Nel concordato fallimentare la partecipazione al voto è la regola mentre l’esclusione va espressamente prevista
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
ordinanza 12 aprile 2017, n. 9411
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6861/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.n.c. di (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. (C.F./P.I. (OMISSIS)), e (OMISSIS) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa (OMISSIS) di Milano – Rep. (OMISSIS) e procura speciale per Notaio (OMISSIS) di Milano – Rep.n. (OMISSIS);
– controricorrenti –
e
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso successivo;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS) S.p.a. (C.F./P.I. (OMISSIS)), e (OMISSIS) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa (OMISSIS) di Milano – Rep. (OMISSIS) e procura speciale per Notaio (OMISSIS) di Milano – Rep. n. (OMISSIS);
– controricorrenti successivi –
e
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso successivo;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS) S.p.a. (C.F./P.I. (OMISSIS)), e (OMISSIS) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa (OMISSIS) di Milano – Rep. (OMISSIS) e procura speciale per Notaio (OMISSIS) di Milano – Rep. n. (OMISSIS);
– controricorrenti successivi –
e contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito, per il contro ricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che insiste per l’articolo 360 c.p.c. e si riporta;
udito, per le controricorrenti (OMISSIS) + 1, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto la cessazione della materia del contendere; inammissibile in subordine infondato il ricorso (deposita fotocopia Atti Vari + Osservazioni Scritte);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento, in subordine rimessione alla Corte Costituzionale.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 64 del 2011, ha respinto la domanda di omologazione del concordato fallimentare di (OMISSIS) SPA, proposto dalle societa’ (OMISSIS) S.P.A e (OMISSIS) srl con socio unico in quanto, tra le proponenti il concordato e due delle creditrici del Fallimento che avevano votato, in modo determinante, a favore della proposta (le societa’ (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl), esistevano collegamenti societari e comunanza di interessi, facendo esse parte del medesimo gruppo di societa’, sicche’ era ravvisabile un conflitto di interessi con conseguente invalidita’ del voto da loro espresso che, percio’, non andava computato ai fini del calcolo della maggioranza.
2. Il reclamo e’ stato notificato a tutti i creditori che si erano opposti all’omologazione (i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) snc, oltre che al curatore del fallimento di (OMISSIS) SPA) e la Corte d’appello di Roma l’ha accolto ed ha omologato il concordato fallimentare, calcolando i voti delle due societa’ menzionate, e compensando le spese tra le parti ad eccezione che per la societa’ (OMISSIS) e per la signora (OMISSIS), condannate a rifonderle per entrambi i gradi del giudizio, in quanto non legittimate al reclamo.
3. Secondo la Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, nello spirito della soluzione della crisi d’impresa e nella positiva valutazione della ricerca sul mercato di condizioni favorevoli all’acquisizione di patrimoni aziendali, la legge fallimentare, pur conservando sul punto il silenzio, avrebbe sostanzialmente ammesso al voto anche il creditore che proponga l’accordo concordatario (cd. creditore proponente).
3.1. Inoltre, nell’ambito di una procedura concorsuale caratterizzata da ampie note pubblicistiche, non potrebbe esservi spazio per una disciplina del conflitto d’interessi, non essendo neppure individuabile chi sia il rappresentato che subisca l’agire “sospetto” del rappresentante.
3.2. In secondo luogo, l’esistenza di pretesi collegamenti societari tra i soci della fallita e le creditrici votanti (particolarmente, (OMISSIS) srl) sarebbero irrilevanti, poiche’ il legislatore si preoccuperebbe di escludere dal voto soltanto “i creditori che siano controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo della fallita e non dei soci di quest’ultima”.
3.3. In conclusione, il caso del creditore votante che sia collegato al proponente non comporterebbe un’ingerenza indebita ed incostituzionale nel patrimonio della massa dei creditori, cosi’ disponendo del patrimonio altrui (con lesione, della disposizione di cui all’articolo 127 LF e degli articoli 42 e 3 Cost.) atteso che la procedura concorsuale, in generale, potrebbe soddisfare anche solo parzialmente i creditori, a prescindere dal caso in cui anche il proponente voti.
