Il termine di 90 giorni per la notifica della violazione decorre dal compimento dell’attività di verifica.
Sentenza 9 gennaio 2018, n. 284
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 20.6.2017 del Tribunale del riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di Catania che ha concluso riportandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.6.2017 il Tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente accolto l’istanza con cui (OMISSIS) ha chiesto il riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della stessa citta’ in data 5.5.2017 che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente dei suoi beni, ritenuti il profitto del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (capi I, L, M ed N) fino alla concorrenza della somma di Euro 511.516,00, riducendo la somma di Euro 41.897,00.
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, lettera a), articoli 2 ed 8, articoli 125 e 321 c.p.p., L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, articolo 322 ter c.p.p..
Premette che in materia di reati fiscali, le presunzioni tributarie possono concorrere a corroborare il fumus commissi delicti nella fase incidentale della cautela reale a condizione che, pero’, non trovino smentita nelle contrarie allegazioni difensive. Nella specie, le era stato contestato, in qualita’ di legale rappresentante del (OMISSIS) S.r.l., che aveva annotato ed utilizzato nelle relative dichiarazioni annuali le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle ditte (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l., cosi’ consentendo al Consorzio di evadere le imposte di cui ai valori in sequestro, anche se il Tribunale del riesame aveva ridotto parzialmente l’entita’ del sequestro. Afferma che la (OMISSIS) S.r.l., costituita nel 2007, aveva stipulato un contratto di partnership con il colosso olandese (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS)), per conto del quale si impegnava ad eseguire, sull’intero territorio siciliano, i servizi postali “privati”.
Come gia’ descritto diffusamente nella memoria del 16.6.2017, l’ (OMISSIS) espletava il servizio attraverso una piattaforma informatica di esclusiva proprieta’ e controllo della (OMISSIS) con accesso a mezzo credenziali. Dopo aver ripercorso e spiegato tutte le fasi del servizio, precisa che solo il ritiro delle cartelle dal centro di smistamento di Catania e la preparazione, iscatolamento, e facchinaggio della corrispondenza nonche’ rientro presso il centro di smistamento di Catania erano state eseguite dalla sua societa’ che provvedeva alla rendicontazione alla (OMISSIS) con cadenza mensile. Tutto il processo era sottoposto a controllo, anche a mezzo GPS, sicche’ l’attivita’ era stata espletata certamente. Per questo motivo, la Commissione tributaria provinciale di Palermo con la sentenza n. 3408/05/16 aveva annullato l’avviso di accertamento fondato sugli accertamenti della Guardia di Finanza, perche’ vi era la prova dell’esecuzione materiale della prestazione e del suo pagamento da parte del Consorzio. Alle medesime conclusioni era giunto il Tribunale del riesame di Palermo, nel connesso procedimento penale n. 151189/15, nascente dalla medesima verifica fiscale e relativo alla (OMISSIS) S.r.l., anch’essa aderente al (OMISSIS). La (OMISSIS), inoltre, aveva ammesso che per l’esecuzione delle prestazioni di trasporto dei colli le ditte (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano avvalse di personale e mezzi “in nero”.
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