Sentenza   47/2014
Giudizio
Presidente SILVESTRI – Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del 25/02/2014    Decisione  del 10/03/2014
Deposito del 13/03/2014   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 60 del decreto legislativo 28/08/2000, n. 274.
Massime:
Atti decisi: ord. 55/2012

SENTENZA N. 47

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi                  MAZZELLA, Sabino                 CASSESE, Giuseppe               TESAURO, Paolo Maria            NAPOLITANO, Giuseppe               FRIGO, Alessandro             CRISCUOLO, Paolo                  GROSSI, Giorgio                LATTANZI, Aldo                   CAROSI, Marta                  CARTABIA, Sergio                 MATTARELLA, Mario Rosario         MORELLI, Giancarlo              CORAGGIO, Giuliano               AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di M.T.L. con ordinanza del 21 dicembre 2011, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti l’atto di costituzione di M.T.L. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l’avvocato Rosa Ierardi per M.T.L. e l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 21 dicembre 2011, il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non consente di applicare le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, neppure quando il beneficio sia stato invocato dalla difesa.

1.1.– Il giudice a quo premette di essere investito dell’appello avverso la sentenza del 14 aprile 2010, con la quale il Giudice di pace di Grosseto aveva condannato l’imputata appellante alla pena di euro settecento di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, ritenendola responsabile del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.).

Con l’atto di impugnazione, l’appellante ha chiesto in via principale l’assoluzione, assumendo che, alla luce delle risultanze istruttorie, non sarebbe stata raggiunta la prova della propria responsabilità. In subordine – allegando di non essere in grado di provvedere al pagamento della multa inflittale – ha chiesto che le venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, eccependo l’illegittimità costituzionale della norma preclusiva di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000.

Il rimettente rileva che l’appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, avendo l’imputata impugnato, oltre al capo relativo alla condanna alla pena pecuniaria, anche quello inerente alla condanna al risarcimento dei danni. Le doglianze formulate in via principale con l’atto di gravame sarebbero, peraltro, infondate, risultando la pronuncia di condanna del primo giudice adeguatamente supportata dalle prove acquisite.

Verrebbe, di conseguenza, in rilievo la richiesta subordinata di concessione della sospensione condizionale. Ad avviso del rimettente, l’imputata sarebbe meritevole del beneficio, trattandosi di persona incensurata, nei cui confronti – tenuto conto del movente e della ridotta gravità del fatto oggetto di giudizio (consistito nella pronuncia di un epiteto ingiurioso all’indirizzo della persona offesa nel corso di una telefonata, in un impeto di gelosia) – potrebbe essere senz’altro formulata la prognosi favorevole di cui all’art. 164, primo comma, cod. pen.

All’accoglimento della richiesta osterebbe, tuttavia, la norma censurata, in forza della quale «Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace»: norma da ritenere operante anche nei casi in cui un reato di competenza del giudice di pace sia giudicato da un giudice diverso, stante il disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo il quale, in detti casi, si osservano le disposizioni del Titolo II del medesimo decreto legislativo, nel quale è compreso anche l’art. 60.

Di qui, dunque, la rilevanza della questione.

1.2.– Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consente di sospendere condizionalmente la pena pecuniaria inflitta per reati di competenza del giudice di pace, neppure nell’ipotesi in cui il beneficio sia stato invocato dalla difesa.

Per tal verso, la disposizione censurata violerebbe l’art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento tra i reati di competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica parimenti puniti con pena pecuniaria.

Al riguardo, il rimettente rileva che, in riferimento a detto parametro, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 – già sottoposta all’esame della Corte costituzionale, ma da essa mai scrutinata nel merito (ordinanze n. 370 del 2004 e n. 290 del 2003) – è stata dichiarata, per converso, in più d’una occasione manifestamente infondata dalla Corte di cassazione. Ad avviso del giudice a quo, tuttavia, gli argomenti addotti a sostegno di tale declaratoria non potrebbero essere condivisi.

