Anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, c. 3, L. Fall. – nel testo novellato dal D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulta impossibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo ove la medesima aveva sede
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 13 settembre 2016, n. 17946
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 187/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore;
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1854/2014 della Corte d’appello di Bari, depositata il giorno 20 novembre 2014;
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Antonio Didone;
udito l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della (OMISSIS) s.r.l..
Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha disatteso la censura con la quale la reclamante aveva dedotto la nullita’ della notificazione, eseguita mediante deposito presso la casa comunale senza le formalita’ di cui agli articoli 140 e 143 c.p.c., dopo il vano tentativo di notifica a mezzo pec, essendo risultata impossibile la notificazione presso la sede sociale, peraltro risultando la societa’ cancellata dal registro delle imprese.
La Corte territoriale, invero, alla luce del nuovo testo della L. Fall., articolo 15 – applicabile ratione temporis – ha evidenziato che tale normativa individua una disciplina tutta peculiare e differente dall’articolo 143 c.p.c., che, infatti, non e’ richiamato: da un lato, inverte la regola della notifica “di persona”, rendendola obbligatoria anche quando debba essere effettuata fuori dal comune in cui ha sede l’ufficio e, dall’altro, in quanto obbligatoria, rende superflua la specifica istanza della parte che di regola e’ necessaria per ottenere la notifica a mani fuori dal comune.
Inoltre, la notifica si perfeziona, in caso di chiusura della sede, con il deposito presso la casa comunale ed immediatamente, senza che sia previsto dunque, a differenza degli articoli 140 e 143 c.p.c., l’invio di una comunicazione a mezzo posta, l’indicazione nominativa del legale rappresentante persona fisica, il decorso di un termine. E’ esclusa, ancora, la necessita’ di individuare – nell’atto e nella relata – la persona fisica che rappresenta la societa’ debitrice, dato che le formalita’ previste dalla L. Fall., novellato articolo 15, comma 3, mettono “fuori gioco” l’articolo 145 c.p.c., e la correlata necessarieta’ di ricercare il soggetto presso la sua residenza: l’unica alternativa alla notifica presso la sede e’ il deposito della copia presso la casa comunale.
Contro la sentenza della Corte di appello la societa’ fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Non hanno svolto difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 10 e 15. Deduce che, essendo stata la societa’ cancellata dal registro delle imprese gia’ nel 2013, era evidente che la sede della societa’ fosse chiusa; cio’ renderebbe inapplicabile la L. Fall., articolo 15 novellato, che disciplina “la notifica per le imprese ancora in vita, offrendo al creditore procedente la via piu’ semplice per effettuare l’adempimento in parola, senza doversi curare di rintracciare la sede reale (ove esistente) di una impresa chiusa o cessata, che non ha adempiuto all’onere di pubblicita’”.
Assume, inoltre, che, non avendo previsto la L. Fall., articolo 10, che consente la dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione, le forme per la notificazione del ricorso, resta applicabile la disciplina ordinaria, cosi’ come previsto prima del Decreto Legge n. 179 del 2012, e come disposto dal giudice delegato con il decreto di fissazione dell’udienza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 143 e 145 c.p.c., in relazione alla L. Fall., articolo 15, lamentando la violazione dei termini a difesa discendente dall’affermazione secondo cui nel caso concreto la notifica si fosse perfezionata con il deposito nella casa comunale, anziche’ con la notifica nelle forme previste dalle norme del codice di rito ora menzionate.
2. – Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Prima della modifica della L. Fall., articolo 15 – introdotta dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la previsione della L. Fall., articolo 10, per il quale una societa’ cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per “fictio iuris”, nei confronti della societa’ estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato presso la sede della societa’ cancellata, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1, (Cass. 6 novembre 2013, n. 24968).