3.4. Quanto agli opponenti (OMISSIS) e (OMISSIS), essi non avrebbero legittimazione all’opposizione in quanto non piu’ soci della fallita, cosi’ come da loro stessi ammesso facendo riferimento al contenzioso in essere con l’acquirente della quota, un tempo di loro proprieta’.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, anche se riuniti sotto un unico numero di registro generale: a) (OMISSIS) snc di (OMISSIS) unitamente al socio (OMISSIS), di persona, con otto motivi; b) il signor (OMISSIS), con sette mezzi, illustrati anche con memoria; c) il signor Francesco (OMISSIS), con sei motivi.
5. Le societa’ (OMISSIS) SpA e (OMISSIS) sri con socio unico si sono difese con controricorso ed hanno eccepito la cessazione della materia del contendere, con nota di deposito di documenti e note di udienza.
6. La curatela fallimentare di (OMISSIS) srl non ha svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo mezzo di impugnazione (contenente la censura di violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 124, nella parte in cui stabilisce il termine finale di due anni) il ricorrente (OMISSIS) (le cui doglianze vengono esaminate per prime, in quanto esposte con maggior completezza di argomentazioni, ed alle quali sostanzialmente si richiamano gli altri due ricorsi, con mezzi aventi identico tenore) ha posto a questa Corte la richiesta della:
“cassazione del decreto impugnato perche’, sempre, e’ inibita la presentazione della domanda di concordato oltre il biennio della esecutivita’ dello stato passivo”.
1.1.Secondo il ricorrente, il decreto avrebbe omologato una domanda di concordato inammissibile perche’ proposta quando era trascorso un periodo superiore a due anni fra l’esecutivita’ dello stato passivo (17 luglio 2007) e il deposito della domanda di concordato (8 marzo 2010).
1.2. Infatti la ratio della disposizione legislativa menzionata sarebbe quella di evitare che una procedura di liquidazione possa essere pregiudicata da iniziative concordatarie dilatorie o idonee a generare solo complicazioni rispetto al suo ordinato procedere.
2.Con il secondo (contenente la censura di violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 124, nella parte in cui stabilisce il divieto di presentare la domanda oltre il biennio cosi’ come da essa delimitato, da parte di societa’ “correlate” al fallito; e di violazione dell’articolo 112 c.p.c.) il medesimo ricorrente ha posto a questa Corte la seguente richiesta:
“il decreto deve essere cassato perche’ e’ stato erroneamente interpretato la L. Fall., articolo 124, che impedisce al fallito e a soggetti ad esso correlati e/o interposti di presentare la domanda di concordato fallimentare oltre il biennio dalla esecutivita’ dello stato passivo”.
2.1. Si premette che la L. Fall., articolo 124, inibisce la presentazione della domanda di concordato al fallito, alla societa’ a cui egli partecipi o a quelle sottoposte a comune controllo. Infatti, l’interpretazione del concetto di “parte correlata” dovrebbe essere estensivo, riferibile anche alle societa’ controllanti, in senso sostanziale.
2.2. Nella specie, sarebbero risultanze pacifiche in causa, cosi’ come esposte nel decreto del Tribunale e non contestate dalle societa’ proponenti, ne’ oggetto di diversa valutazione da parte della Corte territoriale, che la domanda di concordato sarebbe stata presentata da una societa’ controllata o collegata a (OMISSIS) e che la societa’ (OMISSIS) SpA, che gestisce il fondo (OMISSIS), farebbe parte dello stesso gruppo dell’altra societa’ proponente il concordato e delle due creditrici votanti.
2.3. Anche la societa’ che possiede l’intero capitale sociale della fallita ((OMISSIS)), la (OMISSIS) srl, sarebbe posseduta da (OMISSIS) srl, parte correlata di (OMISSIS).
2.4. Nella sostanza, l’intera operazione economica sarebbe stata intessuta da un unico soggetto economico (denominato (OMISSIS)) che, in tal modo, avrebbe assunto un ruolo multiplo, presentandosi come fallito, proponente il concordato e creditore, cosi’ frazionando le diverse posizioni soggettive fra gli enti ad esso interposti (a cominciare da (OMISSIS) srl, socio di (OMISSIS), collegato a (OMISSIS), mediante (OMISSIS)).
