Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 19 gennaio 2018, n. 1261. Per il proprietario del veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è comunque dovuta l’indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato.

segue pagina antecedente
[…]

la sentenza n. 663/2007 contiene, infatti, le seguenti affermazioni: “la (OMISSIS) non si limito’ a riconsegnare, alla scadenza, la Banca dati di cui ormai non era piu’ legittima licenziataria, ma, non essendo riuscita a concludere un accordo con la (OMISSIS) circa la reingegnerizzazione del software, a decorrere dal mese di novembre 1995 inizio’ a progettare e a realizzare in proprio un nuovo sistema informatico, procedendo al trasferimento dei dati contenuti nella banca dati (OMISSIS)”; “cosi’ facendo, la (OMISSIS), che aveva la completa disponibilita’ dell’insieme delle informazioni sistematicamente classificate e strutturate, (…) si comporto’ come proprietaria delle stesse, incorrendo in una palese violazione del contratto medesimo”; la liquidazione del danno patito dalla (OMISSIS) non poteva che essere effettuata con criterio equitativo, “stante l’assenza, per beni immateriali del genere, di un valore di mercato”; “all’atto della cessazione definitiva dell’uso (al 31/8/96), detto bene aveva perso ogni valore economico in seguito all’illegittima trasfusione dei dati operata dalla (OMISSIS)”; “e’ stata la stessa (OMISSIS) a non contestare in questo grado che la consegna della Banca avvenne in data 31/8/1996”; la domanda avente ad oggetto l’obbligo della (OMISSIS) di corrispondere a (OMISSIS) il corrispettivo di 980 milioni di lire al mese a far data dall’1.9.95 “e’ infondata, giacche’, alla scadenza del 30/9/95 la (OMISSIS) (rectius: la (OMISSIS)) era tenuta alla riconsegna dei beni piu’ volte citati (e l’inadempimento a tale obbligo e’ stato risarcito come sopra) e non, invece, anche alla corresponsione di un corrispettivo”;

con cio’, risulta di tutta evidenza che la Corte del 2007 prese in considerazione la banca dati nel suo insieme (di supporto meccanico e di dati immateriali registrati) e, inoltre, ne accerto’ l’avvenuta integrale restituzione (senza distinguere fra machina e corpus immateriale), affermando che l’inadempimento conseguente all’appropriazione dei dati e alla ritardata riconsegna era stato risarcito con la liquidazione dell’importo di 3.615.200,00 Euro; con la conseguenza che non v’e’ possibilita’ di ipotizzare che – in relazione alla banca dati – il giudicato abbia lasciato impregiudicati profili ulteriori di danno e, segnatamente, quelli reclamati dalle odierne ricorrenti nel presente giudizio;

ne’ osta a questa conclusione la circostanza che la sentenza del 2007 abbia dichiarato inammissibile la domanda concernente l’applicazione delle penali (reclamate sulla base dell’equiparazione dell’appropriazione e migrazione dei dati alla mancata riconsegna della banca dati), giacche’ tale affermazione non vale a salvare uno spazio di azionabilita’ della pretesa in un diverso giudizio una volta che la sentenza abbia comunque mostrato di avere liquidato ogni possibile profilo di danno, com’e’ reso manifesto dallo stesso inciso “anche se sostanzialmente accolta con l’accoglimento della domanda di risarcimento avanzata sub 7”;

in relazione a tale inciso e con specifico riferimento al secondo motivo, deve escludersi che ricorra il vizio denunciato dalle ricorrenti, in quanto la Corte del 2007 non ha pronunciato su una domanda di cui aveva dichiarato l’inammissibilita’ (e, quindi, in carenza di potestas iudicandi), ma si e’ limitata a dare atto che la pretesa avanzata con tale domanda tardiva era comunque contenuta nella richiesta di risarcimento che aveva trovato accoglimento con la liquidazione dell’importo complessivo di 3.615.200,00 Euro;

per le stesse ragioni risulta infondato, in riferimento alla banca dati, il terzo motivo, giacche’ – come detto – la liquidazione del risarcimento e’ avvenuta nell’ambito di una valutazione comprensiva di ogni profilo della vicenda) che ha conglobato nell’unica somma liquidata il ristoro spettante per gli inadempimenti correlati alla banca dati e alle informazioni in essa contenute;

discorso diverso deve farsi in relazione ai canoni e alle penali previsti per l’utilizzo e la restituzione degli altri beni locati, ossia degli spazi destinati a parcheggi, del capannone contenente gli attrezzi per la manutenzione e del tunnel di collegamento tra il Casino’ e il (OMISSIS), ossia per i beni immobili che la sentenza del 2007 ha accertato restituiti il 27.1.1997;

va infatti considerato – per un verso – che la sentenza n. 663/2007 dichiaro’ (a pag. 41) l’inammissibilita’ della relativa domanda, ex articolo 345 c.p.c. e – per altro verso – che non si rinvengono, in tale sentenza, statuizioni incompatibili con la possibilita’ di avanzare successive pretese per canoni o ritardi in relazione agli immobili, giacche’ – per quanto sopra evidenziato – la liquidazione effettuata nel 2007 ha avuto ad oggetto esclusivamente la banca dati ed e’ stata parametrata al valore della stessa e delle informazioni trasferite nel nuovo sistema informatico, senza prendere in considerazione i beni immobili e la loro ritardata restituzione;

va escluso, pertanto, che sussista una preclusione ex iudicato in relazione alle domande riproposte nel presente giudizio, per la parte in cui si riferiscono a beni diversi dalla banca dati: in tali termini, il terzo motivo risulta dunque fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza – nei limiti anzidetti – e rinvio alla Corte di merito per l’esame delle domande concernenti i beni immobili;

7. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizio

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