanno dichiarati inammissibili perche’ censurano il provvedimento di primo grado e non quello della corte d’appello, che ha dato atto della pendenza del giudizio ex articolo 316 c.c., dinanzi al tribunale ordinario ed ha esaminato l’eccezione di incompetenza, rigettandola.
5) Il terzo motivo e’ invece fondato.
Come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte, l’articolo 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli articoli 330 e 333 c.c., la competenza e’ attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex articolo 316 c.c. e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi della responsabilita’ genitoriale spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello (cfr. Cass. nn. 1349/015, 432/016, 10365/016).
La norma (che, con riguardo ai procedimenti di cui all’articolo 333, che qui interessano, e’ di chiaro tenore testuale) mira infatti ad attuare l’esigenza di concentrazione delle tutele, al fine di evitare che per un’identica situazione conflittuale possano essere aditi due organi giudiziari diversi e possano essere assunte decisioni fra loro contrastanti e/o incompatibili e, tuttavia, contemporaneamente efficaci ed attuabili: in tale prospettiva, non assume rilevanza preclusiva all’operare della vis attractiva del giudice non specializzato il fatto che il procedimento minorile sia promosso ad impulso del pubblico ministero, dovendo le “stesse parti” essere identificate con i genitori ed essendo sufficiente che nel giudizio che si svolge in sede di giurisdizione ordinaria sia comunque previsto l’obbligatorio intervento del pubblico ministero. Nel caso di specie, pertanto, la corte d’appello investita del reclamo contro il provvedimento del tribunale dei minorenni, una volta accertata la pendenza dinanzi al giudice ordinario del procedimento promosso dalla (OMISSIS) per ottenere una modifica delle condizioni di affido e di mantenimento della figlia minorenne, avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di incompetenza.
Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere cassato, essendo competente a decidere il giudice ordinario.
Il Pubblico Ministero che ha promosso il procedimento dinanzi al tribunale dei minorenni non puo’ tuttavia essere condannato al pagamento delle spese, trattandosi di organo cui e’ attribuita la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, che comporta l’attribuzione di poteri meramente processuali diversi da quelli delle parti ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico (Cass. nn. 19711/015, 20652/011, Cass. S.U. 5079/05).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso; accoglie il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza a decidere del giudice ordinario.

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