Al fine di giustificare la disparità di trattamento denunciata non varrebbe, in particolare, far leva sulla diversa natura delle sanzioni irrogate nei due casi. La pena pecuniaria inflitta per reati di competenza del giudice di pace non differirebbe, infatti, da quella irrogata per reati di competenza del giudice professionale, che pure è reputata dalla giurisprudenza pacificamente suscettibile di sospensione, anche se applicata in sostituzione di una pena detentiva ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come del resto attesterebbe la previsione del successivo art. 57, terzo comma. Nel sistema vigente, la sospensione condizionale potrebbe essere concessa, d’altra parte, anche per i reati di competenza del tribunale punibili con la sola ammenda, e ciò soprattutto allorché lo stesso imputato ne abbia fatto richiesta, posto che, in tale ipotesi, egli non potrebbe dolersi del carattere svantaggioso della decisione adottata dal giudice.

Neppure si potrebbe parlare di una «insindacabile scelta di politica criminale» del legislatore, volta a privilegiare l’effettività della pena in correlazione alle speciali forme di definizione anticipata del procedimento previste dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, prive di equivalente nel procedimento davanti al tribunale.

Nessuna correlazione sarebbe, infatti, ravvisabile tra il divieto di sospensione condizionale della pena e l’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34): senza considerare che tale istituto, presupponendo il consenso della persona offesa, non potrebbe trovare applicazione ove quest’ultima, costituendosi parte civile, abbia dimostrato – come nel caso di specie – di avere interesse alla condanna.

Riguardo, poi, all’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35), istituti analoghi sarebbero previsti anche per i reati di competenza del tribunale in forza di specifiche disposizioni di legge, quali, ad esempio, gli artt. 341-bis e 641 cod. pen., in tema, rispettivamente, di oltraggio e di insolvenza fraudolenta; l’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in tema di reati paesaggistici; l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali. In questi e consimili casi, peraltro, non è affatto esclusa la possibilità di sospendere condizionalmente le pene inflitte nei casi di mancata riparazione.

Da ultimo, non gioverebbe neanche far richiamo «al contesto sanzionatorio di minor rigore» nel quale il divieto risulterebbe inserito. Non sempre, infatti, i reati di competenza del giudice di pace sono puniti con pene più lievi di quelle irrogabili per gli altri reati. La selezione dei reati devoluti alla cognizione del giudice onorario non si fonda, infatti, solo sulla gravità del fatto, ma anche su altri criteri, quale, ad esempio, il grado di complessità dell’accertamento: tanto è vero che, malgrado i delitti siano sempre più gravi delle contravvenzioni, vi sono delitti di competenza del giudice di pace (quale quello di ingiuria, contestato nella specie) e contravvenzioni punibili con l’ammenda di competenza del tribunale.

Né si potrebbe sostenere che le pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace siano sempre di modesta consistenza, così da non far emergere un concreto interesse alla loro sospensione. Basti pensare, ad esempio, alla pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, prevista per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o, più in generale, alla pena massima di euro 2.582, prevista dall’art. 52, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, che risulterebbe pari a cinque volte «un’attuale pensione minima».

L’impossibilità di sospendere le pene inflitte per i reati di competenza del giudice onorario potrebbe condurre, d’altronde, a risultati ingiustamente afflittivi tutte le volte in cui – come nel caso di specie – il condannato, non essendo in grado di provvedere al pagamento della pena pecuniaria inflittagli, chieda il beneficio al fine di non subire gli effetti negativi conseguenti alla conversione per insolvibilità (art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000).

1.3.– La norma censurata violerebbe anche l’art. 76 Cost., per eccesso di delega.

Il d.lgs. n. 274 del 2000 è stato emanato in attuazione della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale), il cui art. 14 aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo «concernente la competenza penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l’apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti», secondo i principi e i criteri direttivi previsti dai successivi artt. 15, 16 e 17.

Il divieto in questione non troverebbe, peraltro, alcuna base espressa in tali principi e criteri direttivi – totalmente silenti in ordine all’istituto della sospensione condizionale – né potrebbe essere considerato come un loro «fisiologico sviluppo» o completamento, ponendosi, al contrario, in rapporto di sostanziale «discontinuità» con essi.

