Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza n. 7425 del 15 febbraio  2018. L’art. 601 cpp, concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599

Segue pagina antecedente

Tuttavia, come affermato dall’orientamento maggioritario della
giurisprudenza di legittimità, il termine per la comparizione doveva essere non
inferiore a venti giorni anche nel giudizio di appello celebrato nelle forme
camerali e la violazione dello stesso determinava una nullità di ordine generale a
regime intermedio.
3. La questione dedotta dal ricorrente verte sulla esatta definizione
dell’ambito applicativo dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale
“il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni”, nel sistema
delineato dal legislatore per il giudizio di appello e, segnatamente nello stabilire
se tale termine sia applicabile o meno anche ai casi di decisione dell’appello in
camera di consiglio (espressamente previsto dall’art. 443, comma 4, cod. proc.
pen. per la impugnazione delle sentenze emesse all’esito del giudizio abbreviato
di primo grado).
La giurisprudenza di legittimità risulta divisa sul punto.
Secondo l’orientamento maggioritario l’art. 601 cod. proc. pen.,
concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere
generale e, pertanto, il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la
comparizione in giudizio (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) si applica anche al
procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente
a rendere applicabile il più breve termine di cui all’art. 127 stesso codice (dieci
giorni) il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto
art. 599 (ex plurimis: Sez. 4, n. 9536 del 12/07/1993, Calandra, Rv. 195323).
In tema di impugnazione di sentenza emessa a seguito di giudizio
abbreviato il termine per comparire va, dunque, individuato in quello di venti
giorni stabilito dall’art. 601 comma terzo; ciò in ragione dell’onnicomprensività
della disciplina in ordine agli atti preliminari al giudizio dettata dalla norma e
della sua specificità rispetto alla previsione di cui all’art. 127, comma 1, circa il
più breve termine di dieci giorni (Sez. 3, n. 5483 del 20/01/2005, Sciarrino, Rv.
231148; Sez. 2, n. 45909 del 11/03/1993, Esposito, Rv. 194153; Sez. 6 n. 4438
del 17/03/1992, Ferrigno, Rv. 190056).
Secondo l’opposto orientamento, cui esplicitamente aderisce la sentenza
impugnata, invece, nel giudizio di appello in camera di consiglio si applica il più
breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via
generale dall’art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all’art. 601, comma 3,
dello stesso codice, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello
che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto (Sez. 6, n. 44413
del 09/09/2015, Macilongo, Rv. 265054; Sez. 6, n. 1859 del 16/10/1992, Larnè,
Rv. 193527; Sez. 1, 4 febbraio 1992, n. 3198, Le Rose, Rv. 189661). 

Segue pagina successiva in calce all’articolo (…..)

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *