Suprema Corte di Cassazione
Sezione feriale
sentenza del 12 settembre 2012, n. 35011

…omissis…

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte si è più volte espressa nel senso che il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte (Sez. 5^, 20 gennaio 2010, dep. 21 maggio 2010, n. 19453; Sez. 17 ottobre 2005 dep. dep. 30 novembre 2005, n. 43389).

In applicazione di tale principio, tenuto conto che B. era amico della persona offesa e frequentasse la sua abitazione nonchè che l’assegno fu negoziato per l’acquisto di un orologio pochi giorni dopo la sottrazione e, circostanza decisiva, fu protestato per essere privo di provvista, è da ritenere che B. sia stato l’autore del furto, commesso in epoca anteriore e prossima alla sua negoziazione avvenuta il 12 agosto 2002.

Non risultando elementi che possano configurare circostanze aggravanti, deve ritenersi che sia decorso il tempo di prescrizione del reato di furto (punito con pena massima di sei anni), in applicazione della disciplina introdotta con la novella del 2005, tenuto conto che la condanna in primo grado è del 13 luglio 2010, in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione.

Il tempo “necessario a prescrivere” il reato è quello previsto dall’art. 157 c.p.p., nel testo modificato dalla novella 2005 e ciò comporta che “il reato è estinto per prescrizione” qualora sia “decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale” e, “se si tratta di delitti”, comunque un tempo non inferiore a sei anni, ancorchè puniti con pena inferiore (Sez. un., 29 ottobre 2009, dep. 10 dicembre 2009, n. 47008).

Il delitto di furto, punito con la pena massima di sei anni, è stato consumato in epoca anteriore e prossima al 12 agosto 2002 e tale è il dies a quo di decorrenza dei sei anni; in tal modo, il tempo di prescrizione sarebbe dovuto scadere nell’agosto 2008.

Sennonchè, vi è stata l’interruzione del corso della prescrizione e ciò ha comportato, a norma dell’art. 160, comma 1, e art. 161 c.p., l’aumento di un quarto. Per effetto di tale aumento, il tempo complessivo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi e la nuova scadenza va così fissata il febbraio 2010.

Dall’esame degli atti processuali trasmessi, risultano sospensioni non computabili nel tempo di prescrizione per la durata di sessanta giorni.

Nonostante l’interruzione del corso della prescrizione, per il cui effetto il periodo ordinario è aumentato a sette anni e sei mesi e la sospensione per ulteriori sessanta giorni, il delitto di furto si è, comunque, estinto per prescrizione il 30 aprile 2010 e, cioè, in epoca anteriore alla sentenza d’appello, pronunciata il 7 ottobre 2011.
2.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè, qualificato il fatto come furto non aggravato, il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come furto (art. 624 c.p.), annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

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