L’istituto della sospensione condizionale costituisce, infatti, «parte integrante del sistema penale», ricollegandosi alla finalità rieducativa della pena e al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. In questa prospettiva, esso ha registrato una progressiva espansione, anche per effetto di pronunce della Corte costituzionale (quale la sentenza n. 95 del 1976), che ne hanno ampliato i presupposti operativi.

La norma censurata avrebbe, dunque, introdotto una eccezionale deroga «in malam partem» al regime ordinario, operante in direzione inversa rispetto a quella indicata dall’art. 16 della legge n. 468 del 1999, che, con riguardo all’apparato sanzionatorio dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace, prefigurava una disciplina di segno più favorevole per l’imputato, prevedendo, in specie, la sostituzione delle pene detentive con pene pecuniarie e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, con «sanzioni alternative alla detenzione». Né, d’altro canto, la preclusione della sospensione condizionale potrebbe essere considerata come una sorta di «effetto compensativo» della predetta sostituzione. Un simile assunto risulterebbe smentito dalle previsioni della legge n. 689 del 1981, che, nell’introdurre un meccanismo di sostituzione delle pene detentive brevi, ha lasciato comunque al giudice il potere di sospendere condizionalmente la pena sostitutiva, come si desume dal già citato art. 57, terzo comma, di detta legge.

Con la norma censurata il legislatore delegato ha reso, inoltre, inoperante anche la previsione dell’art. 165 cod. pen., che consente al giudice di subordinare la sospensione della pena all’adempimento degli obblighi restitutori, risarcitori o riparatori entro un termine determinato. Anche tale effetto si porrebbe in rapporto di discontinuità con i principi e i criteri direttivi della legge delega, intesi viceversa a valorizzare il più possibile le condotte riparatorie o risarcitorie dell’imputato (art. 17, comma 1, lettera h, della legge n. 468 del 1999).

2.– Si è costituita M.T.L., imputata appellante nel giudizio a quo, la quale – associandosi alle argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione – ha chiesto che la questione venga accolta.

3.– È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato rileva come la Corte costituzionale abbia reiteratamente evidenziato che il procedimento penale dinanzi al giudice di pace rappresenta un modello di giurisdizione non comparabile con il procedimento penale dinanzi al tribunale, in quanto improntato a connotati di snellezza, semplificazione e rapidità tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario.

Il d.lgs. n. 274 del 2000 devolve alla competenza del giudice di pace reati espressivi di conflitti a carattere interpersonale, in relazione ai quali appare preminente la finalità conciliativa: il che giustificherebbe la previsione dell’estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie e la predisposizione di un autonomo apparato sanzionatorio, dal quale è bandita la pena detentiva. In tale contesto normativo, nel quale l’irrogazione della sanzione dovrebbe costituire un esito eccezionale, conseguente all’insuccesso dei diversi meccanismi volti a favorire la definizione anticipata del giudizio, la norma sottoposta a scrutinio risulterebbe del tutto ragionevole, in quanto preordinata a munire la sanzione irrogata dal giudice di pace dell’effettività necessaria ad assicurare l’assolvimento della sua funzione di prevenzione generale e di stimolo alla composizione del conflitto.

La disposizione denunciata non violerebbe neppure l’art. 76 Cost. La scelta di escludere la sospensione condizionale della pena, pur nel silenzio della legge delega sul punto, non potrebbe essere ritenuta in contrasto con gli indirizzi generali di quest’ultima, laddove collocata all’interno del sottosistema penale, sostanziale e processuale, disegnato dal d.lgs. n. 274 del 2000, nel quale il divieto considerato risulterebbe funzionale a favorire la definizione anticipata o bonaria del processo.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non consente di applicare le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia stato invocato dalla difesa.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra i reati di competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica, egualmente puniti con pena pecuniaria.

