Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1481. L’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci

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Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo.

(OMISSIS) e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 101 e 354 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, in cela ione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, laddove – malgrado essa Agenzia avesse dedotto la nullita’ della sentenza di primo grado per difetto di integrita’ del contraddittorio – la C.T.R., pur dando atto della insussistenza nel caso in specie di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra Societa’ e soci, aveva poi applicato i principi dettati da questa Corte in materia di sussistenza di litisconsorzio necessario tra soci e societa’ di persone

1.1. La censura e’ fondata. Costituisce, invero, orientamento consolidato della giurisprudenza di questo Giudice di legittimita’ che per le societa’ di capitali non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario tra soci e societa’ (Cass. 2214/2011; id. n. 426/2013; n. 23323/2014; id n. 19608/2015), sussistente invece per le societa’ di persone (S.U. n. 14815/2008); e che l’accertamento tributario nei confronti di una societa’ di capitali a base ristretta costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtu’ dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano.

2. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Emilia Romagna, in diversa composizione.

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