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La massima

Quando una Onlus, regolarmente costituita ed operante, non dia corso ad alcuna scopo benefico con relative elargizioni di danaro in favore di soggetti bisognosi, ma si occupi unicamente di rimborsare spese asseritamente sostenute dai volontari che vi operano, può configurarsi, a carico dei beneficiari dei rimborsi e degli organismi dirigenti della organizzazione il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe, laddove gli artifizi e raggiri sono costituiti proprio dalla creazione formale dell’associazione e dall’uso di strumenti, quali pettorine e tesserini di “volontario”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE

SENTENZA 2 settembre 2013, n. 35849

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è accusato di avere fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più truffe in danno di un numero imprecisato di soggetti, avvicinati per strada sotto la veste di rappresentanti di una Onlus benefica, e di avere, in tal modo, raccolto contribuzioni in denaro poi lucrate dagli indagati e dagli altri sodali. Per tale ragione, essi sono stati posti agli arresti domiciliari ed il provvedimento cautelare è stato confermato dal Tribunale per il Riesame con le ordinanze qui impugnate.

Per maggior comprensione dei fatti che sottostanno alla misura di cui trattasi, occorre precisare che si sta parlando della costituzione di due associazioni denominate, l’una, ‘Il Sorriso’ e, l’altra, ‘Il Cuore’, entrambe con sede legale in (OMISSIS).

L’indagato e gli altri sodali, operavano in svariate parti d’Italia (spaziando dalla Calabria, alla Sardegna alla Lombardia ed al Lazio) muniti di contrassegni distintivi (tesserini, pettorine ecc), previa comunicazione alle forze dell’ordine locali circa i luoghi nei quali avveniva la raccolta di fondi.

Le indagini sono state svolte mediante intercettazioni telefoniche ed accertamenti di P.G..

2. Motivi del ricorso – Avverso la decisione del Tribunale, gli indagati hanno proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:

1) vizio motivazionale da ravvisare nel fatto che mancano i presupposti per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In primo luogo, la tesi difensiva passa attraverso la evocazione degli elementi distintivi tra la fattispecie associativa e quella concorsuale e si conclude asserendo che, a tutto concedere, nel caso in esame, potrebbero solo rinvenirsi elementi per un concorso di persone nel reato. Peraltro, secondo il ricorrente, la decisione impugnata difetta proprio di spiegazioni circa gli elementi dai quali evincere l’associazione e, comunque, passando in rassegna quelli che, secondo il Tribunale, sarebbero tali, perviene alla conclusione, per ciascuno di essi, che si tratta di motivazioni incongrue, caratterizzate da pregiudizi e, comunque, gli elementi non sono interpretabili univocamente nel senso dell’accusa.

Più nello specifico, si sottolinea che si è al cospetto di due enti giuridici sicuramente esistenti e rispondenti ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle Onlus così come istituite con D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

E del tutto irrilevante – per il ricorrente – che non sia stata fatta una rendicontazione contabile visto che le associazioni sono cessate prima di un anno di vita. Di certo, poi, non può essere possibile affermare che un’associazione è connotata da illiceità per il solo fatto di non avere assolto ad un onere di rendicontazione.

Analogo discorso va fatto per la circostanza – valorizzata dal Tribunale – che tra i due soggetti giuridici creati vi sia ‘continuità’ visto che ciò non equivale a dimostrare la stabilità del vincolo. In ogni caso, si ricorda che l’associazione ‘Il Cuore’ era stata costituita da M.T. mentre quella denominata ‘Il Sorriso’ da Ma.Ar..

Il ricorrente prosegue evidenziando che non può essere certo assunto quale elemento indiziario il fatto che la sede operativa fosse in un posto diverso da quella legale visto che, comunque, la sede operativa reale era a poca distanza (civico 40 della stessa via, ove si trova la palestra Scorpion Health Club) e si tratta del medesimo indirizzo riportato sui volantini e sul materiale pubblicitario distribuito.

Anche il dettaglio della errata indicazione del codice IBAN, secondo il ricorrente, può ricevere una spiegazione diversa da quella ad essa data dai giudici. Infine, a maggior conforto della tesi negativa del fatto di essere al cospetto di un sodalizio criminoso, vi è il rilievo che le indagini hanno evidenziato parità e fungibilità di ruoli tra i partecipanti;

2) carente apparato motivazionale si ravvisa, per il ricorrente, anche nella prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 640 c.p..

