L’estinzione di una società determinata dall’avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell’interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 6 aprile 2018, n. 8582.

L’estinzione di una società determinata dall’avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell’interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all’estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente estinto, e quelli destinati all’estinzione; sia, soprattutto, perché l’instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata.

Sentenza 6 aprile 2018, n. 8582
Data udienza 12 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7789/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., rappresentata da (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio Legale e Tributario DSG, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1323/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) srl, in qualita’ di obbligata principale, e i sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di fideiussori, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la (OMISSIS) spa, al fine di ottenere, dichiarata la nullita’ di un contratto di conto corrente – in particolare della clausola di determinazione degli interessi e di quella che consentiva la capitalizzazione trimestrale dei medesimi – ed accertato il reale saldo contabile del predetto conto, la condanna della banca alla restituzione delle cambiali precedentemente sottoscritte dalla societa’ e dai fideiussori, a causa di inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della banca, ed al pagamento di quanto indebitamente riscosso. I fideiussori chiedevano dichiararsi nulle le fideiussioni prestate a favore della banca, per violazione della L. n. 154 del 1992. La (OMISSIS) spa, costituitasi in qualita’ di procuratrice e mandataria con rappresentanza di (OMISSIS) spa, contestava le domande attoree e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il pagamento in solido, dalla societa’ e dai fideiussori, della somma di Euro 35.789,67, a titolo di saldo debitore del conto corrente, oltre ad interessi e spese di giudizio.

Il Tribunale di Catania respingeva le domande attoree, per carenza di prova sull’esistenza del credito vantato e validita’ delle fideiussioni, e, accolta la domanda riconvenzionale della banca convenuta, ritenendo che la determinazione del credito potesse essere compiuta sulla base di una presunto riconoscimento di debito che la societa’ aveva effettuato con una scrittura privata, condannava la societa’ ed i fideiussori al pagamento di Euro 21.691,00.

Avverso tale pronuncia, proponevano gravame, in via principale, a (OMISSIS) srl in liquidazione ed i fideiussori, chiedendone la riforma integrale, ed, in via incidentale, la (OMISSIS) spa; quest’ultima, premettendo la cessione alla (OMISSIS) srl, di cui si dichiarava procuratrice, delle posizioni della (OMISSIS) spa, chiedeva la condanna della societa’ e dei fideiussori al pagamento di Euro 35.798,67, a fronte di quanto accertato dal gudice di primo grado. La Corte d’appello di Catania, sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed espletata consulenza tecnico-contabile, con sentenza non definitiva, rigettava l’appello incidentale di (OMISSIS) spa ed, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarata la nullita’ delle clausole relative alla determinazione degli interessi in misura extralegale ed alla capitalizzazione trimestrale, condannava l’appellata (OMISSIS) alla restituzione di due vaglia cambiari, emessi contestualmente alla stipula della scrittura privata, disponendo i rinnovo della espletata consulenza tecnico contabile.

Nelle more del giudizio d’appello, la (OMISSIS) rilevava che la societa’ appellante era “cessata” e che la causa non poteva proseguire nei confronti dei fideiussori, i quali non avevano dimostrato di avere pagato in nome e per conto della debitrice principale. Con comparsa di costituzione volontaria, intervenivano in giudizio i sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Grazia (OMISSIS) e (OMISSIS), quali ex soci della (OMISSIS) srl, deducendo che quest’ultima era stata cancellata d’ufficio, ex articolo 2490 c.c., nel 2010, dal Registro delle Imprese e che, per effetto della intervenuta estinzione della societa’, i singoli soci erano legittimati a succedere, in ragione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nei diritti della predetta societa’ estinta. L’appellata (OMISSIS) spa chiedeva l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 299 c.p.c., per effetto dell’intervenuta perdita della capacita’ ad agire della (OMISSIS) srl, non potendo la causa proseguire nei confronti degli ex soci, privi di legittimazione processuale e sostanziale.

