Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, e’ reato solo eventualmente permanente, che si puo’ consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16677.

Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, e’ reato solo eventualmente permanente, che si puo’ consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.
Ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dal ricordato articolo 659 c.p. e’ necessario che i lamentati rumori abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo – per la loro intensita’ e per la ubicazione spaziale della loro fonte – per una potenziale pluralita’ indeterminata di persone, sebbene non sia poi necessaria la dimostrazione che poi tutte costoro siano state effettivamente disturbate.

Sentenza 16 aprile 2018, n. 16677
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 187/2016 del Tribunale di Benevento del 29 gennaio 2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Benevento, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 29 gennaio 2016 il Tribunale di Benevento – dichiarata la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 659 c.p., per avere, in qualita’ di proprietaria di tre cani, lasciato i medesimi nella notte fra il (OMISSIS) da soli nel terrazzo dell’appartamento da lei abitato, per non averne impedito il latrare e per avere, pertanto, disturbato il riposo dei condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) – la ha condannata alla pena di giustizia.

Ha interposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), assistita dal suo legale di fiducia, affidando le sue lagnanze ad un solo motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale ritenuto integrato il reato in questione sebbene il preteso disturbo fosse stato circoscritto solo ad un isolato episodio durato poche ore e senza che sia stato verificato il fatto che lo stesso abbia avuto la idoneita’ a ledere non solamente i due denunzianti ma un vasto ed indeterminato numero di persone, come impone la ratio della disposizione violata, posta a tutela della quiete pubblica e non di uno specifico interesse personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato, nei limiti di cui in motivazione e con le conseguenze ivi indicate.

Osserva, infatti, il Collegio come, per un verso, non possa ritenersi fondata la censura, riconducibile alla categoria normativa della violazione di legge, svolta da parte ricorrente avverso la impugnata sentenza ed avente ad oggetto la pretesa non configurabilita’ del reato in contestazione stante la episodicita’ della condotta di omesso controllo posta in essere dalla (OMISSIS), la quale in una sola occasione, in particolare appunto nella notte fra il (OMISSIS), avrebbe omesso di adeguatamente custodire i tre cani di sua proprieta’, i quali, lasciati da soli nel terrazzo dell’appartamento della imputata ubicato all’interno di un edificio condominiale, avrebbero abbaiato per buona parte della notte stessa impedendo, coi loro latrati il riposo e la quiete di (OMISSIS) e di (OMISSIS), abitanti di un appartamento limitrofo a quello della imputata.

Invero, come anche in tempi relativamente recenti e’ stato confermato da questa Corte, con un orientamento che tuttora appare da condividere e da seguire, il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, e’ reato solo eventualmente permanente, che si puo’ consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 25 febbraio 2015, n. 8351).

Nel caso in questione, in linea di principio, la attitudine dei fatti verificatisi ad arrecare un effettivo ed apprezzabile disturbo al bene-interesse tutelato dalla norma in questione, cioe’ la quiete pubblica, e’ ravvisabile, pur nella unicita’ dell’episodio di disturbo, nel fatto che lo stesso si sia protratto per un non trascurabile lasso di tempo; il Tribunale evidenzia, infatti, come i cani lasciati dalla (OMISSIS) da soli in un balcone, ovviamente esterno alla parte chiusa dell’appartamento della medesima – abbiano latrato con continuita’ per buona parte della notte.

In tal modo e’ stato evidenziato dal giudice del merito come, pur nella sua unicita’ materiale, il fatto sia stato caratterizzato da una sua complessita’ strutturale (non si e’, in altre parole, trattato della emissione di uno i comunque di pochi lattati da parte dei cani in discorso ma di un fenomeno che, pur nella sua unita’ fenomenica, si e’ manifestato attraverso una pluralita’ di singoli episodi lungo un tempo non brevissimo), tale da comportare, si ripete in linea di principio, la messa in pericolo del bene interesse tutelato dalla norma in ipotesi violata.

Per altro verso, osserva, la Corte, come nel caso di specie il giudice di primo grado non abbia svolto una adeguata indagine ai fini della verifica del fatto che, sia pure in termini di mera potenzialita’, la messa in pericolo del ricordato bene interesse vi sia stata.

Posto, infatti, che ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dal ricordato articolo 659 c.p. e’ necessario che i lamentati rumori abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo – per la loro intensita’ e per la ubicazione spaziale della loro fonte – per una potenziale pluralita’ indeterminata di persone, sebbene non sia poi necessaria la dimostrazione che poi tutte costoro siano state effettivamente disturbate (Corte di cassazione, Sezione 1 penale, 4 febbraio 2000, n. 1394), il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare – onde fornire la dimostrazione di quanto sopra, dimostrazione resa necessaria dal fatto che in realta’ la lamentela in ordine alla presenza dei rumori in questione era pervenuta esclusivamente da due soggetti, entrambi abitanti nell’appartamento immediatamente confinante con quello della (OMISSIS) e non anche da altri individui – in ordine alla intensita’ di tali rumori ed alla situazione antropica del luogo ove gli stessi sono stati emessi, al fine di verificare, ancorche’ sulla base di dati di tipo logico (e non anche necessariamente storico), l’esistenza di elementi atti a giustificare, sulla base del principio del libero convincimento del giudice, la sussistenza della predetta attitudine.

Nel caso in questione il Tribunale non ha fornito alcuno di tali elementi, fra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi, per rimanere entro i confini tipologici del caso di specie, la razza e la conseguente presumibile stazza delle bestie in questione, dati attraverso i quale e’ lecito desumere la intensita’, la ripetitivita’ e la tipologia del verso dalle stesse emesse; la situazione abitativa dei luoghi ove il fatto si e’ verificato, essendo evidente che una zona caratterizzata da numerosi insediamenti abitativi appare piu’ soggetta alla efficacia del disturbo sonoro arrecato rispetto ad una zona in cui vi e’ una ridotta incidenza di persone residenti; l’esistenza di ulteriori, periodiche o continue, fonti sonore di disturbo, tali da elidere la valenza molestatrice di quelle oggetto della imputazione.

La assenza di tali elementi di verifica – nel caso di specie il Tribunale ha, infatti, solo dato atto delle lamentele dei due vicini di casa della imputata, costituitisi parti civili senza dare atto della esistenza di alcun altro elemento di giudizio – rende quanto meno inadeguata la indagine volta ad accertare la sussistenza o meno del reato di cui in epigrafe.

Il lungo tempo trascorso rispetto alla ipotizzata verificazione dei fatti, risalenti, come detto, all’agosto del 2011, rende non necessario l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini penali, dovendo rilevarsi, comunque, in assenza di elementi che possano condurre immediatamente ad una assoluzione della imputata con formula di merito, l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.

Va, viceversa, disposta, tenuto conto della costituzione di parte civile di (OMISSIS) e di (OMISSIS), soggetti ritenuti danneggiati dal reato, il rinvio del presente giudizio, ai soli fini civili, di fronte al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

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