Ed infatti, non vi è alcun artificio nel fatto di distribuire opuscoli informativi delle Onlus, o di circolare indossando delle pettorine recanti la scritta ‘volontario’ o simili, visto che ‘si trattava di elementi rappresentativi di una realtà veramente esistente’. Al contrario, l’attività era così tanto alla luce del sole che venivano informate le Forze dell’Ordine di volta in volta ditalchè gli stessi ‘controlli’ da essi svolti erano diretta conseguenza della segnalazione fatta loro proprio dagli indagati.

In buona sostanza, secondo il ricorrente, se scopo dell’indagato e dei suoi amici fosse stato quello di la buona fede altrui, non avrebbero operato tanto ‘allo scoperto’. Del resto, si sottolinea, neppure gli inquirenti sono stati in grado di indicare l’ingiusto profitto e, comunque – si soggiunge – se è vero che la finalità non lucrativa di una Onlus pone il divieto di qualsivoglia distribuzione degli utili, è altresì vero che tale limitazione riguarda, appunto, gli ‘utili’ e non il recupero delle spese (che nella specie esistevano anche solo in termini di viaggi e spostamenti per tutta l’Italia oltre che di predisposizione di materiale divulgativo).

I ricorrenti ricordano, poi, come sia stato dimostrato anche attraverso le – sottovalutate o ignorate – dichiarazioni degli altri indagati, che esisteva realmente un rapporto di debito/credito tra il S. ed il D.S.. Il che spiega le rimesse di denaro fatte dal primo al secondo come pure gli altri bonifici in denaro operati dagli indagati possono trovare agevole spiegazione nel fatto che il D. era il tesoriere.

Infine, si censura come arbitraria e suggestiva la tesi del Tribunale secondo cui elemento indiziante sia il fatto che gli indagati non abbiano opposto alcuna spiegazione circa il reale impiego del denaro raccolto;

3) violazione di legge per erroneità della qualificazione giuridica.

La condotta ascritta all’indagato, infatti, avrebbe potuto, più correttamente essere ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 670 c.p. che, perè, è stata abrogata;

4) vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Si evidenzia, infatti, che la ordinanza impugnata affronta l’argomento con mere clausole di stile e che, comunque, è trascorso un ‘notevole lasso di tempo’ visto che le condotte risalgono ad un arco di tempo compreso tra l'(OMISSIS) ed il (OMISSIS) mentre l’ordinanza cautelare è dell’aprile 2013.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento delle ordinanze impugnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ferme restando le specificazioni che seguiranno, in via generale, deve dirsi fin d’ora che nessun vizio motivazionale si riscontra nella individuazione degli elementi indiziari circa la sussistenza dell’ipotesi associativa e della fattispecie delittuosa di cui all’art. 640 c.p. o, ancor meno, a proposito delle esigenze cautelare (motivi 1), 2) e 4)). Conseguentemente, risulta del tutto destituito di fondamento anche il terzo motivo (concernente la qualificazione giuridica da dare alle condotte).

A ben vedere, infatti, le critiche dei ricorrenti, lungi dall’evidenziare cesure logiche nel percorso argomentativo del Tribunale ovvero la mancata considerazione di elementi rilevanti, si risolvono nella semplice negazione di validità delle tesi sostenute, di volta in volta, dai giudici quasi che la illogicità manifesta si possa identificare nella difformità della decisione assunta rispetto a quella che era nelle aspettative del ricorrente.

Al contempo, altra erroneità nell’approccio difensivo la si riscontra nel fatto di contestare la motivazione sulla base del rilievo che determinati dati si prestano a spiegazioni alternative.

E’, invece, quasi superfluo, rammentare – una volta di più – che la illogicità rilevante ai fini e per gli effetti dell’art. 606 c.p.p., lett. e) è solo quella in cui l’iter argomentativo sia frutto di macroscopica violazione delle normali regole della logica, giuridica e non. In altri termini, come asserito sin ad epoca risalente (sez. 1, 12.5.99, Commisso, rv. 215132) si deve essere in presenza di una ‘frattura logica evidente tra una premessa – o più premesse nel caso di sillogismo – e le conseguenze che se ne traggono’ e, di conseguenza, il giudice di merito, nel compiere l’esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi, si esprime attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale (sez. 5, 16.3.00, Frasca, rv. 215966).

Di certo, però, non ricorre alcun vizio ‘logico’ quando, invece – come avviene nei caso in esame – la critica si sostanzia in una interpretazione, dei dati fattuali, meramente ‘alternativa’ ad altre possibili ovvero nella accusa di ‘apparenza’ della motivazione data dai giudici.

Ed infatti, è apparente solo quella motivazione che risulti avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa ed, in altri termini, il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente.

