Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale

sentenza 1 settembre 2014, n. 36509

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. CARRELLI P.D.M. R.M. – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinand – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/11/2013 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29/11/2013, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara del 16/11/2010, con la quale (OMISSIS) era stata condannata alla pena di giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato alla stessa ascritto di cui all’articolo 646 c.p..
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in punto di riconosciuta responsabilita’ dell’imputata per il reato alla stessa ascritto ed in punto di trattamento sanzionatolo.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. motivazione contraddittoria, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento alle argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale per respingere le deduzioni difensive.
2.2. violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 129 c.p.p., per essere il reato estinto per prescrizione gia’ alla data della pronuncia da parte della Corte d’Appello, dovendosi tener conto che il momento ultimo di consumazione del reato deve essere fissato alla data della dichiarazione di fallimento, cioe’ il 30/9/2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, non risultando manifestamente infondato, deve essere accolto sulla base del secondo motivo proposto, in quanto il reato e’ estinto per intervenuta prescrizione, non emergendo dagli atti cause di proscioglimento dell’imputata, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p.. Segnatamente il reato deve considerarsi consumato necessariamente in data antecedente al 30/9/2005, data nella quale la ditta (OMISSIS) s.r.l., di cui l’attuale ricorrente era amministratrice, veniva dichiarata fallita. Infatti il delitto di appropriazione indebita e’ un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioe’ nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volonta’ espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 29451 del 17/05/2013, Rv. 257232); nel caso di specie, deve ritenersi che la consumazione sia avvenuta nel momento in cui l’imputata non ha messo a disposizione del curatore fallimentare i mobili di proprieta’ della ditta (OMISSIS) detenuti dalla stessa in conto deposito nella sua qualita’ amministratrice della societa’. A nulla rileva, invece, ai fini della consumazione del reato la diversa data dell’agosto 2006, evidentemente scaturita dall’epoca della missiva inviata dal (OMISSIS) alla (OMISSIS), con la quale il primo aveva chiesto all’imputata la restituzione dei mobili, essendo, appunto, nel frattempo intervenuta la dichiarazione di fallimento.
Pertanto, prendendo in considerazione la suddetta data del 30/9/2005, come data ultima di consumazione del reato, il termine massimo di prescrizione di cui all’articolo 157 c.p.p. e ss., era gia’ maturato alla data della sentenza della Corte d’Appello, intervenuta il 29/11/2013, tenuto anche conto del periodo di sospensione del giudizio di primo grado di sette mesi e giorni 2 (prescrizione maturata il 1/11/2013).
Di conseguenza la sentenza deve essere annullata senza rinvio, ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera a).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per intervenuta prescrizione.

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