La Corte d’appello, con ordinanza del 2013, ritenuto validamente costituito il contraddittorio, respingeva la richiesta di interruzione del processo, essendo i legittimi contraddittori tutti presenti in causa, da un lato, la Banca creditrice/debitrice, appellante incidentale ed appellata, e, dall’altro lato, gli ex soci, appellanti principali ed appellati, legittimati a succedere nelle posizioni debitorie, nei limiti della responsabilita’ della societa’ di capitali prescelta, e nei diritti di credito, ancora sub judice.

La stessa Corte d’appello, con sentenza n. 1323 del 2014, in totale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il gravame proposto da (OMISSIS) s.r.l. e proseguito dai suoi soci, contro (OMISSIS) s.p.a, condannando quest’ultima al pagamento, di Euro 33.776,54 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto dalla societa’ a (OMISSIS) s.p.a., per interessi ultralegali ed anatocistici, maturati sul conto corrente intrattenuto dalla societa’ medesima presso la banca.

Avverso tale pronuncia, (OMISSIS) s.p.a propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. Gli ex soci della (OMISSIS) srl resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 2495 c.c., per avere i giudici della Corte d’appello di Catania riconosciuto, in capo ai singoli soci, il diritto di proseguire il giudizio e di usufruire dei relativi sviluppi, in assoluta carenza di interesse ad agire in capo ai medesimi, ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., poiche’ le mere pretese ed i diritti di credito non ancora liquidi costituiscono situazioni giuridiche non trasmissibili, in ipotesi di cancellazione della societa’ dal R.I., ai soci, qualora il liquidatore non abbia esercitato o coltivato un’apposita azione giudiziaria, senza inserire tale pretesa creditoria nel bilancio di liquidazione, dovendosi interpretare tale comportamento come una rinuncia implicita al credito in contestazione.

2. Il motivo non e’ fondato. Le Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 6070/13, 6071/13 e 6072/13, hanno precisato che, a seguito dell’estinzione della societa’, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (e la disposizione non puo’, secondo la Corte, non essere estesa anche alle societa’ di persone, determinandosi, dall’entrata in vigore della Novella del 2003, l’estinzione della societa’ di capitali e la presunzione di estinzione della societa’ di persone, salva prova contraria), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci de; diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia (”a) l’obbligazione della societa’ – “il medesimo debito che faceva capo alla societa’” – non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato, a favore di una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo”). In sostanza, laddove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di merito, i soci, successori della societa’, subentrano nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cass., S.U., n. 6070/2013) – la cui estinzione e’ equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. – in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale, in quanto la morte di una parte, nel corso del giudizio di primo grado, determina la trasmissione della sua legittimazione processuale, attiva e passiva, agli eredi, litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicche’ in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi.

Vero che, con riguardo ad ipotesi di cancellazione volontaria di una societa’ dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla societa’ medesima, questa Corte ha, piu’ volte, avuto modo di affermare che deve presumersi che la societa’ “abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorche’ incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della societa’; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, sicche’ i soci della societa’ estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa”(Cass. nn. 23269/2016, 15782/2016, 25974/2015, 21517/2015).

Tuttavia, nella specie, va considerato, da un lato, che il liquidatore della societa’ aveva coltivato l’azione giudiziaria volta a sentire accertare la pretesa creditoria vantata nei confronti della banca (ponendo dunque in essere proprio quella “attivita’ ulteriore da parte del liquidatore” menzionata dalle Sezioni unite del 2013) e, dall’altro lato, che si verte in ipotesi non di cancellazione volontaria della societa’, ma di cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 2490 c.c., u.c., per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, in fase di liquidazione. Non emergeva pertanto una inequivoca volonta’ abdicativa della societa’, non avendo la stessa posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quella azione, facendo cosi’ venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (cfr. Cass: S.U. 6070 e 6072/2013; Cass. 16758/2010 e Cass. 23269/2016; Cass. 21517/2016, ove, in fattispecie simile alla presente, si e’ affermato che “la estinzione di una societa’ determinata dall’avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell’interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: cio’ sia per la difficolta’ di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all’estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente estinto, e quelli destinati all’estinzione; sia, soprattutto, perche’ l’instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la societa’ avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata”).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonche’ rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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