Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 14 settembre 2016, n. 18086

Per i danni da omessa restituzione dell’azienda escluso il valore di avviamento se la casa di cura opera in una situazione privatistica senza l’accredito della regione

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L'Azienda

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 14 settembre 2016, n. 18086

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17481/2010 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l. in Amministrazione Straordinaria), in persona del curatore p.t., con sede in (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), giusta procura speciale per atto del notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), allegata alla memoria ex articolo 378 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.a.s, con sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv.to (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato, Dr. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS) (P. IVA (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) ed (OMISSIS), nella qualita’ di genitori esercenti la responsabilita’ sui minori (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) s.a.s, con sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvio (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l. in Amministrazione Straordinaria), in persona del curatore p.t., con sede in (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), giusta procura speciale per atto del notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), allegata alla memoria ex articolo 378 c.p.c.;

– controricorrente al ricorso incidentale di (OMISSIS) –

e contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato, dr. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS) (P. IVA (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente al ricorso incidentale di (OMISSIS) –

nonche’ da

(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato, dr. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS) (P. IVA (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) s.a.s, con sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv.to (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale di (OMISSIS) –

avverso la sentenza n. 1103/2009 della Corte d’appello di Bari dell’11/11/09, depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 27/06/2016 dal Consigliere relatore, Dott.ssa. Magda Cristiano;

udito il sostituto P.G., Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l’accoglimento del sesto e del settimo motivo del ricorso (OMISSIS), assorbiti gli altri motivi; rigetto del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale di (OMISSIS);

udito l’avv. (OMISSIS), difensore del ricorrente principale;

udito l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) s.p.a.;

udito l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) s.a.s..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 24 maggio 2000 passata in giudicato, dichiaro’ cessato a far data dal 31 gennaio 2000 il contratto con il quale (OMISSIS) (in seguito (OMISSIS)) s.a.s. di (OMISSIS) aveva concesso in affitto a (OMISSIS) (in seguito (OMISSIS)) s.r.l. in Amministrazione Straordinaria il complesso aziendale denominato (OMISSIS) ed ordino’ all’affittuaria di rilasciare immediatamente l’azienda, comprensiva dei beni mobili, immobili e dei rapporti giuridici pendenti.

(OMISSIS), con un successivo atto di citazione convenne in giudizio (per cio’ che in questa sede ancora interessa) (OMISSIS) (in seguito (OMISSIS)) s.p.a. e – premesso che il 29 giugno del 2000, con atto a rogito del notaio (OMISSIS), la prima aveva ceduto l’azienda alla seconda – chiese l’accertamento del suo diritto di proprieta’ esclusiva sul complesso (OMISSIS) e della nullita’ e/o inefficacia della cessione, nonche’ la condanna delle convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti per la parziale e ritardata restituzione del bene.

Il Tribunale di Trani, con una prima sentenza non definitiva, accolse tutte le domande ma limito’ all’an la decisione su quella risarcitoria, riservando al prosieguo del giudizio la determinazione del quantum.

La Corte d’appello di Bari rigetto’ l’appello proposto da (OMISSIS) contro la decisione e dichiaro’ inammissibili, in quanto tardivi, gli appelli incidentali di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

La sentenza, non impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS), passo’ in giudicato anche nei confronti di (OMISSIS) per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto da quest’ultima.

Nel frattempo il Tribunale di Trani pronuncio’ la sentenza definitiva, con la quale condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in solido, dei danni subiti da (OMISSIS), liquidati nella somma complessiva di Euro 7.500.000 oltre interessi.

La Corte d’appello di Bari, investita del gravame principale di (OMISSIS) e di quelli incidentali di (OMISSIS) e (OMISSIS), la sentenza ha parzialmente riformato, determinando il danno nella minor misura di Euro 1.798.808,09 oltre agli interessi legali dalla domanda su Euro 426.076,94 ed agli interessi al tasso del 2,5% sulla residua somma di E 1.372.732,05 anno per anno rivalutata a partire dal 31.1.2000.