In realtà, una volta che si passi ad esaminare più nello specifico il provvedimento impugnato, anche alla luce dei rilievi difensivi qui svolti, si constata come, non solo, non vi siano interruzioni del percorso nel ragionamento dei giudici nè asserzioni vuote ed apparenti, ma anche, per contro, come, invece, il vero difetto si annidi nelle deduzioni difensive che – il più delle volte – sono semplicemente reiterative di argomenti già svolti dinanzi al Tribunale per il Riesame (cui tale organo ha bene replicato) ed, in altri casi, si risolvono in una interpretazione dei dati fattuali meramente ‘alternativa’ ad altre possibili. Eventualità, quest’ultima, sicuramente non rilevante visto che non è compito di questa S.C. vagliare la possibilità che la stessa vicenda o il medesimo indizio possano essere suscettibili di ulteriori (eventualmente altrettanto logiche) interpretazioni perchè, nel giudizio di legittimità, è ‘preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’ (Sez. 3, 27.9.06 Rv 234155; v. anche ex multis Sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 2, 11.1.07, Messina, Rv. 235716).

3.1. Il tema della ricorrenza o meno di gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza del delitto di cui all’art. 416 c.p. viene affrontato subito, e bene, dal Tribunale attraverso la evidenziazione del fatto che, pur essendo indubbiamente reali gli enti giuridici costituiti per scopi asseritamente benefici, di fatto, essi costituivano solo un paravento per occultare una organizzazione criminosa di cui sono agevolmente rinvenibili gli elementi costitutivi tipici: pluralità di soggetti (almeno 3) accomunati dalla finalità di realizzare, sia pure con mezzi anche essenziali, un programma criminoso protratto nel tempo con ripartizione di compiti tra gli associati (ex multis, sez. 6, 7.11.11, Papa, rv. 251562). Resta fermo, poi, che è pacifico che, per la sussistenza di tale figura criminosa, sia sufficiente ‘una organizzazione minima’ (ex multis: Sez. 6, 13.12.02, Allegri, Rv. 223417; Sez. 6, 14.2.01, Allegri Rv. 218953).

Ovviamente, un siffatto sodalizio non conosce atti costitutivi formali ed, anzi, considerate le finalità illecite cui è diretto, tende a celarsi dietro paraventi formali dei quali la casistica giurisprudenziale offre una grande varietà di esempi.

Pertanto, il fatto che, nel caso in esame, ricorrano gravi indizi circa il fatto che quella degli indagati e dei loro complici fosse una societas sceleris è stato bene lumeggiato nel provvedimento impugnato attraverso l’elencazione di una lunga serie di indicatori (v. tr. 6 e 7) descritti dalla lettera a) alla lettera j) e vano è lo sforzo ‘parcellizzante’ del difensore.

E’ ben vero, infatti, ad esempio, che, in sè e per sè, la continuità normativa tra i soggetti giuridici creati dagli indagati non è indicativa di stabilità di vincolo così come il fatto di avere una sede di fatto diversa da quella legale non giustifica un giudizio di illiceità dell’ente di cui trattasi, ma – come sempre – la valutazione degli elementi deve avvenire nel loro complesso.

Pertanto, non vi è alcuna illogicità nel ragionamento del Tribunale quando, evidenziata una molteplicità di fattori, conclude nel senso qui contestato.

Per brevità, ciò che qui preme sottolineare è, soprattutto, il punto c), vale a dire, ‘l’assenza di qualunque documentata attività sociale degli organi statutari’ cui si contrappone, per un verso, il mancato versamento di quanto raccolto nel conto corrente intestato a M.T. (presidente dell’associazione ‘il Cuore’) e, per altro verso, una molteplicità di versamenti in favore di D. S. senza che questi ‘ricoprisse alcuna carica nelle due associazioni nè fosse meritevole di elargizioni a titolo di beneficenza’.

Tale ‘anomalia’ non si spiega, infatti, con le mere deduzioni difensive (supportate da documentazione prodotta al Tribunale per il Riesame) che testimoniano le spese che i componenti dell’associazione dovevano sostenere perchè, per contro, è anche logico opinare – come fatto da parte dei giudici di merito – che, a tutto concedere, non è verosimile che un’associazione (rectius due) con dichiarate finalità umanitarie, che ha operato per quasi un anno, abbia avuto solo spese e non sia mai riuscita a versare una somma sia pure minima a titolo di elargizione benefica.

