Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 14 aprile 2014 n. 16207. Promettere del denaro ad un minorenne per ottenerne i favori sessuali non integra il reato di induzione alla prostituzione, previsto dal primo comma dell'600-bis del codice penale, ma quello meno grave indicato al comma seguente, applicabile a tutti i casi in cui il rapporto sia consumato «esclusivamente» dal promittente
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