3.Con il terzo (contenente la censura di violazione ed erronea applicazione dell’articolo 127 LF, nella parte in cui non ha rilevato che il divieto di voto per il creditore proponente non e’ previsto per l’ovvia impossibilita’ che il soggetto che propone coincida con quello che accetta) il ricorrente (OMISSIS) ha posto a questa Corte la richiesta della:
cassazione del decreto impugnato perche’ la Corte d’appello “ha ritenuto che si e’ formata una volonta’ contrattuale senza considerare che il divieto di voto per il proponente e’ implicito nel sistema delle regole sui contratti”.
3.1.Secondo il ricorrente, ancorche’ il proponente non abbia votato (in quanto non creditore), il decisum del giudice distrettuale si fonderebbe sul postulato (errato) della non inibizione al voto del creditore proponente, facendosi da tanto discendere la possibilita’ del voto delle parti correlate dello stesso.
3.2. Ma la tesi sarebbe smentita dalla letteratura dominante, secondo la quale, invece, il proponente non deve votare, proprio per preservare la genuinita’ del voto ed evitare che la maggioranza si formi con il voto di chi e’ mosso da interessi egoistici generati da un rapporto particolare.
3.3. Prima ancora che in termini di conflitto d’interessi (come erroneamente inquadrato il problema dalla Corte territoriale, per escluderlo nell’ambito concordatario), il voto del proponente contrasterebbe con il principio del divieto di stipulazione del contratto con se’ stesso; onde, la mancata previsione di siffatte ipotesi nel tenore della L. Fall., articolo 127, lungi dall’autorizzare l’ipotesi contraria, sarebbe una ovvieta’ non necessitante di una espressa menzione, essendo chiaro che la stessa parte non potrebbe assumere il ruolo di proponente e di votante la proposta.
3.4. In subordine, il ricorrente eccepisce l’illegittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 127, in relazione agli articoli 3 e 42 Cost., nella parte in cui la disposizione omette di prevedere che il divieto di voto sia esteso anche al proponente ed ai soggetti ad esso correlati, per disparita’ di trattamenti di fattispecie simili senza adeguata giustificazione e con lesione del diritto di credito, espropriato per la formazione di maggioranze artefatte.
4. Con il quarto (denominato 3-bis, contenente la censura di violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 127, per avere ritenuto assente il conflitto di interessi) lo stesso ricorrente ha posto a questa Corte la richiesta della:
cassazione del decreto impugnato perche’ la Corte d’appello “ha ritenuto che si e’ formata una volonta’ contrattuale senza considerare che il divieto di voto per il proponente discende dall’applicazione dei principi in tema di conflitto di interessi nelle comunita’ organizzate”. 4.1.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fatto proprio l’orientamento (da lui non condiviso) espresso da questa Corte nella sentenza n. 3274 del 2011 e dalla base dottrinaria ad essa collegata.
Cio’ in quanto, secondo tale orientamento, il fallimento non sarebbe ne’ un soggetto giuridico autonomo e ne’ una comunita’ involontaria.
4.2. In particolare, non potrebbe dirsi esistente alcun conflitto di interessi in ambito concordatario: sia perche’ la massa dei creditori non potrebbe essere personificata e sia perche’ essa non potrebbe dirsi centro di imputazione di interessi. Ma l’errore risiederebbe proprio nel misconoscimento del conflitto di interessi all’interno delle comunita’ piu’ o meno organizzate, come le societa’ di persone, nel condominio e nella comunione. Nonche’ nell’esclusione del principio secondo cui la massa dei creditori non sia un centro di imputazione a se’ stante.
4.3. Sarebbe percio’ errata l’argomentazione implicitamente fatta propria dalla Corte territoriale, che ha accettato la tesi della comunita’ involontaria a cui non si applicherebbero i principi di maggioranza propri della comunita’ organizzate, in quanto, con la domanda di ammissione allo stato passivo, ciascun creditore espliciterebbe la volonta’ di adesione alla collettivita’ dei creditori, l’accettazione delle regole relative al concorso, alla liquidazione e ripartizione dell’attivo, al funzionamento degli organi della procedura, ecc.
