Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25735

L’obbligo del mantenimento del figlio sorge – in caso di accertamento giudiziale della paternità – dalla nascita e non dalla domanda. Correttamente, pertanto, in esito al giudizio promosso dalla madre nella qualità di genitrice del minore per l’accertamento della paternità e a seguito di espressa domanda in tale senso, il giudice condanna il convenuto, soccombente, non solo al pagamento di un assegno mensile di mantenimento, con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione annuale, ma anche al pagamento di una ulteriore somma pari all’ammontare degli assegni dovuti per il periodo intercorso tra la nascita e la proposizione della domanda (nella specie: otto mesi), senza che il convenuto possa opporre che tale ultimo importo gli è stato addebitato a titolo di rimborso alla attrice, in proprio, delle spese anticipate per il mantenimento del minore

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 14 dicembre 2016, n. 25735

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dall’Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) che richiede l’invio delle comunicazioni relative al processo presso il fax (OMISSIS) e l’indirizzo (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che richiede l’invio delle comunicazioni relative al processo presso l’indirizzo p.e.c. (OMISSIS) e il fax (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. cron. 927/2015 n. 32/2015 della Corte d’appello di L’Aquila, emessa in data 3 novembre 2015, depositata il 6 novembre 2015, R.G. n. 270/2015;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese e, in aggiunta, al pagamento di una somma in favore della controricorrente ex articolo 96 c.p.c..

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale per i minorenni de L’Aquila, con sentenza n. 17/2015, ha accertato che (OMISSIS) e’ il padre di (OMISSIS), nata l'(OMISSIS) dalla relazione del (OMISSIS) con (OMISSIS). Ha posto a carico del (OMISSIS), a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno mensile di mantenimento di 500 Euro con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione annuale. Ha condannato il (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di 4.000 Euro, a titolo di rimborso, dovuto per le spese di mantenimento della figlia sostenute dalla madre dalla nascita, oltre interessi legali dalla domanda.

Tribunale ha fondato la sua decisione sul rifiuto del (OMISSIS) di sottoporsi ad esame ematologico per effettuare il confronto del D.N.A. e sulle prove documentali e per testi circa la relazione fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS).

2. Ha proposto appello principale (OMISSIS) contestando di essersi rifiutato di sottoporsi all’esame per il confronto del D.N.A. e rilevando di aver contestato la domanda per la sua genericita’ in ordine alla prova della relazione sentimentale e del concepimento della figlia, che ha negato. Ha rilevato altresi’ di aver richiesto che l’ammissione di CTU avvenisse solo all’esito della prova per testi che, una volta ammessa ed espletata dal Tribunale, aveva dato, a suo giudizio, esito negativo. Ha lamentato altresi’ la mancata valutazione dell’effettivo interesse del minore al riconoscimento e la sua mancata audizione.

3. Ha proposto appello incidentale (OMISSIS) che ha ritenuto esigua la misura dell’assegno di mantenimento.

4. La Corte distrettuale, con la sentenza n. 927/2015, ha respinto entrambi gli appelli. Quanto a quello principale ha rilevato come dalla prova per testi e dalle esibizioni di regali e corrispondenza e’ risultata accertata la relazione sentimentale fra la (OMISSIS) e il (OMISSIS) mentre il rifiuto di sottoporsi all’esame ematologico ha costituito un comportamento valutabile dal giudice, ex articolo 116 c.p.c., comma 2, di cosi’ elevato valore indiziario da poter consentire da solo la dimostrazione della fondatezza della domanda. Quanto all’appello incidentale la Corte distrettuale ha ritenuto adeguata la misura dell’assegno in relazione all’eta’ della piccola (OMISSIS) e alle capacita’ economiche delle parti.

5. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria difensiva e con i quali deduce: a) incompetenza della ordinaria Corte di appello in materia assegnata alla Sezione specializzata per i minorenni (articolo 360 c.p.c., n. 2); b) nullita’ della sentenza ex articolo 132 c.p.c., n. 1, per omessa indicazione del giudice (articolo 360 c.p.c., n. 2); c) violazione e falsa applicazione degli articoli 155 sexies e 269 e seguenti c.c. e/o articolo 112 c.p.c., per mancata audizione del minore senza giustificazione (articolo 360 c.p.c., n. 2); d) violazione degli articoli 81 e/o 100 e/o 112 c.p.c., in relazione all’accoglimento della domanda, proposta iure proprio dalla madre, di rimborso e regresso per le spese occorse dalla nascita alla sentenza dichiarativa della paternita’, in quanto la stessa ha agito esclusivamente quale esercente la responsabilita’ genitoriale e quale sostituta processuale della figlia e non anche in nome proprio (articolo 360 n. 3 c.p.c.); e) violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e articolo 24 Cost., in relazione alla mancata valutazione della tardivita’ ed inammissibilita’ della prova offerta sul fatto costitutivo del concepimento da parte della ricorrente in primo grado e in relazione alla erronea considerazione della sussistenza di un ingiustificato rifiuto da parte del (OMISSIS) a sottoporsi alla prova ematologica.

6. Si difende con controricorso (OMISSIS).

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Il ricorso e’ infondato in tutti i suoi motivi. I primi due, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione fattuale e giuridica, portano all’attenzione della Corte un mero errore materiale della intestazione della sentenza di appello che non e’ in grado di smentire l’avvenuta decisione della causa da parte di un collegio formato secondo la composizione della sezione per i minorenni della Corte di appello conformemente a quanto con i due motivi di ricorso si cerca di smentire.

