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Alla luce del principio che precede, quindi, e’ errata l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate per cui il trasferimento dei beni in trust, pur non avendo natura onerosa, deve ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile, sin da subito, ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex articolo 9 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacche’ va ricordato che l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (Decreto Legislativo n. 347 del 1990, articolo 1 e articolo 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo cit., quanto alla catastale).
Orbene, nella sentenza impugnata, a confutazione della tesi sostenuta delle contribuenti circa l’applicabilita’ dell’articolo 11 della tariffa si attribuisce decisivo rilievo alla insussistenza, nella fattispecie negoziale de qua, di un passaggio di beni o diritti (trust fund), dal disponente (settlor), sotto il controllo di un “amministratore” (trustee), al fine di gestirli nell’interesse di uno o piu’ beneficiari (beneficiaries) in ragione del perseguimento della finalita’ istitutiva del (OMISSIS), stante la mancata previsione, in capo al dichiarato trustee, di un “obbligo di restituzione in un tempo prefissato” della dotazione patrimoniale, costituita da beni immobili, in grado di manifestare la natura interinale degli effetti traslativi, l’effetto di segregazione degli stessi beni per la realizzazione della predetta finalita’, il carattere propriamente fiduciario dei compiti assunti dall’ “amministratore”, in conformita’ della volonta’ espressa dal disponente.
Com’e’ stato precisato da questa Corte, “l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volonta’ dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti” (Cass. n. 14355/2016).
E la motivazione della sentenza impugnata si appalesa censurabile in quanto la soluzione offerta alla questione fiscale, che necessariamente involge l’interpretazione del contratto tassato, cosi’ come l’accertamento e la valutazione della natura onerosa o meno della prestazione in esso dedotta dalle parti contraenti, si basa sulla rilevata assenza di pattuizioni concernenti l’assunzione, da parte del trustee ( (OMISSIS) s.r.l. trustee di (OMISSIS)) degli obblighi di amministrazione e di ritrasferimento dei beni in questione, e dunque sulla ritenuta assenza di transitorieta’ del trasferimento medesimo, profilo quest’ultimo che indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust, ed in ragione del quale l’atto si puo’ considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario.
Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.
La decisione impugnata, tuttavia, si riduce ad una serie di affermazioni apodittiche, che costituiscono motivazione apparente, atteso che il Giudice di appello non spiega sulla base di quali elementi concreti abbia ritenuto il trasferimento dei beni per cui e’ causa non riconducibile allo schema negoziale del trust, mancando qualsivoglia riferimento alle pattuizioni esaminate, avuto riguardo sia al contratto di cui al rogito del notaio (OMISSIS), sia alla scrittura privata, autenticata nelle firme, istitutiva del (OMISSIS), documenti cui pure si fa cenno negli scritti difensivi.
Va considerato, inoltre, che la fattispecie in esame ratione temporis non e’ disciplinata dal Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, commi 47 e 49, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006, che reintroducendo l’imposta sulle donazioni e successioni (viene espressamente richiamato il Decreto Legislativo n. 346 del 1990) assoggetta all’imposta anche la “costituzione di vincoli di destinazione di beni”.
Devono essere, in conclusione, accolti i suesposti motivi di ricorso, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvedera’ a porre rimedio al rilevato difetto motivazionale, applicando i principi che precedono, e regolamentera’ le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE, accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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