A sostegno della decisione, la corte territoriale ha rilevato: che, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., al danno minimo da risarcire, costituito dai canoni di affitto dovuti da (OMISSIS) e (OMISSIS) per il periodo di occupazione illegittima, andava sommato quello spettante a (OMISSIS) per l’incompleta restituzione dell’azienda; che, tuttavia, in tale seconda voce risarcitoria non rientrava il valore di avviamento che, secondo quanto rilevato dal chi, era del tutto virtuale, in quanto condizionato dal possesso delle autorizzazioni amministrative indispensabili per poter esercitare l’attivita’ sanitaria in regime di accreditamento con il S.S.N; che non v’era prova che il diniego dell’accreditamento fosse dipeso dall’incompleta restituzione dell’azienda, che aveva impedito alla danneggiata di dimostrare di essere in possesso dei requisiti oggettivi necessari al suo ottenimento; che, in particolare, le conclusioni del ctu – secondo cui era pacifica l’inesistenza del diritto della (OMISSIS) all’automatico subentro nel rapporto fra (OMISSIS) ed il SSN, ma era evidente che l’aspettativa della societa’ di ottenere una nuova e distinta autorizzazione fosse stata vanificata dal contestuale, illegittimo accreditamento (poi annullato dal TAR) concesso dalla Regione a (OMISSIS) e dalla tardiva restituzione del complesso aziendale – non dimostravano che questa fosse stata l’unica causa del mancato ottenimento della convenzione; che, una volta depurato l’avviamento dalle autorizzazioni amministrative, il valore dello stesso era nullo; che andava invece riconosciuto a (OMISSIS) il diritto al risarcimento dei danni derivati dal minor valore dei beni materiali che le erano stati restituiti, nella misura stimata dal ct di parte della societa’ – nel corso del procedimento di ATP che aveva preceduto l’instaurazione del giudizio – e che era stata recepita dal ctu, che l’aveva ritenuta congrua; che spettava inoltre all’attrice/appellante incidentale il danno da ritardata restituzione dell’azienda, corrispondente all’ammontare dei canoni d’affitto del periodo di occupazione illegittima, non essendovi prova del loro avvenuto pagamento e non potendo sul punto tenersi conto dell’accertamento del ctu (esulante dall’indagine affidatagli) secondo cui (OMISSIS) li aveva gia’ corrisposti; che, infine, era coperta da giudicato interno la questione concernente l’improcedibilita’ della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’impresa in l’A.S., perche’ non avanzata nelle forme previste per il procedimento di insinuazione allo stato passivo, posto che il tribunale l’aveva implicitamente respinta con la sentenza non definitiva passata in giudicato.

La sentenza, pubblicata il 26.11.09, e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.r.l. in A.S. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno notificato e depositato i rispettivi controricorsi, con i quali hanno proposto anche ricorso incidentale, l’uno per tre e l’altro per sette motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno replicato con controricorso al ricorso incidentale di (OMISSIS); quest’ultima, infine, ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di (OMISSIS).

Nei termini di cui all’articolo 378 c.p.c., hanno depositato memoria (OMISSIS), (OMISSIS) e il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., costituitosi in sostituzione della procedura di Amministrazione Straordinaria cui e’ succeduto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il ricorso di (OMISSIS) in AS (oggi Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.).

1) I primi quattro motivi del ricorso principale, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, investono la statuizione di rigetto del motivo d’appello con il quale (OMISSIS) in A.S. aveva eccepito l’improcedibilita’ L. Fall., ex articolo 52, della domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) nei suoi confronti.

La ricorrente, dopo aver dedotto la “nullita’ per contraddittorieta’” della decisione della corte barese, che avrebbe dapprima affermato che la sentenza non definitiva, passata in giudicato, aveva implicitamente accertato la procedibilita’ dell’azione, per poi giungere addirittura ad individuare “l’esclusiva competenza degli organi fallimentari” sulla domanda, sostiene che la pronuncia ha violato sia le norme inderogabili in tema di competenza e/o giurisdizione sia quelle in materia di giudizio di responsabilita’. Critica, nello specifico, il principio di diritto enunciato da Cass. n. 4317/99, ed applicato dal giudice a quo, secondo cui l’assoggettamento di una societa’ ad una procedura concorsuale comporta la sola temporanea improponibilita’ delle domande individuali dei creditori, con la conseguenza che in presenza di una sentenza definitiva di riconoscimento dell’an del credito vantato, il cui presupposto logico e giuridico consiste nell’affermazione della proponibilita’ della relativa domanda, deve riconoscersi la presenza di un giudicato interno implicito su tale punto e ritenersi, per l’effetto, preclusa la riproposizione, nel successivo giudizio sul quantum, della questione relativa alla pretesa improponibilita’ della domanda.