Violerebbe, altresì, l’art. 76 Cost., per eccesso di delega. La scelta operata dal Governo, infatti, non solo non troverebbe espressi agganci nella legge di delegazione 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale) – alla quale resta estraneo ogni riferimento all’istituto della sospensione condizionale della pena – ma si porrebbe, altresì, in rapporto di «discontinuità» con i principi e criteri direttivi enunciati da detta legge, intesi, da un lato, a prefigurare una disciplina sanzionatoria dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace di segno più favorevole per il reo (art. 16) e, dall’altro, a valorizzare le condotte riparatorie e risarcitorie dell’imputato (art. 17, comma 1, lettera h), viceversa svilite dall’impossibilità di subordinare ad esse la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen.

2.– La questione non è fondata.

3.– Quanto alla censura di violazione dell’art. 76 Cost. – che merita di essere esaminata prioritariamente, in quanto incidente sul piano delle fonti – la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (ex plurimis, sentenze n. 119 del 2013, n. 272 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 98 del 2008).

In particolare, l’art. 76 Cost. non impedisce l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (tra le molte, sentenza n. 426 del 2006, ordinanza n. 73 del 2012), dovendosi escludere che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo (sentenze n. 230 del 2010 e n. 98 del 2008). Di conseguenza, neppure il silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema può impedire, a certe condizioni, l’adozione di norme da parte del delegato (sentenza n. 134 del 2013), trattandosi in tal caso di verificare che le scelte di quest’ultimo non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega (sentenza n. 272 del 2012).

Di tali principi la Corte ha già fatto applicazione in rapporto ad altre disposizioni del d.lgs. n. 274 del 2000, regolativo della competenza penale del giudice di pace, escludendo, sulla loro base, i denunciati vizi di eccesso di delega. Ciò è avvenuto, tra l’altro, con riguardo alla norma che esclude la possibilità di far ricorso ai riti alternativi (e, in particolare, all’applicazione della pena su richiesta delle parti) nel procedimento davanti al giudice onorario (art. 2): norma che, al pari di quella oggi sottoposta a scrutinio, non rinviene un fondamento espresso nei criteri di delega, silenti sull’argomento (ordinanze n. 312 e n. 228 del 2005).

4.– Per quanto attiene più specificamente all’odierno thema decidendum, occorre muovere dalla considerazione che il censurato art. 60 – nello stabilire che «Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace» – recepisce una indicazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato in sede di espressione del parere sullo schema preliminare di decreto delegato (atto del 25 luglio 2000). A sostegno di tale indicazione, la Commissione aveva, tra l’altro, richiamato i lavori parlamentari relativi alla legge di delegazione n. 468 del 1999, rimarcando come nel corso di essi fosse stato «più volte espresso il convincimento, anche se non poi tradotto in espliciti enunciati normativi, che il diritto penale affidato al giudice di pace dovesse essere “un diritto mite ma effettivo”; e che proprio la rinuncia alla pena detentiva e il notevole spazio e l’ampio sforzo dedicati a funzioni di ricomposizione sociale giustificassero appieno l’effettività delle sanzioni alle quali il giudice di pace dovesse determinarsi, una volta falliti gli strumenti di conciliazione o di riparazione» (alla linea del «diritto mite ma effettivo» aveva fatto, in particolare, riferimento il relatore nella seduta del Senato della Repubblica del 29 settembre 1999, in sede di approvazione definitiva della legge delega).

È significativo come anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati – pur formulando un suggerimento diverso – abbia mostrato comunque di ritenere che, nonostante il silenzio della legge delega sullo specifico tema, l’adozione di una disciplina limitativa della sospensione condizionale rientrasse nell’ambito delle possibili opzioni del legislatore delegato. Nell’esprimere il parere sullo schema preliminare (atto del 27 luglio 2000), detta Commissione aveva invitato, infatti, il Governo, se pure non ad escludere del tutto il beneficio, ad introdurre speciali limiti alla sua fruizione in rapporto alle pene inflitte dal giudice onorario: da un lato, subordinando la sospensione condizionale alla richiesta dell’imputato; dall’altro, rendendola inapplicabile alle pene pecuniarie per la parte non eccedente un milione di lire.

