Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 14 aprile 2017, n. 9673

L’errore revocatorio si individua in quello meramente percettivo e tale da aver indotto la Corte di cassazione a fondare la sua valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realta’ del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto – denunciato come erroneamente percepito – sia stato oggetto di giudizio. Va precisato che la realta’ del processo cui va fatto riferimento e’ quella propria del giudizio di cassazione: l’errore deve riguardare gli atti interni di tale giudizio, quelli cioe’ che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile
Sentenza 14 aprile 2017, n. 9673

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15976/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 9510/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto preliminarmente il rinvio della presente causa a nuovo ruolo e ad altro Collegio, ravvisando l’incompatibilita’ del Cons. Lamorgese, presente anche nel Collegio della precedente udienza di rinvio; in subordine chiede l’accoglimento del ricorso;

Udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto dell’istanza preliminare del ricorrente; improcedibilita’ del ricorso; in subordine inammissibilita’; in ulteriore subordine rigetto.

RITENUTO IN FATTO

L’Avv. (OMISSIS), con citazione notificata il 16 febbraio 2002, convenne in giudizio la fondazione “(OMISSIS)” per sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della presentazione fuori concorso, nell’anno 1988, del film “(OMISSIS)”, previa declaratoria della lesivita’ di tale filmato del sentimento religioso cristiano, in quanto dileggiatore della figura del Redentore.

Il Tribunale adito accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Fondazione e rigetto’ nel resto la domanda e la decisione fu confermata dalla Corte d’Appello.

Il ricorso per cassazione, proposto dal soccombente, fu respinto da questa Corte, che, con ordinanza n. 9510 depositata il 18.4.2013, confermo’ la sussistenza della prescrizione e ritenne assorbito l’esame dei rimanenti motivi, perche’ attinenti al merito.

L’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per revocazione, ex articolo 391 bis c.p.c., e articolo 395 c.p.c., n. 4, di detta ordinanza, al quale la Fondazione ha resistito controricorso.

Depositata la relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e depositate memorie da entrambe le parti, alla pubblica udienza del 16.2.2016, alla quale la causa e’ stata chiamata, la Corte ha rinviato a nuovo ruolo, a seguito dell’eccezione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del Consigliere che aveva redatto la relazione e che componeva il Collegio. Il ricorrente ha, infine, depositato memoria.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Va, preliminarmente, rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal ricorrente in udienza perche’ la causa sia decisa in diversa composizione: la presenza nel Collegio odierno di uno dei Consiglieri che componevano quello che ha tenuto l’udienza del 16.2.2016 non ne comporta alcuna incompatibilita’, tenuto conto che il rinvio a nuovo ruolo “con un Collegio diverso”, in quella sede disposto, e’ da intendersi riferito, in consecuzione dell’eccezione di ricusazione formulata dal ricorrente, al solo redattore della relazione ex articolo 380 bis c.p.c., (oggi non presente) e non anche a tutti gli altri componenti.

2. Va, quindi, disattesa, non sussistendone i presupposti, l’istanza di riunione del presente giudizio, avente ad oggetto la revocazione di un’ordinanza di questa Corte, con altro chiamato all’odierna udienza, pendente tra le stesse parti e relativo ad un ordinario ricorso per cassazione, tenuto conto che l’identita’ delle questioni dedotte, su cui l’istanza si fonda, e’ eventuale, potendo valere, solo, in ipotesi di favorevole giudizio rescindente.

3. Col proposto ricorso, si lamenta che l’ordinanza impugnata e’ fondata sulla supposizione della declaratoria di intervenuta prescrizione del capo autonomo di domanda “relativo all’accertamento dell’offensivita’ dell’invito del film”, la cui verita’ e’ esclusa ex actis, avendo la Corte territoriale disatteso nel merito tale domanda, ancorche’ con argomenti erronei.