Sostiene che tale principio, che si fonda sull’argomento che il giudizio sulla liquidazione del credito e’ una “fase” successiva di quello in cui si e’ accertata l’esistenza dei presupposti della condanna generica, troverebbe smentita nelle numerose pronunce con la quali questa Corte ha affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato sulla responsabilita’ non incide sul giudizio di liquidazione. A dire della ricorrente, pertanto, nel caso di specie, in cui, dopo la sentenza di condanna generica, il giudizio e’ proseguito per la sola determinazione del danno, si sarebbero dovute ravvisare due azioni di diverso contenuto: una prima, volta al solo accertamento della responsabilita’, ed una seconda avente ad oggetto l’accertamento del credito e la domanda di risarcimento del danno. E poiche’ il diritto al risarcimento sarebbe nato solo per effetto di questa seconda sentenza, senza la quale (OMISSIS) non si sarebbe potuta insinuare al passivo, cio’ dimostrerebbe che la questione della procedibilita’ dell’azione, lungi dall’essere stata implicitamente decisa con la sentenza non definitiva, avrebbe potuto (e dovuto) essere delibata solo con la sentenza definitiva.

La ricorrente chiede, in subordine, che la questione venga rimessa alle SS.UU..

Assume, infine, che la corte d’appello, limitandosi a respingere il motivo sulla scorta del principio di diritto enunciato da Cass. n. 4317/99, sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione.

2) Le censure sono infondate, pur dovendosi correggere, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., la motivazione che sorregge il capo della pronuncia impugnato.

Va in primo luogo escluso che possa configurarsi un vizio di omessa o contraddittoria motivazione su una questione, quale quella illustrata nei motivi, che non comporta alcun accertamento in fatto, ma e’ di puro diritto, e che dunque ben puo’ essere decisa attraverso la mera enunciazione del principio ad essa applicabile. La questione di diritto, peraltro, e’ stata inutilmente affrontata dalla corte del merito, atteso che il problema dell’effettiva portata del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva si sarebbe potuto porre solo nel caso in cui il relativo tema d’indagine (se, cioe’, detta sentenza avesse o meno implicitamente affermato la procedibilita’ dell’azione promossa da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS)) fosse stato devoluto per la prima volta alla cognizione del giudice d’appello con l’atto di gravame proposto dall’impresa in A.S. contro la sentenza definitiva (come e’ accaduto nel caso deciso da Cass. n. 4317/99).

Nella specie, al contrario, l’odierna ricorrente principale aveva avanzato identica censura nell’atto d’appello contro la sentenza non definitiva: ne consegue che, poiche’ quell’appello era stato dichiarato inammissibile (con sentenza, non impugnata da (OMISSIS), che, fra l’altro, aveva espressamente affermato che l’eccezione L. Fall., ex articolo 52, proposta sin dal primo grado del giudizio, era stata implicitamente disattesa dal tribunale) la corte del merito avrebbe dovuto arrestarsi al rilievo che l’esistenza del giudicato implicito era stata gia’ definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato ed avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il motivo, posto che, per il principio del ne bis in idem, era precluso all’impresa in A.S. di riproporre la questione in sede di appello avverso la sentenza definitiva.

3) Il quinto motivo del ricorso principale, con il quale (OMISSIS) lamenta per la prima volta nella presente sede di legittimita’ violazione della L. Fall., articolo 55, per essere stata condannata al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi liquidati a titolo di danno, va invece dichiarato inammissibile.

2) Il ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a..

4) Con il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), denunciando violazione degli articoli 24, 111 Cost., articoli 116 e 194 c.p.c., deduce la nullita’ del capo della decisione che ha liquidato il danno da perdita (o mancato ripristino) dei beni strumentali, siccome fondato sulle risultanze di un accertamento tecnico preventivo eseguito nel solo contraddittorio fra (OMISSIS) e (OMISSIS) ed irritualmente acquisito agli atti dal giudice di primo grado, nonostante la sua opposizione.

