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Le contribuenti ricorrono per ottenere la cassazione della sentenza con cinque motivi, cui l’intimata Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti deducono, con il primo motivo di impugnazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, articolo 22, comma 2 e articolo 61, inammissibilita’ dell’appello, notificato a mezzo del servizio postale, per omesso deposito della copia dell’atto notificato presso l’Ufficio di segreteria della C.T.P. di Frosinone, questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il secondo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2 e articolo 22, commi 2 e 3, inammissibilita’ dell’appello, in quanto la parte appellante deve rendere la dichiarazione di conformita’ dell’atto depositato presso la Commissione adita rispetto a quello notificato a mezzo posta, e nel caso di specie tale adempimento effettuato dall’Ufficio, questione anch’essa rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il terzo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la C.T.R. ha ritenuto l’esistenza di un “trasferimento di proprieta’ non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato”, senza che fosse stato depositato in giudizio il relativo atto, a rogito del notaio (OMISSIS), costituente il presupposto della pretesa impositiva, sicche’ si tratta di una motivazione apparente, del tutto disancorata dalla fattispecie concreta, con il quarto motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2 e articolo 7, comma 1 e del principio dispositivo delle prove, in quanto anche nel processo tributario il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, con il quinto motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’articolo 23 Cost., Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, articoli 9 e 11 tariffa, parte prima, Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in quanto il trasferimento degli immobili dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e per esso al trustee s.r.l. (OMISSIS), in esecuzione dello scopo del trust, non comporta un corrispondente arricchimento del patrimonio del trustee, e che se, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, disposizione richiamata dall’Ufficio, l’imposizione deve avere riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo, allora non puo’ non assumere rilievo decisivo la circostanza che si tratta di un atto con effetto di segregazione di beni e che il trustee non e’ il destinatario finale degli stessi.
La prima censura va disattesa in quanto la copia dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo del servizio postale, risulta depositata in data 19/12/2007, presso la segreteria della C.T.P. di Frosinone che ha pronunciato la sentenza impugnata, per cui il gravame non e’ inammissibile, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3 bis, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248).
La seconda censura va disattesa in quanto, in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 3 – richiamato, per il giudizio d’appello, dal successivo articolo 53 – va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilita’ del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformita’ tra l’atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformita’, accertabile d’ufficio in caso di omissione dell’attestazione (Cass. n. 27494/2014).
Le censure contenute nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno accolte per le ragioni di seguito riportate.
Assumono le ricorrenti che l’atto di trasferimento degli immobili per cui e’ causa, per rogito del notaio (OMISSIS), tra il (OMISSIS), in persona della (OMISSIS), disponente, e della (OMISSIS), nella qualita’ di guardiano, ed il (OMISSIS), e per esso al trustee s.r.l. (OMISSIS), e’ stato stipulato “in esecuzione dello scopo del (OMISSIS)”, e che si tratta di negozio giuridico sussumibile nella fattispecie prevista dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, l’unica applicabile non esistendo all’epoca una disciplina nazionale dell’istituto (l’imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione e’ stata introdotta dal Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 47), in ragione dell’obbligo per il trustee di custodia dei beni caduti in trust, i quali, per effetto della segregazione, sono rimasti distinti e separati da quelli del trustee e del disponente.
Pertanto, il regime di tassazione di tale atto non puo’ essere quello dell’imposta proporzionale di cui all’articolo 1 (atti traslativi a titolo oneroso), articolo 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), e articolo 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ma quello della categoria residuale, disciplinata dall’articolo 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilita’, nella specie, dell’imposta nella misura fissa ivi indicata.
Affermano ancora le ricorrenti (cfr. controdeduzioni con appello incidentale) che l’atto istitutivo del (OMISSIS), all’articolo 6, stabilisce chi sono i beneficiari, e le quote a ciascuno di essi spettanti, disciplinando anche il caso di loro mancanza o premorienza, nonche’, all’articolo 9, il momento di inizio della distribuzione dei beni, per cui sarebbe una forzatura anticipare imposizione fiscale al trasferimento verso il trustee, dovendo viceversa farsi riferimento al rapporto tra disponente e beneficiario, al momento cioe’ dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, perche’ e’ in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice dalla capacita’ contributiva, diviene effettivo e definitivo.
La contraria soluzione sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, anche nei documenti di prassi, si basa sull’argomento che il passaggio di proprieta’ dei beni o diritti dal settlor al trustee configura un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale, carattere che non e’ escluso dalla mancanza del requisito della onerosita’ e che giustifica la pretesa impositiva, trovando applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale, sulla base delle aliquote stabilite per i singoli beni trasferiti.
Questa Corte ha avuto modo di osservare che “L’articolo 9 della tariffa, parte 1, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purche’ pero’ onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. Questo e’ del tutto ovvio perche’ la norma non puo’ essere intesa in modo dissociato dal contesto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 43, comma 1, che fissa la base imponibile dell’imposta prevedendola (v. lettera h), per le “prestazioni a contenuto patrimoniale”, nell’ammontare “dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”. Il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, la prestazione “a contenuto patrimoniale” e’ la prestazione onerosa.” (Cass. n. 25478/2015).
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