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– che il ricorso per regolamento di competenza deve ritenersi fondato quanto alla dedotta errata applicazione dell’articolo 22 c.c., comma 1, n. 1) (che radica avanti il Giudice del luogo in cui si e’ aperta la successione la competenza per le cause aventi ad oggetto la “petitio hereditatis” e quelle tra coeredi fino alla divisione).
Dall’atto di citazione, notificato il 18.1.2017 (le cui conclusioni sono state interamente trascritte anche nel ricorso ex articolo 47 c.p.c.) emerge che (OMISSIS) oltre a denunciare di aver subito danni a causa delle condotte illecite ascritte al coerede (OMISSIS) ed al coniuge di quello (OMISSIS), qualificate come fatti penalmente rilevanti (appropriazione indebita o truffa, realizzate con il prelievo dal conto corrente intestato alla de cuius – sul quale (OMISSIS) era delegato ad operare – di somme di esclusiva pertinenza dell’intestataria, deceduta qualche giorno dopo), richiedendo la condanna al risarcimento dei danni, ha chiesto altresi’ al Tribunale di Chieti di accertare e dichiarare che la predetta somma appartiene all’asse ereditario”. La ricorrente sostiene che tale richiesta dovrebbe intendersi non come esercizio dell’azione di petizione ereditaria, ma come mera allegazione della qualita’ di coerede in funzione esclusivamente della dimostrazione della legittimazione ad agire ex articolo 2043 c.c. quale soggetto danneggiato, essendo stata svolta l’azione risarcitoria anche nei confronti della (OMISSIS) che non rivestiva la qualita’ di coerede.
Osserva il Collegio che non e’ dirimente, al riguardo, la circostanza che la convenuta (OMISSIS) – coniuge del coerede (OMISSIS) -, e’ soggetto estraneo alla successione ereditaria, atteso che l’azione di restituzione ex articolo 533 c.c. puo’ essere esperita nei confronti di “chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari” e dunque anche nei confronti di soggetti privi della qualita’ di coerede o non chiamati a succedere. Ne’ potrebbe comunque rilevarsi decisivo – ai fini della risoluzione della questione di competenza territoriale – quando anche si ipotizzasse una autonoma azione risarcitoria ex articolo 2043 c.c. nei confronti del terzo non coerede, rispetto a quella di “petitio hereditatis” promossa nei confronti del coerede (OMISSIS), in quanto le modifiche alla competenza determinate dal “cumulo soggettivo” delle cause proposte nei confronti di diverse parti ex articolo 33 c.p.c. opera esclusivamente in relazione ai fori generali delle persone fisiche e giuridiche e non anche in relazione ai fori speciali esclusivi, qual e’ quello dell’articolo 22 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007).
Ne’ assume rilievo la mancata contestazione da parte dei convenuti della qualita’ di coerede dell’attrice (risolvendosi tale non contestazione semplicemente in una “relevatio ad onere probandi” a favore di colui che agisce con azione di restituzione ex articolo 533 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1074 del 16/01/2009).
Dirimente invece, a risolvere la questione con l’affermazione della competenza del Giudice del tribunale Ordinario di Chieti -Sezione distaccata di Ortona, e’ il fatto materiale allegato come costitutivo delle domande, secondo cui la condotta asseritamente illecita consistita nel prelievo delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla “de cuius”, si era realizzata anteriormente alla apertura della successione e dunque, al momento del decesso, gli importi prelevati non essendo ricompresi nell’asse ereditario, non possono considerarsi beni ereditari, i quali soltanto legittimano l’esperimento della “petitio hereditatis”.
Ed infatti, come da ultimo ancora ribadito da questa Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011, “cio’ che l’erede puo’ reclamare con l’hereditatis petitio – azione nella quale l’erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo – sono i beni nei quali egli e’ succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l’azione non puo’ essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l’ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilita’, non gia’ a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensi’ in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939)…”.
– deve dunque affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, avanti il quale la causa dovra’ essere riassunta nel termine previsto dall’articolo 50 c.p.c. e che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione distaccata di Ortona avanti il quale la causa dovra’ essere riassunta nel termine di legge.
Spese rimesse.
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