Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza n. 7425 del 15 febbraio  2018. L’art. 601 cpp, concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599

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4. Ritiene il Collegio che le ragioni poste a fondamento dell’orientamento
maggioritario si rivelino maggiormente persuasive e, pertanto, meritino
adesione.
li carattere generale della previsione dell’art. 601, comma 3, cod. proc.
pen. deriva sia dalla sua collocazione tra le disposizioni concernenti la disciplina
in generale dell’appello, sia dal contenuto della norma, inteso a disciplinare lo
svolgimento del giudizio di impugnazione, tanto per il dibattimento che per le
forme camerali.
La previsione del termine di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e,
inoltre, formulata in termini assolutamente generali ed onnicomprensivi, tali da
indurre a ritenere che tale disciplina operi anche per la citazione in appello nel
caso di giudizio abbreviato.
La valenza generale del termine a comparire fissato dall’art. 601, comma 3,
cod. proc. pen. risulta, inoltre, confermata dalla scansione di tale norma, che
delinea, in generale, lo schema del decreto di citazione per il giudizio di appello,
anche nelle ipotesi in cui lo stesso sia celebrato nelle forme camerali.
Il comma secondo dell’art. 601 cod. proc. pen., infatti, prevede
espressamente che “quando si procede in camera di consiglio a norma dell’art.
599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione”.
Pertanto, nel contesto della medesima norma, la indicazione, ad opera del
comma successivo, del termine a comparire non inferiore a venti giorni deve
intendersi riferita ad entrambe le forme procedimentali del giudizio di appello.
L’art. 127 cod. proc. pen., inoltre, sul piano sistematico, delinea uno
schema generale di procedimento in camera di consiglio, che trova applicazione
solo ove non derogato da particolari disposizioni.
Il rinvio operato dall’art. 599 comma 1, cod. proc. pen. all’art. 127 dello
stesso codice, mediante la formula “con le forme previste”, riguarda, peraltro,
solo la disciplina prevista per lo svolgimento dell’udienza camerale e non implica,
di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in tale
norma, ivi compresa la indicazione del termine a comparire.
5. Atteso che, nella specie, la notifica del decreto di citazione per il giudizio
di appello è stata eseguita in violazione del termine di cui all’art. 601, comma 3,
cod. proc. pen. (e, segnatamente, si è perfezionata in data 16 marzo 2017 per
l’udienza del 28 marzo 2017) deve ritenersi integrata la nullità eccepita dal
ricorrente, tempestivamente dedotta alla predetta udienza e medio tempore non
sanata.
La violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall’art. 601,
comma terzo, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione
dell’imputato, costituisce, del resto, una nullità a regime intermedio che risulta
sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall’art. 180,
richiamato dall’art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39221 del 30/06/2015, Pop,
Rv. 264721; Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014 – dep. 09/07/2014, Braidich, Rv.
259978).
La nullità del decreto, e cioè dell’atto introduttivo del giudizio, comporta,
pertanto, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., anche l’invalidità della
sentenza.
6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata e
deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per
il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello di Milano per il giudizio

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