4.4. In tal modo, emergerebbe anche l’interesse comune dei creditori costituito dal rispetto delle regole della concorsualita’ e dalla migliore regolazione del dissesto, con parita’ di condizioni, e nella regola della valutazione comparativa della convenienza della proposta concordataria e della massimizzazione del ricavato, come vantaggio per tutti. Cosicche’ il conflitto di interessi emergerebbe non solo laddove la legge ne parla espressamente ma anche in quelle situazioni in cui si deve fare applicazione delle regole civilistiche.
5. Con il quinto (denominato 3-ter, contenente la censura di violazione della L. Fall., articolo 127 (divieto di voto per i creditori parti correlate del creditore proponente)) lo stesso ricorrente ha posto a questa Corte la richiesta della:
cassazione del decreto di omologazione “per difetto dell’imprescindibile condizione dell’intervenuta approvazione a maggioranza”.
5.1. Una volta riconosciuto che nel concordato fallimentare e’ ben presente la fattispecie del conflitto di interessi, il decreto di omologazione si presenterebbe viziato avendo computato il voto dei soggetti (OMISSIS) e (OMISSIS) che, per fatto non controverso, sarebbero parti correlate con il proponente e, come tali, prive del diritto di voto nel caso specifico.
6. Con il sesto (denominato 4, contenente la censura di violazione della L. Fall., articoli 124 e 127) lo stesso ricorrente ha concluso:
“il provvedimento e’ viziato per non aver riconosciuto la necessita’, in consimili fattispecie, di classare necessariamente i creditori che siano parti correlate”.
6.1. Infatti, il decreto sarebbe viziato dal fatto che la posizione delle parti correlate avrebbe dovuto, sulla base di criteri omogenei, imporre la formazione di una apposita e separata classe di creditori.
7. Con il settimo (denominato V, contenente la censura di violazione della L. Fall., articoli 124 e 127) lo stesso ricorrente ha concluso che:
il decreto sarebbe comunque viziato “per non aver fatto applicazione della regola che vuole, anche nel concordato – nella sua matrice negoziale – applicabile la clausola generale di buona fede”.
7.1. Infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe affermato, con riguardo alle proposte di concordato, il limite implicito del divieto di abuso del diritto, atteso che se le proposte fisiologicamente speculative debbono anche tener conto degli interessi del fallito a maggior ragione esse debbono considerare i diritti dei creditori.
8. Con il primo mezzo del loro ricorso (contenente la censura di violazione ed erronea applicazione della L. Fall., articolo 129, nella parte in cui stabilisce che e’ legittimato a proporre opposizione chiunque vi abbia interesse) i ricorrenti (OMISSIS) snc e (OMISSIS) hanno posto a questa Corte la richiesta della:
“cassazione del decreto impugnato perche’ la legittimazione all’opposizione al concordato fallimentare spett(erebbe) anche all’ex socio, quando sia controversa la titolarita’ delle quote sociali”.
8.1. Secondo i ricorrenti, il decreto avrebbe escluso la loro legittimazione perche’, in quanto ex soci, non avrebbero piu’ interesse ad opporsi, ma poiche’ la L. Fall., articolo 129, prevede la possibilita’ di proporre opposizione da parte di “qualsiasi altro interessato”, cosi’ come il socio puo’ opporsi alla dichiarazione di fallimento (perche’ modifica la sua posizione giuridica) e, pertanto, anche al concordato, cosi’ anche all’ex socio (specie, se come nel caso in esame, abbia pretese sulla titolarita’ di quote sociali) deve essere riconosciuta pari legittimazione.
9. Con il secondo mezzo del loro ricorso (contenente la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso, per essere stati ritenuti privi di legittimazione all’opposizione) i ricorrenti (OMISSIS) snc e (OMISSIS) hanno posto a questa Corte la richiesta della:
cassazione del decreto impugnato “nella parte in cui (…) ha omesso ogni motivazione in merito alla ricorrenza di un interesse concreto delle ricorrenti ad opporsi al concordato”.
