aggressione cane

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 21 gennaio 2013, n. 3124

Ritenuto in fatto

1. – Z.S. e B.R. sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo, per rispondere del delitto di lesioni colpose in pregiudizio della minore C.E., aggredita e morsicata da un cane pastore maremmano adulto mentre si trovava presso l’agriturismo “Il Felicito”, del quale la Z. era legale rappresentante. L’animale era di proprietà di C.L., che l’aveva affidato al padre, C.L., che l’aveva lasciato presso un maneggio ove lavorava il B. che, all’insaputa del C., avendo iniziato a lavorare presso detto agriturismo, l’aveva portato con sé.

Secondo l’accusa, la Z., quale titolare dell’azienda agrituristica “Il Felicito”, ed il B., quale possessore e custode del cane, collocato, con il consenso della stessa Z., presso detta azienda, per negligenza, imprudenza ed imperizia, per avere entrambi omesso di esercitare sull’animale la necessaria vigilanza al fine di evitare pregiudizi a terzi, avendolo lasciato libero e privo di museruola sui terreni dell’azienda, avevano cagionato gravi lesioni alla piccola C., che si trovava presso l’azienda per una lezione di equitazione e che è stata azzannata al capo.

2. – Con sentenza del 19 settembre 2008, il tribunale ha assolto ambedue gli imputati: la Z., per non avere commesso il fatto, il B., perché il fatto non costituisce reato, avendo il primo giudice ritenuto che le risultanze istruttorie non avessero evidenziato, oltre ogni ragionevole dubbio, la fondatezza della tesi accusatoria.

In particolare, con riguardo alla posizione della Z., lo stesso giudice ha ritenuto che la condotta della donna, che aveva predisposto dei recinti per i cani ed aveva impartito ai dipendenti l’ordine di tenerli al loro interno, ovvero legati alla catena o al guinzaglio, portava ad escludere la sussistenza di un concorso causale della stessa nella determinazione dell’evento.

3. – Su appello proposto dalle parti civili C.R. e P.G., genitori ed esercenti la potestà genitoriale sulla persona offesa, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2010, ha ritenuto la responsabilità degli ex imputati per i fatti agli stessi contestati e li ha condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile C.E., alla quale ha assegnato una provvisionale di 25.000,00 euro.

La corte territoriale, per quanto riguarda la Z., ha anzitutto rilevato che costei era perfettamente a conoscenza dell’abitudine del B. di lasciare il cane libero di circolare, avendo ella stessa ammesso di avere più volte ripreso il dipendente per tale atteggiamento; ha altresì sostenuto che lo stesso marito e collaboratore della donna, V.M., aveva ammesso di avere visto il cane, almeno in due o tre occasioni prima del fatto, circolare liberamente. Circostanza, quest’ultima, confermata da diversi testimoni, che avevano dichiarato di avere visto l’animale vagare in libertà anche nella zona del ristorante, mentre altri avevano riferito di avere notato il cane legato ad una catena lunga circa un metro e mezzo.

Con riferimento al giorno dell’aggressione, il giudice del gravame ha ricordato le dichiarazioni di un testimone che, attirato dalle urla, aveva avuto modo di notare l’animale, con guinzaglio e catena, essere strattonato dal B., pur non essendo stato in grado di precisare se la catena fosse stata o meno ancorata a qualcosa. La madre della piccola E., poi, aveva riferito di avere visto il cane correre libero ed avventarsi sulla figlia che aveva accennato ad una carezza; la donna aveva anche precisato che l’animale solitamente era libero e tranquillo, tanto che in altre occasioni la bambina aveva giocato con lui, e che lo stesso si trovava nell’agriturismo da 20/30 giorni.

Alla stregua delle emergenze probatorie in atti, la corte territoriale ha ritenuto che, libero o legato ad una catena che non ne impediva i movimenti, il cane, di notevole taglia, collocato in un luogo ove era prevedibile il transito di persone anche estranee all’azienda, costituiva comunque un pericolo per quanti si trovassero a circolare nei pressi; e che di quella non rassicurante presenza non si era adeguatamente interessata la Z. che, quale titolare della struttura, aveva l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per impedire che l’animale potesse arrecare pregiudizio a chiunque si trovasse all’interno dell’azienda, nonché di verificare che le direttive dalla stessa impartite fossero rispettate.

4. – Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione Z.S., che deduce:

a) Violazione di legge, in particolare dell’art. 40 cod. pen., anche in relazione all’art. 672 dello stesso codice, in relazione alla ritenuta posizione di garanzia riconosciuta all’imputata che, al momento del fatto, si trovava distante dal luogo dell’incidente:

b) Violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in ragione della ritenuta cooperazione colposa – ex art. 113 cod. pen.- rispetto ad un fatto addebitabile unicamente al B., unico custode del cane;

c) Violazione di legge, in particolare degli artt. 43 e 113 cod. pen., anche in relazione agli artt. 49 cpv e 672 cod. pen.

Considerato in diritto

I tre motivi di ricorso, pur separatamente articolati, attengono all’affermata responsabilità della Z., dalla stessa decisamente contestata, di guisa che essi possono essere congiuntamente esaminati.

Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice del gravame ha, invero, chiaramente e correttamente rilevato che la posizione di garanzia riconosciuta alla Z. era strettamente collegata alla condizione di titolare dell’agriturismo ove il cane, con il consenso della stessa, era stato portato dal B.

In tale qualità, ha giustamente sostenuto lo stesso giudice, l’odierna ricorrente avrebbe, non solo dovuto adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare che l’animale potesse recar danno a chiunque si trovasse all’interno della struttura, ma anche accertarsi che le disposizioni impartite fossero puntualmente osservate.

A tale obbligo, ha ritenuto la corte territoriale che Z. non avesse adempiuto, posto che, anche a voler scegliere la tesi alla stessa più favorevole, il cane era tenuto legato ad una catena che non ne impediva i movimenti ed in un luogo che non era precluso al transito delle persone che frequentavano l’agriturismo.

Tanto, secondo il coerente argomentare della stessa corte, era sufficiente a sostenere la responsabilità della titolare della struttura, alla quale spettava di garantire la sicurezza dei luoghi e che avrebbe dovuto imporre la collocazione dell’animale in luogo del tutto precluso al passaggio di estranei. Peraltro, se poi si volesse dar credito ai testi che hanno dichiarato di avere notato il cane aggirarsi liberamente all’interno della struttura, persino nei pressi del ristorante, si avrebbe un quadro ancor più decisivo a carico della Z. che, secondo quanto accertato dal giudice del gravame, era perfettamente a conoscenza dell’abitudine del B. di lasciare il cane libero di circolare, avendo ella stessa ammesso di avere più volte ripreso il dipendente per tale atteggiamento.

Tale essendo il quadro probatorio pacificamente emerso dall’istruttoria dibattimentale, l’odierna ricorrente non può certo eludere le proprie responsabilità; nulla, peraltro, rilevando la circostanza che essa, al momento del fatto, si trovasse lontana dal luogo dell’incidente. La ragione dell’affermata responsabilità dell’imputata, invero, va ricercata a monte, cioè nell’avere la stessa, come già osservato, da un lato, tollerato la presenza di un cane di grossa taglia ed aggressivo in luoghi frequentati da persone estranee all’azienda e persino da bambini; dall’altro, nel non avere impartito le necessarie istruzioni per evitare incidenti come quella poi verificatosi e nel non essersi accertata del rispetto delle stesse.

Certamente non condivisibile è poi il riferimento, nel secondo dei motivi proposti, ad una presunta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., dedotta sul rilievo che la Z. sarebbe stata erroneamente “ritenuta proprietaria-possessore-detentore-custode del cane”. La corte territoriale, invero, ha solo, legittimamente e motivatamente, riconosciuto, seguendo l’impostazione accusatoria articolata nel capo d’imputazione, che la Z, nella riferita qualità, avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza di quanti si trovavano all’interno della struttura.

Il ricorso, d’altra parte, oltre che palesemente infondato, si presenta generico, laddove muove critiche su questioni di carattere generale senza tuttavia concretamente correlarsi con le argomentazioni poste dalla corte territoriale a sostegno dell’impugnata decisione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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