5) Col secondo motivo, denunciando sul medesimo punto un vizio di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente incidentale lamenta che la corte del merito, pur dando atto che il danno in questione era stato valutato dal ct nominato da (OMISSIS) in sede di ATP, abbia contraddittoriamente affermato che l’importo stimato era congruo perche’ il ctu lo aveva recepito, ritenendolo evidentemente non sproporzionato.

6) Entrambi i motivi, prima ancora che infondati (non essendo fatto divieto al giudice di utilizzare mezzi di prova raccolti in un diverso giudizio, svoltosi anche fra altre parti) vanno dichiarati inammissibili: il primo introduce infatti una questione processuale – circa l’illegittima acquisizione da parte del giudice di prime cure della relazione di ATP – che non risulta essere stata devoluta al giudice d’appello; il secondo si fonda su un passo della ctu nel quale il consulente – dopo aver sottolineato “il pregio dell’utilizzo del valore” stimato dal ct nominato da (OMISSIS) in sede di ATP, in quanto riferibile, nell’ambito di un’indagine valutativa attinente strettamente al profilo economico-aziendale, al possibile valore di mercato di beni e spese strumentali in un periodo prossimo a quello rispetto al quale l’indagine andava compiuta – si e’ limitato a rimettere al giudice la problematica (di natura meramente giuridica) dell’effettiva utilizzabilita’ di un dato determinato dall’ausiliario di una delle parti: va dunque, per un verso, rilevato che l’assunto della corte del merito non trova alcuna smentita nelle parole del ctu e, per l’altro, che la censura di (OMISSIS) investe unicamente tale assunto, ma non chiarisce perche’ la stima eseguita dal ct e recepita dal citi doveva ritenersi incongrua e/o inattendibile.

7) Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta che la corte d’appello l’abbia condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, di un somma corrispondente all’ammontare dei canoni d’affitto maturati nel periodo di occupazione illegittima, nonostante il ctu avesse evidenziato nella propria relazione che (OMISSIS) aveva corrisposto a (OMISSIS) il canone contrattuale sino a tutto il mese di maggio del 2000.

A dire di (OMISSIS) il giudice a quo avrebbe errato nell’affermare che – non essendo stato affidato al consulente l’incarico di accertare se fossero stati corrisposti a (OMISSIS) i canoni successivi alla cessazione del rapporto – l’eccezione di pagamento avrebbe dovuto essere provata dalla parte che vi aveva interesse; osserva in contrario che detta eccezione e’ rilevabile d’ufficio e che pertanto la documentazione contabile che attestava l’intervenuto versamento dei canoni, pur se prodotta da (OMISSIS) solo nel corso della ctu, avrebbe dovuto essere ugualmente valutata.

Anche questo motivo va dichiarato inammissibile, posto che la corte del merito non ha negato l’utilizzabilita’ a fini probatori di documenti tardivamente versati in atti, ma si e’ limitata a rilevare che la prova del pagamento non era stata fornita dalle convenute/appellanti e non poteva essere tratta da un accertamento del consulente esulante dall’indagine affidatagli.

La censura, che da’ per scontato il fatto, del tutto indimostrato, che i documenti comprovanti il pagamento fossero stati acquisiti al processo per il tramite della ctu, si rivela pertanto priva di attinenza al decisum; essa, inoltre, contravviene al disposto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto i documenti in questione, ove effettivamente prodotti da (OMISSIS) (che tuttavia, significativamente, non ha impugnato la sentenza sul punto), avrebbero dovuto essere allegati al ricorso o, quantomeno, specificamente richiamati mediante l’indicazione della loro esatta collocazione processuale all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio.

3) Il ricorso incidentale di (OMISSIS).

8) Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale (OMISSIS) denuncia il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte d’appello per aver affermato di non essere vincolata, nella concreta determinazione dell’ammontare del pregiudizio risarcibile, ai tre criteri (mancato introito dei canoni d’affitto; incompleta restituzione dell’azienda; mancato guadagno derivato dall’impossibilita’ di svolgere l’attivita’ imprenditoriale connessa al suo esercizio) individuati nella pronuncia non definitiva sull’an ai fini della liquidazione del danno. Sostiene che tale affermazione violerebbe il giudicato costituito sul punto dalla sentenza di condanna generica, che non si sarebbe limitata ad accertare l’esistenza di un’obbligazione risarcitoria solo potenziale, o ad enunciare le astratte voci di danno, ma avrebbe individuato i concreti pregiudizi da essa subiti, riservando al prosieguo solo la loro quantificazione.