9.1. Assumono i ricorrenti di aver allegato (e provato, con documenti) l’esistenza di un concreto interesse al rifiuto dell’omologazione del concordato, avendo depositato una scrittura privata (di (OMISSIS)) con la societa’ (OMISSIS) srl nel corpo della quale si riconosceva a (OMISSIS) una partecipazione societaria anche per mezzo di un diritto di opzione ex articolo 1331 c.c., ma il decreto non avrebbe al riguardo svolto alcuna motivazione.
10. Con gli ulteriori mezzi di ricorso sono state svolte censure equivalenti a quelle gia’ esposte a proposito del ricorso (OMISSIS) e riportate sub §§ nn. 1 (3 motivo), 2 (4 motivo), 3 (5 mezzo), 4 (6 motivo), 5 (7 censura) e 7 (8 doglianza).
11. Con ulteriori sei mezzi di doglianza, ricorre per cassazione anche il signor (OMISSIS), il quale ripropone le doglianze come sopra ricapitolate ai §§ nn. 1 (I motivo), 2 (2 motivo), 3 (3 mezzo), 4 (4 motivo), 5 (5 censura) e 7 (6 doglianza), relative al ricorso (OMISSIS).
12. Anzitutto deve essere respinta la richiesta avanzata dalla societa’ controricorrente, relativa ad una presunta cessazione della materia del contendere per l’avveramento della condizione risolutiva contenuta nella proposta di concordato, in relazione alla quale istanza il ricorrente (OMISSIS) si e’ opposto ed ha chiesto, nel corso della discussione orale, che in corrispondenza dei singoli motivi di ricorso, la Corte enunci – in subordine – i principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363 del codice di rito civile.
12.1. Ma la Corte non puo’ procedere all’esame di fatti (quali sono quelli relativi al mancato avvio di azioni giudiziarie volte ad ottenere il rilascio di un immobile compreso tra i beni in concordato) che, secondo la societa’ resistente, comproverebbero l’avvenuta risoluzione ex lege del concordato, trattandosi visibilmente di fatti contenuti in documenti che “non appartengono al novero di quelli per cui l’articolo 372 c.p.c., ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5974 del 2005), “poiche’ essi comportano l’esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d’ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio”.
12.2. Percio’ la richiesta deve essere disattesa.
13. Venendo al merito del ricorso per cassazione, e’ necessario procedere dapprima all’esame – per ragioni di priorita’ logico-giuridica – dei due mezzi, tra di loro strettamente connessi, contenuti nel ricorso proposto dalla societa’ (OMISSIS) e dalla signora (OMISSIS), le quali hanno dedotto sia una violazione di legge che vizi motivazionali, contenuti nella sentenza della Corte territoriale, con riferimento alla disposizione di cui alla L. Fall., articolo 129, nella parte in cui tale disposizione stabilisce che e’ legittimato a proporre opposizione all’omologazione del concordato chiunque vi abbia interesse, cosicche’ la legittimazione all’opposizione spetterebbe – contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito – anche all’ex socio della societa’ fallita, quando sia controversa la titolarita’ delle quote sociali ed egli accampi pretese sulla titolarita’ delle partecipazioni ovvero alleghi (e provi, con documenti) l’esistenza di un concreto interesse al rifiuto dell’omologazione del concordato, avendo gli opponenti depositato una scrittura privata (riguardante una societa’ creditrice-votante) nel corpo della quale sarebbe riconosciuta, all’ex socia, il diritto ad una partecipazione societaria in forza di un’opzione (ex articolo 1331 c.c.), senza che il decreto di omologazione del concordato avesse, al riguardo, svolto alcuna motivazione.
13.1. I detti due mezzi, tuttavia, sono inammissibili poiche’, in disparte il difetto di autosufficienza delle allegate ragioni di concreto interesse ad opporsi all’omologazione (non essendo detto “come, quando e dove” esse siano state esposte), non allegano con completezza e specificita’ le ragioni di esso.