Il tutto, senza tralasciare di osservare che, nè nei provvedimenti impugnati nè nel ricorso viene mai fatta menzione – neanche generica – della categoria di soggetti bisognosi cui i fondi raccolti o da raccogliere avrebbero dovuto essere destinati. Nè si spiega, ad esempio, la ragione di investire formalmente con la carica di presidente una persona totalmente estranea ed indifferente ai dichiarati scopi benefici (v. M.T.) che si era indotta ad accettare quella carica e ad aprire un conto bancario solo dietro la promessa di ottenere un lavoro (peraltro, neppure avuto).

In buona sostanza, se si sommano a tali elementi le ulteriori emergenze investigative tratte dalle intercettazioni e dagli accertamenti di P.G. (di cui si dirà meglio tra breve), è inoppugnabile che la creazione, prima, dell’associazione ‘Il Sorriso’ e, poi, di quella denominata ‘Il Cuore’ -succedutesi senza soluzione di continuità e rappresentate operativamente sempre dai medesimi soggetti (gli odierni indagati e gli altri sodali) impegnati nelle medesime attività di raccolta fondi (nei termini e nei modi ‘fotografati’ dalle intercettazioni) – appare, almeno allo stato della presente fase di indagini preliminari, ben lungi dal perseguire finalità umanitarie.

A tale stregua, lo stesso fatto che, nel volantino divulgato tra il pubblico, fosse riportato un codice IBAN (destinato ad ipotetici bonifici) che però era errato trova un’agevole spiegazione logica in quella fornita dal Tribunale, vale a dire: ‘da un lato in tal modo era impedita la ricezione di bonifici ‘tracciabili’ e, dall’altro si conferiva credibilità ai singoli sodali che si dedicavano alla più lucrosa ed immediata attività di raccolta di denaro in contanti’.

Nè vale la replica del difensore secondo cui si tratterebbe di una paradossale ed arbitraria deduzione priva di supporto perchè, ripetesi, è una spiegazione logica di un dato di fatto, coerente con l’intero contesto ed, in questa sede, tanto basta per rendere la motivazione inoppugnabile.

3.2. La completezza e coerenza dell’intero provvedimento impugnato si confermano anche nell’illustrazione e commento degli altri elementi indiziari acquisiti attraverso le intercettazioni telefoniche delle quali vengono riportati ampi stralci soprattutto con riguardo alle posizioni dei presenti ricorrenti e che sono, di per sè sole, assolutamente chiare nell’evidenziare lo ‘stile’ e l’approccio’ degli odierni indagati e dei loro complici a quella che avrebbe dovuto essere un’attività umanitaria.

Invece, scorrendo ampi stralci di tali conversazioni presenti nel provvedimento impugnato, si rimane colpiti dal fatto che, per il linguaggio usato ed i toni (questi ultimi, intuibili anche dalle semplici trascrizioni) per la rozzezza che li caratterizza, appaiono improntati a scopi prettamente opportunistici. Ad esempio, l’attività di raccolta viene denominata ‘lavoro’, ‘fatica’ (all. 17 f. 11, all. 30 f. 13 all. 64 f. 18), il denaro (che, peraltro, risulta essere l’oggetto di maggiore attenzione) viene quantificato con linguaggio simbolico ‘pezzi’ – all. 30 e 40 tr. 13 e 15 ord.) e l’insieme delle conversazioni evidenzia un frenetico attivarsi dei sodali (irrilevante essendo la sottolineata fungibilità dei ruoli) che giungono a portarsi in varie – e lontane – parti d’Italia (dalla Sardegna alla Lombardia) pur provenendo dalla Calabria ed a dispetto del fatto che – a detta della difesa – le spese erano così elevate da dover giustificare la mancanza di qualsivoglia versamento per gli scopi dichiarati dell’ente. Sembrerebbe, invece, logico osservare che, se veramente questi ultimi fossero stati gli obiettivi da perseguire, sarebbe stato più sensato recarsi in posti più vicini e spendere meno, pur di realizzare qualche profitto a favore di chi aveva bisogno.

Il fatto, poi, che l’associazione e gli associati operassero alla luce del sole al punto da avere costituito un ente realmente esistente con recapito rintracciabile ed esporsi con pettorine e volantini che agevolmente avrebbero ricondotto ai soggetti che vi operavano (e che, altresì, avvertivano anche il commissariato dei posti nei quali si sarebbero recati a fare la raccolta di fondi) sono certamente elementi utilizzabili dalla difesa per sostenere l’assenza di fini illeciti ma ben possono al contempo – come fatto nel provvedimento impugnato – essere valorizzati nel senso opposto, come indicatori di artifici molto abili e (proprio perchè apparentemente veri) ancor più subdoli per indurre in errore i destinatari.

Di certo, se si fosse stati al cospetto di un ente inesistente con indicazioni e recapiti fittizi, una volta scoperta l’attività, sarebbe stato molto più arduo negarne la fittizietà.