In particolare, secondo la ricorrente, la corte del merito avrebbe erroneamente ritenuto che nella sentenza non definitiva non v’era alcun riferimento al valore di avviamento dell’azienda come criterio da applicare nella liquidazione, omettendo di considerare che il primo giudice aveva conferito al ctu l’incarico di quantificare il danno con riferimento alla “valutazione di un’azienda esplicante attivita’ sanitaria”. La corte barese sarebbe poi incorsa in un’ulteriore errore motivazionale nel ritenere che il chi avesse stimato nell’ambito del valore dell’avviamento anche le autorizzazioni amministrative all’esercizio dell’attivita’ sanitaria in regime di accreditamento, che certamente non potevano costituire parte del patrimonio aziendale, nonche’ nell’affermare che il giudice di prime cure aveva liquidato il danno considerando l’avviamento comprensivo di dette autorizzazioni.

Pur tralasciando il rilievo che il mezzo in esame denuncia erroneamente sotto il profilo di cui all’articolo 365 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio di natura procedimentale, quale e’ quello che discende dalla violazione del giudicato, il motivo e’ inammissibile. Nella sua prima parte esso consiste, infatti, nell’elencazione di una serie di precedenti giurisprudenziali, in tema di interpretazione del giudicato, di cui non e’ chiarita la rilevanza rispetto al caso di specie (e la cui eventuale violazione da parte della corte del merito non si sarebbe, peraltro, mai potuta risolvere in un vizio di motivazione della sentenza impugnata) e nell’assunto, del tutto assiomatico, che la sentenza non definitiva non si sarebbe limitata ad individuare le tre distinte componenti in base alle quali il danno andava liquidato, ma ne avrebbe accertato l’effettiva sussistenza: cio’ che appare smentito non solo dalla lettura della pronuncia sull’an, nella quale il giudice ha genericamente dato atto che il mancato guadagno di (OMISSIS) era consistito anche nell’impossibilita’ di svolgere l’attivita’ imprenditoriale connessa all’azienda da restituire, ma dal fatto che neppure la sentenza di primo grado sul quantum, redatta dal medesimo magistrato che aveva emesso la sentenza non definitiva, si e’ attenuta ai criteri di liquidazione in quest’ultima indicati, tanto che non ha riconosciuto quale voce separata di danno il mancato introito dei canoni d’affitto nel periodo intercorso fra la cessazione del contratto e la restituzione dei beni aziendali.

Nella sua seconda parte, invece, il motivo confonde il danno derivante dalla mancata retrocessione di tutte le componenti aziendali con il danno da perdita dell’avviamento: l’avviamento, infatti, non e’ un bene compreso nell’azienda e non rientra fra le sue consistenze materiali o immateriali, ma ne costituisce, piuttosto una qualita’ (Cass. nn. 5845/013, 3775/94). Ne consegue che la sentenza non definitiva non avrebbe mai potuto accertare l’effettiva sussistenza del danno in questione, costituente mera, ed eventuale, conseguenza dell’incompleta restituzione dell’azienda, comunque subordinata alla previa verifica che questa effettivamente possedeva tale qualita’.

E poiche’ la corte del merito ha escluso che, in difetto di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ in regime di convenzionamento, il complesso aziendale (OMISSIS) avesse un valore d’avviamento, e’ del tutto irrilevante verificare se, nel determinare detto valore, il primo giudice abbia o meno tenuto conto dell’accreditamento.

9) Col secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia della sentenza sul motivo d’appello incidentale con il quale essa aveva chiesto di dichiarare che la somma liquidata dal tribunale le spettava a titolo di danno emergente, per la mancata restituzione della componente immateriale dell’azienda (a suo dire identificabile con l’avviamento), e non di lucro cessante, come statuito dal tribunale.

Assume che la questione non era meramente teoria considerato che le controparti avevano lamentato in appello la mancanza di prova del maggior danno di cui all’articolo 1591 c.c. e che, per contro, il pregiudizio risultava provato per il fatto stesso che (OMISSIS) aveva restituito solo in parte l’azienda, avendo riconsegnato, con ritardo, unicamente i beni materiali e non le componenti immateriali; con la conseguenza che il danno risarcibile non poteva che essere pari al minor valore di cio’ che era stato reso rispetto al valore iniziale di cio’ che era stato dato in affitto, mentre il danno ex articolo 1591 c.c., andava identificato con il pregiudizio derivato dal ritardo nella restituzione.