13.2. Al riguardo, infatti, va richiamato il principio di diritto, a cui deve darsi continuita’ applicativa anche in questa sede, secondo cui “nell’ipotesi di concordato fallimentare proposto soltanto da alcuni dei soci con riguardo ad una societa’ (nella specie: in nome collettivo irregolare), dichiarata fallita unitamente ai suoi soci, il socio escluso e’ legittimato ad opporsi in proprio senza l’intermediazione del curatore, all’omologazione del concordato quando alleghi un concreto interesse patrimoniale contrastante con quello dei proponenti e ne indichi ragione e contenuto sociale (nella specie, il socio fallito di minoranza intendeva dimostrare, a tutela di interessi patrimoniali personali, l’insussistenza della approvazione della proposta di concordato da parte dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4669 del 1990).
13.3. Orbene, nel caso in esame, le due ricorrenti non hanno precisato affatto quale sia l’interesse concreto che esse, nella veste di ex soci, avessero ad opporsi ad un’omologazione che non risulta incidere affatto sulla (pur controversa) opzione per l’acquisto di una partecipazione nella societa’ fallita.
14. Proseguendo nell’esame delle doglianze dei ricorrenti, puo’ passarsi a quelle contenute nei primi due mezzi del ricorso (OMISSIS) (ed ai corrispondenti primi due motivi del ricorso (OMISSIS), nonche’ nn. 3 e 4 di quello della (OMISSIS) e Zanchetta) che pongono il problema del limite temporale alla proposizione della proposta concordataria nell’ambito della “finestra” consentita dalla legge (ossia, dalla L. Fall., articolo 124, comma 1, che prevede un limite inferiore di un anno ed uno superiore di due) oltre il quale ambito non consentito, secondo la prospettazione dei tre ricorrenti, sarebbero cadute le due societa’ proponenti, in quanto “parti correlate” della societa’ fallita, secondo l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale e non messo in discussione nel giudizio di appello.
14.1. La finalita’ della prima limitazione temporale stabilita dalla L. Fall., articolo 124, comma 1, infatti, e’ quella di assicurare una efficace competizione tra le parti potenzialmente concorrenti nell’accesso alla procedura concordataria.
14.2. Il fallito non deve poterla proporre prima di un anno, altrimenti – grazie al patrimonio informativo relativo al reale valore degli assets – metterebbe fuori gioco altri competitors potenzialmente in grado di poter offrire di piu’ (se a conoscenza di tutti i dati riguardanti il compendio patrimoniale della societa’ fallita) di quanto egli direttamente o indirettamente – sia disposto ad offrire sulla base delle fonti informative ufficiali; ma non deve poterlo fare neppure oltre il biennio, in quanto in tal modo egli potrebbe intralciare la procedura liquidatoria che nel frattempo si e’ avviata. Ne’ la possibilita’ che i terzi possano andar oltre quel termine discrimina tale soggetto il quale, proprio per la sua posizione privilegiata, deve poter formulare la sua offerta, o farla formulare da altri a lui collegati, entro un termine certo.
14.3. Infatti, il limite della “finestra” temporale riguarda non solo il fallito ma anche le “parti (a lui) correlate” (ossia le societa’ da esso partecipate e quelle sottoposte al comune controllo).
15. Le due societa’ proponenti ed odierne controricorrenti, tuttavia, oltre ad eccepire l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di autosufficienza (eccezione infondata poiche’ i dati processuali necessari sono tutti acquisiti nel giudizio di legittimita’) e la mancanza di conclusioni specifiche nella fase di merito (allegando alcuni stralci del reclamo che vengono qualificati come mere argomentazioni difensive a cui non corrisponderebbe una precisa conclusione: ma infondatamente, essendo necessarie non specifiche modalita’ ma solo che “dal comportamento difensivo della parte stessa risulti inequivocabilmente la volonta’ di far dichiarare” (Sez. 1, Sentenza n. 391 del 2006) l’inammissibilita’ della proposta concordataria per tardivita’ della stessa, ed una presunta omessa pronuncia da parte della Corte territoriale (che invece c’e’ e va esaminata con il merito), ha fondatamente allegato l’inesistenza, al momento del fallimento, del presupposto di fatto costituito dalla presenza di “parti correlate” della societa’ fallita.