5.– Conformemente all’avviso espresso dalla Commissione giustizia del Senato, d’altro canto, il divieto censurato si presenta coerente con l’impianto complessivo della giurisdizione penale del giudice di pace, quale delineato dalla legge delega e, in attuazione di essa, dal decreto delegato.

Il giudice di pace è stato chiamato, infatti, a conoscere di reati di ridotta gravità, espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere privato (art. 15 della legge n. 468 del 1999, art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000): reati dei quali la giurisdizione ordinaria non era spesso in grado di occuparsi con sufficiente tempestività ed efficacia, dando così luogo a situazioni obiettive di denegata giustizia, suscettibili di incentivare, per un verso, il ricorso a forme di illecita autotutela privata e di ingenerare, per altro verso, una convinzione di impunità.

In ordine a tali reati, è stato configurato un nuovo e autonomo assetto sanzionatorio, nel segno della complessiva mitigazione dell’afflittività, lungo le tre linee direttrici della totale rinuncia alla pena detentiva, della centralità della pena pecuniaria e del ricorso, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, a speciali sanzioni “paradetentive”, limitative della libertà personale, ma comunque nettamente distinte dalle pene carcerarie (permanenza domiciliare e lavoro sostitutivo) (art. 16, comma 1, lettera a, della legge n. 468 del 1999): sanzioni che il decreto delegato ha reso particolarmente “flessibili”, in una prospettiva di salvaguardia delle esigenze familiari, di lavoro, di studio e di salute del condannato (artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 274 del 2000).

Delle condanne per reati di competenza del giudice di pace non si fa, inoltre, mai menzione nei certificati del casellario giudiziale rilasciati su richiesta dei privati e le relative iscrizioni vengono automaticamente eliminate decorsi cinque o dieci anni, a seconda che si tratti di condanna a pena pecuniaria o “paradetentiva”  [art. 17, comma 1, lettera p, della legge n. 468 del 1999; artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 274 del 2000, successivamente trasfusi negli artt. 5, comma 2, lettere g e h, e 24, comma 1, lettere i e l, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»].

A ciò si è accompagnata la previsione di un rito orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive. Depurata “a monte” la giurisdizione penale onoraria delle vicende “bagatellari”, tramite l’istituto dell’esclusione della procedibilità nei casi di «particolare tenuità del fatto» (art. 17, comma 1, lettera f, della legge n. 468 del 1999, art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), si è imposto, per il resto, al giudice di tentare la conciliazione delle parti, ove il reato sia perseguibile a querela (come lo è il reato di ingiuria, per il quale si procede nel giudizio a quo), in modo da propiziarne la remissione (art. 17, comma 1, lettera g, della legge n. 468 del 1999, art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000), e si è previsto, inoltre, che le condotte riparatorie o risarcitorie dell’imputato siano atte a determinare l’estinzione del reato (art. 17, comma 1, lettera h, della legge n. 468 del 1999, art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000).

In siffatto contesto – come si evidenzia nella relazione governativa al d.lgs. n. 274 del 2000 – il divieto sancito dalla norma denunciata risulta funzionale ad evitare che le sanzioni applicabili dal giudice di pace restino prive di ogni concreta attitudine dissuasiva e, con essa, anche della capacità di fungere da stimolo alla collaborazione con l’opera di mediazione del giudice e, amplius, alla composizione del conflitto. A questo fine, è apparso infatti necessario che, nei casi in cui – in ragione dell’insuccesso dei diversi “filtri” conciliativo-deflattivi – si pervenga all’irrogazione della sanzione, questa, pur nella sua “mitezza”, sia però effettivamente eseguita, e non resti invece neutralizzata – più o meno immancabilmente, in assenza di precedenti penali ostativi del condannato – dall’istituto sospensivo: prospettiva nella quale – tenuto conto anche dell’evidenziato regime delle iscrizioni nel casellario – il microsistema penale, sostanziale e processuale, del giudice onorario rischierebbe di risultare carente di incisività.