8. Con il terzo motivo si lamenta la mancata audizione della piccola (OMISSIS) nata l'(OMISSIS) e che pertanto al momento della proposizione del ricorso non aveva compiuto un anno mentre aveva meno di 5 anni al momento della pronuncia della Corte di appello. I giudici del gravame hanno esplicitamente chiarito per quali motivi hanno ritenuto l’interesse della minore al riconoscimento di paternita’ e, per altro verso, la non ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua audizione in cio’ conformandosi alla giurisprudenza di legittimita’ che richiede la capacita’ di discernimento del minore come condizione per disporre la sua audizione (Cass. civ. sez. 1, n. 19237 del 29 settembre 2015).

9. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l’illegittimo accoglimento della domanda di regresso proposta dalla (OMISSIS) relativamente alle somme spese per il suo mantenimento, dalla nascita alla domanda giudiziale, in ragione del concorrente obbligo del (OMISSIS) di provvedervi in seguito alla dichiarazione di paternita’. Ritiene infatti il ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare il difetto di legittimazione della (OMISSIS) che ha agito solo come genitrice della figlia (OMISSIS). La controricorrente si difende affermando di aver agito esclusivamente nell’interesse della figlia e al fine di ottenere il contributo non goduto dalla figlia in quanto non versato dal (OMISSIS) dalla nascita alla domanda giudiziale e non per ottenere il rimborso di spese che ha anticipato in conseguenza del rifiuto del padre di contribuire al mantenimento della piccola (OMISSIS).

10. L’assunto della controricorrente deve ritenersi fondato sia perche’ ella ha effettivamente agito esclusivamente quale esercente la responsabilita’ genitoriale sia perche’ non ha dedotto ne’ provato di aver devoluto al mantenimento della figlia, a partire dalla sua nascita, un determinato ammontare di cui ha chiesto pro quota il rimborso al (OMISSIS). Di conseguenza deve ritenersi che ha agito per ottenere un contributo mai versato dal padre della minore e quindi non usufruito da quest’ultima. Ne’ risulta che la (OMISSIS) abbia richiesto a titolo personale un indennizzo per aver sostenuto da sola e sino alla domanda giudiziale di accertamento della paternita’ il mantenimento della figliate conseguentemente la sua domanda non puo’ che essere intesa come rivolta a ottenere un contributo al mantenimento della figlia che per non essere stato elargito in precedenza, verra’ a cumularsi a quello cui il (OMISSIS) e’ stato dichiarato tenuto mensilmente a partire dalla domanda. In questo senso deve ritenersi che sia stata accolta la domanda della (OMISSIS) perche’ fondata, in base alla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 22506 del 4 novembre 2010) secondo cui l’obbligo del mantenimento del figlio sorge in caso di accertamento giudiziale della paternita’ dalla nascita e non dalla domanda. E’ del resto significativo che il periodo intercorrente fra la nascita di (OMISSIS) e la domanda giudiziale sia stato di otto mesi e che la somma attribuita dai giudici del merito corrisponda esattamente all’assegno di mantenimento di 500 Euro mensili moltiplicato per le otto mensilita’. Se si trattasse effettivamente di somma attribuita a titolo di rimborso pro quota si dovrebbe ritenere che la (OMISSIS) avrebbe speso nei primi mesi di vita della figlia pressoche’ interamente il suo reddito per il mantenimento della figlia. Ma anche ad ipotizzare, per l’utilizzazione della espressione “rimborso”, che vi sia stata una extra – petizione da parte del Tribunale per minorenni ovvero una irrituale proposizione, da parte della (OMISSIS), di una domanda di rimborso o di indennizzo in suo favore nonostante la sua esclusiva qualita’ processuale di esercente la responsabilita’ genitoriale, e quindi il conseguente mancato rilievo del difetto di legittimazione da parte dei giudici del primo grado, non risulta comunque che tale extra petizione o mancato rilievo del difetto di legittimazione sia stato contestato da parte del ricorrente nella precedente impugnazione.

11. Infine e’ infondato anche il quinto motivo, con il quale si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato le norme processuali relative alla disponibilita’ e alla valutazione delle prove sia perche’ ha ritenuto irrilevante la mancata e tempestiva prova della data del concepimento sia perche’ ha valutato impropriamente come rifiuto a sottoporsi alla prova ematologica la posizione processuale del ricorrente che ha chiesto di disporla solo all’esito della prova del rapporto con la (OMISSIS).

12. La Corte di appello, riportandosi anche alle valutazioni del Tribunale ha ampiamente considerato l’esito della prova testimoniale dalla quale e’ risultata l’esistenza del rapporto fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e la discussione fra di loro circa la gravidanza e la nascita della bambina. Non si vede quindi in che modo sia stata ritenuta erroneamente irrilevante la data del concepimento, peraltro desumibile indirettamente e approssimativamente da quella della nascita, laddove il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione alle deduzioni avversarie sull’attribuzione della paternita’ legate all’esatta indicazione di tale data.

13. Quanto alla valutazione del comportamento processuale la Corte di appello ha evidentemente ritenuto pretestuoso sottoporre la disponibilita’ all’espletamento della prova ematologica alla condizione dello svolgimento dell’attivita’ istruttoria secondo le indicazioni della parte resistente. Ne’ peraltro risulta che all’esito, tutt’altro che favorevole, della prova testimoniale il ricorrente abbia reso concreta tale disponibilita’. La valutazione ex articolo 116 c.p.c., del rifiuto appare infine del tutto coerente alla giurisprudenza di legittimita’ in materia secondo cui, nel giudizio promosso per l’accertamento della paternita’ naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex articolo 116 c.p.c., comma 2, di cosi’ elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. fra le altre Cass. civ. n. 6025 del 25 marzo 2015).

14. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione mentre non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta del P.G. di condanna del ricorrente ex articolo 96 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.800 Euro, di cui 200 Euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52

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