15.1. Le questioni che si profilano relative alle tempistiche di presentazione della proposta concordataria sono essenzialmente due: a) se il limite temporale massimo, di due anni, per la proponibilita’ del concordato fallimentare si applichi a tutti i proponenti, e cioe’ anche quelli che sono estrani alla societa’ fallita (ossia che non siano ne’ il fallito ne’ le parti ad esso correlate); b) se tale limite, invece, si applichi esclusivamente al fallito ed alle parti ad esso “correlate”.
15.2. La tesi contenuta nella memoria del ricorrente (OMISSIS) e’ la prima, sostenendosi in essa che e’ sempre inibita la presentazione della domanda di concordato fallimentare oltre il biennio della esecutivita’ dello stato passivo, divenendo essa – dopo lo spirare di quel termine – una iniziativa dilatoria idonea a complicare l’attivita’ degli organi della procedura.
15.3. La tesi viene ribadita anche nella memoria ex articolo 378 c.p.c., (rispetto al ricorso per cassazione), attraverso il richiamo della L. Fall., articolo 104 ter, nella sua nuova formulazione; sicche’, ove la tesi fosse accolta, potrebbe portare ad affermare il seguente principio di diritto: ai sensi della L. Fall., articolo 124, comma 1, la proposta di concordato fallimentare puo’ essere presentata, senza alcuna limitazione soggettiva, e percio’ non soltanto dal fallito e dalle parti a lui correlate, al massimo entro il biennio dall’approvazione dello stato passivo fallimentare.
15.4. Tale tesi, che si sostiene anche sulla base di una disposizione non applicabile ratione temporis (la L. Fall., articolo 104 ter) ma che non sembra avere alcuna attinenza con il fondamento del termine in questa sede esaminato, appare completamente infondata poiche’ il tenore della disposizione e’ univoco nel disporre che la facolta’ di presentare la proposta di concordato non incontra limiti temporali, con un’unica eccezione soggettiva, quella del fallito e della parti a lui “correlate” che soffrono del limite di un anno, come dies a quo, e di due, come dies ad quem, senza la possibilita’ che quella previsione eccezionale e restrittiva venga ad essere estesa a tutti gli altri soggetti interessati alla presentazione della proposta, in quanto di stretta interpretazione
15.5. Ne consegue l’astratta ammissibilita’ della proposta concordataria, sebbene presentata oltre il termine biennale dalla approvazione dello stato passivo fallimentare.
15.6. Tuttavia, nella specie, si censura il fatto che i presentatori della proposta sarebbero qualificabili come “parti correlate” della societa’ fallita, in ragione di una partecipazione nella societa’ fallita.
15.7. Ma e’ incontestato il fatto che una partecipazione nella (OMISSIS) venne ceduta (dalla societa’ (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS)) prima della presentazione della proposta.
15.8. Orbene, in ragione del pacifico difetto di tale connessione societaria tra la proponente (e le sue parti correlate) e la societa’ fallita (sia al momento della dichiarazione di fallimento che al momento della presentazione della proposta), discende l’inapplicabilita’ della previsione temporale restrittiva, di cui alla L. Fall., articolo 124, comma 1.
16. Puo’ ora passarsi ad esaminare il terzo mezzo del ricorso (OMISSIS) (ed al corrispondente terzo motivo del ricorso (OMISSIS), nonche’ n. 5 di quello del (OMISSIS) e Zanchetta) che censura la decisione della Corte territoriale perche’, contrariamente a quanto da essa affermato, il proponente (e cosi’ anche le societa’ a lui collegate) non potrebbe(ro) votare nel concordato, per il divieto di stipula di un contratto con se stesso.
16.1. Secondo i ricorrenti, che lamentano la violazione della L. Fall., articolo 127, la Corte d’appello non si sarebbe avveduta che il divieto di voto per il proponente sarebbe implicito nel sistema delle regole sui contratti onde, la mancata previsione letterale di siffatte preclusioni nel tenore della L. Fall., articolo 127, lungi dall’autorizzare l’ipotesi contraria, non necessitando di una espressa ed apposita menzione, dovrebbe essere considerato implicito e chiaro, perche’ la stessa parte non potrebbe assumere, al contempo, il ruolo di proponente e di votante la proposta.