10) Con il terzo motivo (OMISSIS) rileva che, in ogni caso, la corte d’appello ha errato nell’individuare il danno derivatole dall’incompleta restituzione dell’azienda con il maggior danno da mora ex articolo 1591 c.c., atteso che l’articolo 1223 c.c., distingue fra inadempimento e ritardato adempimento e che, ai sensi dell’articolo 2561 c.c., l’usufruttuario dell’azienda, nel caso di alienazione o perimento di un bene aziendale, ha l’obbligo di reintegrarlo.

11) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia sul medesimo punto il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe ricondotto il danno liquidato dal tribunale all’incompleta restituzione dell’azienda, per poi illogicamente collegarlo all’articolo 1591 c.c.: osserva al riguardo che la sentenza di primo grado, pur richiamando il predetto articolo, aveva precisato che il danno non consisteva solo nel mancato introito dei canoni d’affitto nel periodo intercorso fra la cessazione del contratto e la riconsegna dei beni materiali, ma anche nella perdita da essa subita per non aver potuto svolgere l’attivita’ imprenditoriale connessa all’azienda da restituire e, soprattutto, per non aver mai ottenuto la completa restituzione del complesso aziendale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili, per difetto di interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento della sentenza sui punti in contestazione, che non costituiscono autonomi capi della decisione: l’eventuale, errata individuazione delle norme concretamente applicabili alla fattispecie in esame, o l’errata riconduzione del pregiudizio subito da (OMISSIS) al lucro cessante, anziche’ al danno emergente, avrebbero infatti avuto rilevanza solo nel caso in cui la corte territoriale, per effetto dei pretesi errori, avesse omesso di valutare in concreto la sussistenza di ciascuna delle componenti del danno. In contrario, va evidenziato che il giudice a quo ha riconosciuto sia il danno emergente da omesso pagamento dei canoni di locazione sia quello derivante dal minor valore dei beni materiali restituiti, mentre ha escluso la ricorrenza dell’ulteriore danno emergente, da mancata retrocessione delle componenti immateriali dell’azienda, nonche’ il danno da impossibilita’ di svolgimento dell’attivita’ imprenditoriale ad essa connessa (ovvero il danno da lucro cessante) in base al rilievo che, in difetto di accreditamento, il valore di avviamento del complesso (OMISSIS) era meramente virtuale e che la redditivita’ dell’azienda dipendeva essenzialmente dall’ottenimento delle autorizzazioni.

Va escluso, infine, che la ricorrente incidentale abbia effettivamente illustrato nel quarto motivo il vizio di motivazione che pregiudicherebbe i predetti accertamenti: il vizio e’ infatti ricollegato, ancora una volta, alla mera, errata individuazione della norma in concreto applicabile, senza che siano indicate le risultanze istruttorie, trascurate o travisate dalla corte barese, che, ove correttamente valutate, avrebbero condotto ad una diversa decisione.

12) Con il quinto motivo (OMISSIS) lamenta che la corte abbia escluso la sussistenza del danno da omessa restituzione delle componenti immateriali dell’azienda sul rilievo che, anche se la restituzione fosse stata completa, essa non avrebbe potuto svolgere l’attivita’ produttiva di reddito in mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative. Sostiene, in contrario, che la sentenza non definitiva aveva gia’ accertato, con valenza di giudicato, che era stato proprio l’inadempimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) ad impedirle di ottenere dette autorizzazioni, vuoi per le disastrose condizioni in cui erano stati riconsegnati i beni materiali, vuoi per il mancato trasferimento dei rapporti di lavoro, vuoi perche’ (OMISSIS) aveva illegittimamente ottenuto l’accreditamento, con provvedimento poi annullato in sede giurisdizionale.