2.1. – La nuova disciplina, applicabile a tutti procedimenti introdotti successivamente al 31 dicembre 2013, stata esaminata dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 146 del 2016 e, in relazione ai parametri di cui agli articoli 3 e 24 Cost., il Giudice delle leggi ha puntualizzato che “A differenza della disposizione di cui all’evocato articolo 145 c.p.c. – esclusivamente finalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure – il riformulato articolo 15 della cosi’ detta legge fallimentare (come emerge dalla relazione di accompagnamento del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, il cui testo, in parte qua, non e’ stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone di coniugare quella stessa finalita’ di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerita’ e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. E, a tal fine appunto, prevede che il tribunale e’ esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo”.
La specialita’ e la complessita’ degli interessi (comuni ad una pluralita’ di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano, dunque, l’innegabile diversita’ tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex articolo 145 c.p.c..
Cio’, dunque, ne esclude la comparabilita’ in riferimento al precetto dell’articolo 3 Cost..
2.2. – Quanto all’articolo 24 Cost., la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilita’, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, e’ adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della societa’.
Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo di PEC, del quale e’ obbligata a dotarsi, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, ex articolo 16, – Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ed e’ tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa; dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell’ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilita’ effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale).
Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo, segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa collettiva: ossia, presso quell’indirizzo da comunicare obbligatoriamente, ai sensi dell’articolo 2196 c.c., al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, la cui funzione e’ proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale, si’ da rendere conoscibili – e percio’ opponibili ai terzi, nell’interesse dello stesso imprenditore – i dati concernenti l’impresa e le principali vicende che la riguardano.
Per cui, in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale, ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge.
Cio’ anche alla luce del principio, piu’ volte enunciato da questa Corte (seppure con riferimento al testo previgente della L. Fall., articolo 15), per cui esigenze di compatibilita’ tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operativita’, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’, ancorche’ normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilita’ dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3062; Cass. 7 gennaio 2008, n. 32).
2.3.- Il sistema, poi, non e’ privo di ulteriori correttivi a tutela della effettivita’ del diritto di difesa dell’imprenditore.
La riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo – come regolato dalla L. Fall., articolo 18, nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, articolo 2, comma 7, consente, infatti, al fallito, benche’ non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Cass. 24 marzo 2014, n. 6835; Cass. 19 marzo 2014, n. 6306, Cass. 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. 5 novembre 2010, n. 22546).
2.4. – In definitiva, alla luce della ricordata sentenza della Corte costituzionale, deve affermarsi che anche nel caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, – nel testo novellato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.
3. – Il secondo motivo e’ inammissibile, per carenza di interesse.
Al riguardo va data sicura continuita’ al principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 14.12.1998, n. 12541), recentemente ribadito dalla Sezione anche in tema di impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi della L. Fall., articolo 18 – nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007 -, a tenore del quale e’ inammissibile l’impugnazione, laddove la stessa sia fondata esclusivamente su vizi di rito, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli articoli 353 e 354 c.p.c., oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2302).
E’ invero orientamento consolidato di questa Corte – e non vi sono qui ragioni per discostarsene -, che in caso di nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che si sia svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non puo’ limitarsi a dichiarare la nullita’ della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo ne’ la nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo e ne’ alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attivita’ che, in conseguenza della nullita’, gli sono state precluse (Cass. 11.11.2010, n. 22914).
3.1. – Orbene, nella fattispecie concreta l’istante non ha inteso riproporre in sede di legittimita’ i motivi di reclamo attinenti al merito, gia’ respinti dalla Corte di appello, limitandosi a lamentare, con il motivo in esame, la mera violazione del termine dilatorio di quindici giorni cui alla L. Fall., articolo 15.
E tuttavia, traducendosi siffatta violazione, secondo il principio di diritto appena ricordato, in una nullita’ che non puo’ dare luogo a rimessione della causa al primo giudice, e’ all’evidenza come un motivo di ricorso cosi’ formulato, non accompagnato da censure estese alle questioni di merito gia’ esaminate dalla sentenza qui impugnata, si mostra radicalmente inammissibile per carenza di qualsivoglia interesse al suo accoglimento.
4. – Nulla sulle spese, in difetto di attivita’ difensiva delle parti intimate. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
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