16.2. Tuttavia, per quanto suggestivo, anche questo mezzo e’ infondato, sulla base del semplice rilievo secondo cui il voto sulla proposta di concordato non comporta la stipula di un contratto di ogni singolo creditore con il proponente, ma, semmai, con il complesso dei creditori, con l’effetto giuridico per cui il concordato omologato vincola anche i creditori dissenzienti (L. Fall., articolo 135), ossia anche quelli che non hanno aderito alla proposta.
17. Alla reiezione degli anzidetti motivi dovrebbe seguire l’esame dei restanti quattro del ricorso (OMISSIS) e dei corrispondenti motivi degli altri due ricorsi per cassazione, tra loro riuniti, con i quali si lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 127 LF, nella parte in cui la Corte territoriale non ha rilevato che il divieto di voto per il creditore proponente non e’ previsto per l’ovvia impossibilita’ che il soggetto che propone coincida con quello che accetta e per avere ritenuto assente il conflitto di interessi tra il proponente che sia parte creditoria o che veda tra i creditori ammessi al voto, parti ad esso correlate.
17.1. La questione sottoposta all’esame di questa Corte intende far espressamente rivedere l’unico precedente della Corte che si sia, in qualche misura, espresso sul punto, ossia la sentenza di questa stessa sezione n. 3274 del 2011, secondo cui, nel concordato, “la partecipazione al voto e’ la regola, mentre l’esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista”, sulla base del presupposto, ritenuto erroneo dagli odierni ricorrenti e necessario di un ripensamento, secondo il quale il fallimento non sarebbe ne’ un soggetto giuridico autonomo e ne’ una comunita’ volontaria e non potrebbe dirsi esistente alcun conflitto di interessi in ambito concordatario: sia perche’ la massa dei creditori non potrebbe essere personificata e sia perche’ essa non potrebbe dirsi centro di imputazione di interessi.
17.2. Ma – secondo il Collegio – la questione, con i ricorsi che la pongono, vanno rimessi all’esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione perche’ valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, per la soluzione di una questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, ult. parte, sintetizzata nel ragionamento che segue.
18. Il precedente di questa Corte appena richiamato, infatti, ha visto nascere un cospicuo dibattito dottrinale che, in misura non trascurabile, ritiene che il divieto per il proponente e i creditori “parti correlate” di votare nel concordato sia implicito nel sistema, al di la’ della lettera della legge, in rapporto all’interesse comune al ceto creditorio chirografario di massimizzare la percentuale di soddisfazione del proprio credito, che potrebbe essere del tutto svilita ove le “parti correlate” al soggetto proponente abbiano raggiunto la quota maggioritaria dei crediti ammessi al voto.
18.1. In tal modo, emergerebbe l’interesse comune dei creditori costituito dal rispetto delle regole della concorsualita’ e della migliore regolazione del dissesto, con parita’ di condizioni fra i creditori chirografari, con la vantaggiosa valutazione comparativa della convenienza della proposta concordataria e della massimizzazione del ricavato. Cosicche’ il conflitto di interessi emergerebbe non solo laddove la legge ne parla espressamente ma anche in quelle situazioni in cui si dovrebbe fare applicazione delle regole civilistiche.
18.2. Di contro, invece, si puo’ osservare che il conflitto di interessi assume rilevanza solo quando sia occasionale, non quando sia necessariamente connesso ad una qualifica soggettiva del legittimato al voto.
19. Osserva, in conclusione, il Collegio che la complessita’ e la rilevanza delle questioni residue, proposte con i detti quattro mezzi di cassazione (anche rispetto all’istituto del concordato preventivo), comportano, per la loro soluzione, la definizione di questioni di massima di particolare importanza, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, ult. parte, che impongono la trasmissione dei procedimenti riuniti al Primo presidente per le sue valutazioni.
P.Q.M.
Rimette le cause riunite al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, ultima parte.
Leave a Reply