13) Con il sesto motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’insussistenza del danno da perdita del valore commerciale dell’azienda per avere il ctu accertato che tale valore era virtuale, in quanto condizionato dal possesso delle autorizzazioni amministrative che essa non aveva neppure richiesto. Ribadisce che il valore di avviamento dell’azienda non derivava dall’accreditamento, ma era costituito dalle significative prospettive reddituali derivanti dalla qualita’ delle prestazioni e dei servizi erogati, dal grado di soddisfazione dei pazienti, dalla funzionalita’ della struttura, connessa all’efficienza del sistema organizzativo, e dai vantaggi competitivi legati alla localizzazione, alla dimensione, al bacino di utenza; deduce che l’assunto troverebbe conferma nel fatto che l’avviamento era stato considerato nel contratto di cessione d’azienda (OMISSIS)- (OMISSIS), nonostante le autorizzazioni non potessero essere trasferite, e che (OMISSIS), pur dopo l’annullamento dell’autorizzazione in precedenza concessale dalla Regione Puglia, aveva continuato ad erogare le prestazioni in regime di convenzionamento, atteso che, a causa della carenza di strutture, l’autorizzazione nello specifico settore della dialisi non e’ indispensabile per l’esercizio in convenzione; assume, in conclusione, che se avesse ricevuto l’azienda in efficienza, avrebbe potuto continuare la sua attivita’ principale di assistenza ai pazienti nefropatici in virtu’ di ordinanza sindacale, in attesa dell’approvazione del piano sanitario regionale, cosi’ come fatto da (OMISSIS) con i pazienti ed il personale medico e paramedico che le erano stati stornati.

14) Con il settimo motivo la ricorrente lamenta, infine, il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante.

Anche questi motivi, al pari dei precedenti, vanno dichiarati inammissibili.

Va premesso che non v’e’ traccia, nella sentenza non definitiva, di un accertamento concernente il nesso di causalita’ fra l’inadempimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il mancato conseguimento da parte di (OMISSIS) delle autorizzazioni amministrative necessarie per operare in regime di convenzionamento con il SSN: la questione, cui la sentenza sull’an meramente accenna, non risulta peraltro essere mai stato oggetto di contraddittorio fra le parti (tanto piu’ che e’ la stessa ricorrente incidentale ad escludere che l’accreditamento costituisse componente patrimoniale dell’azienda). Cio’ precisato, puo’ darsi atto che (OMISSIS) svolge, sui punti in oggetto, considerazioni astrattamente condivisibili.

Resta, tuttavia, che esse sono prive di precisi riferimenti agli elementi istruttori decisivi che la corte del merito avrebbe omesso di considerare: invero – al di la’ del rilievo che il giudice d’appello non ha mai identificato l’avviamento con l’accreditamento, ma si e’ limitato ad affermare che, in mancanza di accreditamento, non poteva configurasi un danno da perdita dell’avviamento – non puo’ farsi a meno di osservare come i mezzi in esame non riportino, se non per sommi capi ed in via incompleta, i passi della ctu dai quali dovrebbe desumersi l’inattendibilita’ della relazione del consulente che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, aveva dapprima stimato il potenziale valore di avviamento dell’azienda in quasi 14 milioni di Euro, ma tenendo conto della sua attivita’ storica, quale clinica privata autorizzata e accreditata, per poi concludere che, in una situazione privatistica priva di accreditamenti regionali, non emergevano elementi suscettibili di depone per l’esistenza di un valore di avviamento; i motivi richiamano poi circostanze (la natura dell’attivita’ sanitaria che si svolgeva nella struttura; la possibilita’ di continuare a svolgerla anche in base ad una mera autorizzazione sindacale) che non risultano aver formato oggetto di prova o che, pur valutate dalla corte d’appello, sono state ritenute irrilevanti, ed altre (l’essere stato l’avviamento, indipendentemente dalle autorizzazioni, garantito tanto nell’originario contratto d’affitto, quanto in quello di cessione rogato dal notaio (OMISSIS)) che dovrebbero emergere da documenti che non sono stati allegati al ricorso e dei quali non e’ stata indicata l’esatta collocazione processuale; non si rinviene, infine, neppure un accenno all’effettiva consistenza delle componenti immateriali dell’azienda che avrebbero dovuto formare oggetto di retrocessione (ad es: numero dei dipendenti, contratti di fornitura in corso), certamente non irrilevanti al fine di stabilire se, nel caso di loro trasferimento alla (OMISSIS), l’attivita’ imprenditoriale da questa in precedenza esercitata avrebbe potuto immediatamente ripartire. Deve pertanto concludersi che i motivi difettano dei requisiti di specificita’ richiesti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

L’esito del giudizio giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti.

P.Q.M.

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