Per un caso di uso abusivo della carta di credito non c’è violazione del diritto di difesa nel caso di utilizzo delle dichiarazione rese dalla dipendente della banche agli ispettori dell’istituto di credito prima del formale avvio del procedimento disciplinare. Non è infatti violato il codice di rito penale che regolamentano solo l’acquisizione delle prove a titolo di attività di ispezione disciplinate dalla legge.
Sentenza 31 agosto 2017, n. 39591
Data udienza 10 agosto 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/08/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avv.to (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS) che conclude per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
Udito il difensore dell’imputata avv.to (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 2 marzo 2017 la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia 24-3-2016 del G.U.P. del medesimo Tribunale, che all’esito di rito abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa in ordine ai delitti di furto continuato aggravato ed utilizzo abusivo di carta di credito.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la (OMISSIS), tramite il proprio difensore e procuratore speciale, deducendo:
– violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e) con riguardo alla dedotta inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dalla ricorrente agli ispettori della banca (OMISSIS) e (OMISSIS) che i giudici di merito avevano posto a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ ignorando che l’acquisizione era avvenuta in violazione delle regole in tema di diritto di difesa;
– violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) posto che le predette dichiarazioni, in quanto acquisite nel corso di un’attivita’ ispettiva, non potevano ritenersi idonee a sostenere un giudizio di responsabilita’ anche perche’ assunte in violazione della disciplina dettata dall’articolo 220 disp. att. c.p.p. che impone, anche per il giudizio abbreviato, il rispetto delle regole sull’assunzione della prova;
– violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) per difetto di spontaneita’ delle dichiarazioni rese in sede di ispezione bancaria ed utilizzate per l’affermazione di responsabilita’;
– violazione dell’articolo 606, lettera b) ed e) per difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di colpevolezza con riguardo alle presunte appropriazioni ai danni delle parti offese (OMISSIS) e (OMISSIS) ritenute provate in assenza di qualsiasi prova;
– violazione dell’articolo 606, lettera e) in relazione alla mancata esclusione della parte civile (OMISSIS) la cui costituzione era avvenuta dopo l’ammissione al rito abbreviato;
– violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) con riguardo al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2.1 Ed infatti, quanto ai primi tre motivi con i quali si deduce l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dalla (OMISSIS) agli ispettori bancari, poste a fondamento dai giudici di merito della ricostruzione dei fatti e dell’affermazione di responsabilita’, deve essere sottolineato come dall’analisi dell’atto di cui si deduce l’inutilizzabilita’ risulta che lo stesso consiste in una dichiarazione confessoria resa dalla ricorrente spontaneamente ad altri dipendenti dell’Istituto di credito intervenuti per accertare i fatti accaduti, prima del formale inizio di un procedimento disciplinare. Dalla valutazione del contenuto dell’atto deriva, pertanto, affermare che non sussiste l’invocata violazione del diritto di difesa posto che i giudici di merito hanno correttamente proceduto, nell’ambito del rito abbreviato con il quale si deroga alla formazione della prova in contraddittorio, alla utilizzazione di dichiarazioni rese da una dipendente bancaria ad altri colleghi nell’ambito di attivita’ interne sicche’ per l’acquisizione delle stesse non doveva procedersi con le regole proprie del codice di procedura penale. Ne’ vale nel caso di specie l’invocata violazione dell’articolo 220 disp. att. c.p.p. che regolamenta esclusivamente le attivita’ di acquisizione della prova svolte in forza di attivita’ ispettive disciplinate da legge o decreto e tale non appare invece l’attivita’ che un organo privato, nella specie costituito dall’istituto (OMISSIS) s.p.a., svolge nei confronti di propri dipendenti al fine dell’acquisizione di elementi per ricostruire i rapporti con i propri clienti. Attivita’ che trova il proprio fondamento nel contratto collettivo di lavoro del settore bancario e nella regolamentazione dell’attivita’ privata del datore di lavoro e quindi in atti privi di quella forza normativa richiesta dal citato articolo 220 essendo svolta in forza della disciplina di rapporti tra privati ed in particolare tra datore di lavoro e lavoratore dipendente subordinato. Deve pertanto essere stabilito che sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese dal lavoratore dipendente subordinato ad altri dipendenti della stessa azienda anche in assenza di difensore e tese a ricostruire i rapporti con i terzi.
Ne’ tale conclusione appare in alcun modo contrastare con quelle affermazioni giurisprudenziali di questa Corte che hanno stabilito il principio secondo cui e’ causa di inutilizzabilita’ dei risultati probatori la violazione delle disposizioni del codice di procedura penale la cui osservanza, nell’ambito di attivita’ ispettive o di vigilanza e’ prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato (Sez. 3, n. 15372, del 10-2-2010 Rv. 246599; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004, Rv. 230065). I casi presi in considerazione nelle suddette pronunce riguardano infatti il differente potere ispettivo svolto da autorita’ amministrative dotate di potesta’ accertativa nei confronti dei privati ed in particolare le attivita’ di acquisizione di elementi di prova da parte dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Arpa; si tratta con evidenza di attivita’ svolte nell’ambito di un procedimento amministrativo imposto dagli organi competenti per l’accertamento di eventuali violazioni commesse da di privati e non anche di semplici attivita’ di acquisizione di elementi diretti a verificare il rispetto della diligenza da parte del prestatore di lavoro subordinato. Nel caso delle attivita’ svolte dalle predette autorita’ amministrative sussiste, quindi, il presupposto della regolamentazione del procedimento amministrativo da particolari disposizioni di legge sicche’ e’ integrato quel richiamo previsto dall’articolo 220 disp. att. c.p.p. quale presupposto per l’applicazione delle norme del codice di procedura penale che deve valere anche nella fase delle acquisizione delle prove; richiamo non sussistente, per converso, nelle differenti ipotesi di attivita’ ispettive svolte nelle organizzazione aziendali private nei confronti di lavoratori subordinati.
Generico e’ poi il terzo motivo posto che il difetto di spontaneita’ viene asserito senza alcun riferimento specifico e particolare ad atti del procedimento.
2.2 Quanto al motivo con il quale si contesta la logicita’ della motivazione, va ricordato come il vizio di travisamento della prova puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioe’ di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimita’ sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame, non si ravvisa ne’ il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado ne’, tanto meno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha gia’ risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico della ricorrente si caratterizza per la piena coincidenza delle modalita’ di acquisizione illecita di somme di correntisti in danno di soggetti tutti in rapporti con la stessa.
2.3 Quanto alla doglianza in tema di tardivita’ della costituzione di parte civile la stessa e’ inammissibile perche’ manifestamente infondata poiche’, secondo il costante orientamento di questa Corte, la costituzione di parte civile puo’ intervenire, nel giudizio abbreviato, dopo l’emissione dell’ordinanza che lo ha disposto (Sez. 3, n. 27274 del 15/06/2010 Rv. 247933; Sez. 5, n. 33356 del 06/06/2008, Rv. 241391).
2.4 Anche l’ultimo motivo e’ manifestamente infondato posto che il giudice di appello ha adeguatamente motivato circa la non eccessivita’ della pena inflitta facendo corretto riferimento a plurimi aspetti della gravita’ del fatto e dell’intensita’ del dolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre la refusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS) s.p.a. in questo grado che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
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