Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza n. 7425 del 15 febbraio  2018. L’art. 601 cpp, concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599

L’art. 601 cod. proc. pen., concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere generale e, pertanto, il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente a rendere applicabile il più breve termine di cui all’art. 127 stesso codice (dieci giorni) il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto art. 599

Corte di Cassazione
sezione sesta Penale
sentenza n. 7425 del 15 febbraio 2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
B.A. nato in A. il ……………
avverso la sentenza del 28/03/2017 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO I N FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato
la sentenza emessa, all’esito del giudizio abbreviato di primo grado, in data 16
settembre 2016 dal Tribunale di Milano nei confronti dell’imputato appellante
A.B. condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73,
quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Milano in data 31
marzo 2015.
2. L’avv. V. A. ricorre avverso tale sentenza, deducendo, con
unico motivo, la inosservanza della legge processuale e, segnatamente, dell’art.
601, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Milano, infatti, aveva disatteso l’eccezione sollevata
dalla difesa relativamente alla mancata concessione nel decreto di citazione di un
termine a comparire non inferiore a venti giorni, illegittimamente ritenendo
sufficiente, in relazione al giudizio di appello celebrato nelle forme del
procedimento camerale, il minor termine di dieci giorni previsto dall’art. 127,
comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata ed,
in via subordinata, la rimessione della questione alle Sezioni Unite in ragione del
contrasto di giurisprudenza sussistente in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto si rivela fondato.
2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 601, comma
3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Milano nel decreto di citazione
aveva assegnato un termine a comparire inferiore a venti giorni, illegittimamente
ritenendo sufficiente, in relazione al procedimento di appello celebrato in camera
di consiglio, il minor termine di dieci giorni sancito dall’art. 127, comma 1, cod.
proc. pen. 

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