4. Il ricorso e’ inammissibile. Premesso che l’errore nell’indicazione dell’ordinanza revocanda costituisce una mera svista – essendo stata depositata quella esatta ed essendo la censura formulata con essa coerente – va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 26022 del 2008; Cass. n. 22868 del 2012; Cass. n. 27451 del 2013, n. 8472 del 2016), l’errore revocatorio si individua in quello meramente percettivo e tale da aver indotto la Corte di cassazione a fondare la sua valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realta’ del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto – denunciato come erroneamente percepito – sia stato oggetto di giudizio. Va precisato che la realta’ del processo cui va fatto riferimento e’ quella propria del giudizio di cassazione: l’errore deve riguardare gli atti interni di tale giudizio, quelli cioe’ che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio. 5. Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilita’ di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perche’ siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22171 del 2010; n. 16447 del 2009; n. 26022 del 2008; n. 17443 del 2008; n. 5075 del 2008; n. 14608 del 2007; n. 24856 del 2006; n. 8295 del 2005).

6. In applicazione di tali principi, si e’ ritenuto che l’assunto secondo cui la sentenza di cassazione abbia male compreso i motivi di ricorso esuli dall’ambito del vizio revocatorio (Cass. n. 9836 del 2012, Cass. SU n. 13181 del 2013); ulteriormente precisandosi, in tema di omesso esame di un motivo di ricorso, che il vizio revocatorio e’ ravvisabile non per il fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente (naturalmente senza enunciare alcunche’ che giustificasse in iure tale mancato esame), ma, solo, laddove la sentenza riveli che l’omesso esame del motivo e’ stato frutto dell’erronea supposizione della sua inesistenza, che era invece incontrastabilmente presente (cfr. Cass. n. 11530 del 2016).

7. A tale stregua, risulta evidente come l’errore che il ricorrente addebita all’ordinanza impugnata non integri il vizio revocatorio, ma deduca un inammissibile errore di giudizio perche’ ascrive alla Corte di non aver compreso l’ambito della statuita prescrizione (in tesi, limitata alla sola domanda risarcitoria) e di aver omesso esame dei motivi attinenti alla domanda non prescritta (“accertamento dell’offensivita’ dell’invito del film”), in contrasto con la statuizione dell’ordinanza che ha, espressamente, affermato che la sentenza d’appello ed il giudizio di legittimita’ “sono incentrati sulla prescrizione dell’azione risarcitoria”, ed ha percio’ ritenuto “superfluo l’esame dei rimanenti motivi, attinenti al merito, evidentemente assorbiti”. 8. Del resto, di cio’ mostra di aver consapevolezza lo stesso ricorrente laddove riconosce un “uso un tantino forzato dell’istituto processuale della revocazione” (pag. 44 lettera b) della memoria illustrativa pre-camerale) ed ammette la strumentalita’ dell’impugnazione, proposta allo scopo di trattare contemporaneamente il presente procedimento con altro ricorso – quello oggetto dell’istanza di riunione – e, cosi’, rafforzare le argomentazioni inerenti al merito (pag. 41 stessa memoria, in cui si illustra la strategia processuale).

9. Resta da aggiungere che: a) l’invocata sentenza additiva della Corte Cost. n. 207 del 2009 si e’ limitata ad estendere per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), l’esperibilita’ del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’articolo 395, comma 1, n. 4), dello stesso codice, ma non ha alterato l’ambito di operativita’ dell’istituto della revocazione per errore di fatto, anzi ribadendo trattarsi di un errore di tipo “percettivo”; b) la disciplina risultante dal combinato disposto dell’articolo 391 bis c.p.c., e articolo 395 c.p.c., n 4), – nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione – non si pone in contrasto con gli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, qualunque sia il rango da riconoscere a tali norme, visto che esse non contengono alcuna disposizione contrastante con la regola che esclude dai mezzi ordinari di impugnazione le sentenze della Corte di cassazione (Cass. n. 1430 del 2016 in motivazione e Cass. n. 8472 del 2016); c) il sistema non viola neppure il diritto dell’Unione Europea, non recando alcun vulnus al principio dell’effettivita’ della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea riconosce, da un lato, l’importanza del principio della cosa giudicata, cui si perviene mediante la predisposizione ordinata e predefinita di mezzi processuali, in modo che il processo abbia una sua fine, e sia cosi’ garantita la stabilita’ del diritto e dei rapporti giuridici, ed una buona amministrazione della giustizia, e rimette, dall’altro, le modalita’ di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri (Cass. SU n.. cfr. C.G. 3.9.2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, intervenuta su questione pregiudiziale proposta proprio da questa Corte, tali espressi termini, Cass. n. 19570 del 2015).

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre accessori. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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