E’, quindi, indubbio che, di per sè stesso, il fatto di girare con una pettorina recante la dicitura ‘volontario’ e distribuire depliants o volantini che illustrano finalità benefiche di un ente che esiste veramente non sono artifici ma essi lo divengono nel momento in cui, come sembra essere nella specie, le acquisizioni investigative non hanno raggiunto alcuna prova (o inizio di prova) circa la effettività della destinazione dei soldi a fini umanitari.

Al contrario, come detto, questi soldi sicuramente sono andati a soggetto diverso ed estraneo all’ente (a nulla rilevando la prova di un rapporto di debito tra il S.S. e D.S., unico beneficiario accertato dei soldi perchè, anche volendo, ciò dimostrerebbe una volta di più l’uso distorto fatto dagli indagati del denaro raccolto).

Nulla da eccepire, quindi, anche sui giusti rilievi contenuti a riguardo nell’ordinanza impugnata (v. primo periodo f. 27 ovvero, f. 30, circa la irrilevanza della comunicazione alle forze dell’ordine).

Ugualmente, non è censurabile la considerazione svolta dai giudici (f. 30) nel commentare le dichiarazioni rese dagli indagati e l’assenza, in esse, di qualsivoglia indicazione circa la possibilità di spiegare i fatti loro ascritti in modo diverso – ed eventualmente lecito – rispetto alla opposta contestazione mossa. Nuovamente, la difesa censura una valutazione -legittimamente e logicamente svolta da parte del giudice di merito – di un dato procedurale obiettivo e la bolla di illogicità solo perchè sostiene un punto di vista diverso.

Irrilevanti sono, poi, le obiezioni difensive circa la mancata prova dell”ingiusto profitto’, essendosi già richiamata l’attenzione sui certi bonifici a favore del D.S. e dovendosi, comunque, ricordare che ci si trova ancora in fase di indagini preliminari.

In sintesi, può concludersi che le ordinanze impugnate, lungi dal risultare illogiche e/o apparentemente motivate, si segnalano invece per puntualità anche nella differenziazione della descrizione del bagaglio indiziario visto che esse, sebbene sovrapponibili per le parti comuni, si differenziano, verso la fine, nella descrizione del bagaglio indiziario che caratterizza ciascuna posizione (di S. S. – v. ff. 28 e ss. ord. n. 417 – e di S.G. – v. ff. 28 e ss. ord. n. 418).

In buona sostanza, può affermarsi Che – sebbene non fosse neppure necessario soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti (Sez. 5, 17.4.00, Garasto, Rv. 216367) – nella specie, le ordinanze impugnate sono dettagliate e complete.

3.3. Per le considerazioni che precedono, come anticipato inizialmente, è del tutto destituita di fondamento la tesi difensiva di trovarsi al cospetto di una fattispecie concreta sussumibile solo in una previsione normativa non più esistente, quella dell’art. 670 c.p..

3.4. Venendo, infine, al tema delle esigenze cautelari, nuovamente deve constatarsi la inattaccabilità delle ordinanze impugnate.

Ed infatti, non è, innanzitutto, esatto sostenere che sia trascorso un ‘notevole’ lasso di tempo tra la commissione dei reati ipotizzati e la emissione della misura cautelare qui in discussione; il concetto stesso di ‘notevole’ è improprio considerando che si sta parlando di meno di un anno. In ogni caso, è del tutto noto l’orientamento di questa S.C. a proposito della, molto relativa, rilevanza del fattore tempo in rapporto alla attualità delle esigenze cautelari ed, ancora una volta, il Tribunale risulta replicare in modo appropriato quando evoca (f. 31) un significativo precedente giurisprudenziale di questa terza sezione (n. 2156/98) nel quale si afferma che attualità e concretezza delle esigenze cautelari non vanno concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte incriminate.

Il pericolo di reitera è bene motivato, quindi, con il richiamo ai numerosi precedenti di giurisprudenza secondo i quali la pericolosità di un soggetto ben può essere desunta dalle specifiche modalità dei fatti e dalla personalità. Per quel che concerne S.S., in particolare, è giusta la sottolineatura del fatto che egli, pur incensurato, ha pendenze per fatti di droga tant’è che è stata disposta nei suoi confronti una misura custodiale in carcere per tale diverso titolo. Pertanto, se è pur vero, come dice il gravame, che al S.S. non sono state mosse altre contestazioni del medesimo tipo è anche vero che egli ne ha avuta una, per un reato diverso, che, però, sicuramente depone male nel giudizio sulla sua personalità.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 c.p.p. e ss. rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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