Il divieto censurato non collide, dunque, con gli indirizzi generali della legge delega – come sostiene il giudice a quo – ma si colloca in linea di continuità e di complementarità rispetto ad essi.

6.– Considerazioni analoghe a quelle ora svolte valgono ad escludere anche la denunciata violazione dell’art. 3 Cost.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che la giurisdizione penale del giudice di pace presenta caratteristiche peculiari, esprimendosi in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare comunque sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario (ex plurimis, sentenze n. 64 del 2009 e n. 298 del 2008; ordinanze n. 56 e n. 32 del 2010, n. 28 del 2007).

Il ragionamento può estendersi, mutatis mutandis, alla norma oggi in esame, che ha carattere sostanziale.

La simmetria tra la pena pecuniaria inflitta per reati di competenza del giudice di pace, non sospendibile, e quella inflitta per reati attribuiti alla competenza del tribunale, che può essere invece sospesa, è in effetti solo “formale”. Il divieto censurato non può essere valutato isolatamente, senza tenere conto delle connotazioni complessive del “microcosmo punitivo” in cui si inserisce e da cui ripete la propria giustificazione, come questa Corte ha, del resto, già segnalato – sia pure nell’ambito di pronunce di manifesta inammissibilità per ragioni processuali – nelle due precedenti occasioni nelle quali le è stata sottoposta, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della norma oggi denunciata (ordinanze n. 370 del 2004 e n. 290 del 2003).

I tratti d’assieme dell’apparato sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace, composto da sanzioni con modesto tasso di afflittività e carenti di effetti desocializzanti, da un lato; le peculiari coordinate del procedimento all’esito del quale dette sanzioni sono applicate, volte a privilegiare soluzioni deflattive e conciliative, anziché repressive, dall’altro: sono questi gli elementi che – alla luce della funzione dianzi evidenziata, intesa a dar corpo alla seconda metà della direttiva del «diritto mite ma effettivo» – impediscono di scorgere nella preclusione denunciata un vulnus al principio di eguaglianza.

La validità della conclusione non è inficiata dagli argomenti posti in campo dal giudice rimettente: e così, in particolare, dalla circostanza che il giudice di pace possa trovarsi ad infliggere pene pecuniarie più gravi, per specie o quantità, di quelle irrogate dal tribunale nei processi per determinati tipi di reato (quali le contravvenzioni punibili con sola ammenda); o che l’istituto dell’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto possa rimanere inoperante per carenza dei relativi presupposti, e segnatamente di quelli correlati all’interesse della persona offesa; o, ancora, che particolari cause di estinzione del reato o di non punibilità, collegate alla riparazione post factum, siano previste anche in rapporto a taluni reati di competenza del tribunale in forza di speciali disposizioni di legge, senza che ciò impedisca l’applicazione dell’istituto sospensivo.

Quello che conta, ai presenti fini, non è la correlazione del divieto della sospensione condizionale con le singole componenti della costellazione punitiva, sostanziale e processuale, del giudice di pace, isolatamente considerate, quanto piuttosto il fatto che esso si inserisce in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso: sistema con il quale, per quanto detto, la scelta legislativa di privilegiare l’effettività della pena – allorché alla sua irrogazione si pervenga – può essere ritenuta ragionevolmente coerente.

In questa prospettiva, neppure giova il richiamo del rimettente agli effetti, in tesi, ingiustamente afflittivi che il divieto censurato sarebbe suscettibile di produrre, allorché la sospensione condizionale venga richiesta – come nel caso di specie – da persona che assume di non essere in grado di provvedere al pagamento della pena pecuniaria inflittale e che tema, perciò, di incorrere nella sua conversione per insolvibilità (art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000). Anche tale effetto negativo non può essere, infatti, ritenuto irragionevolmente discriminatorio, alla luce del sistema in cui si colloca.

7.– La questione va dichiarata, pertanto, non fondata in rapporto ad entrambi i parametri evocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Massimiliano BONI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014.

Il Cancelliere

F.to: Massimiliano BONI

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