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motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorieta’; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e che determinano la nullita’ della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validita’ (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), ipotesi qui non sussistente.
5. Sotto l’altro profilo dedotto, il fatto indicato quale non esaminato – id est la condizione reddituale delle parti- risulta appieno considerato (costituendo, anzi, l’oggetto esclusivo del gravame), talche’ il vizio non sussiste e la congruita’ del contributo imposto al ricorrente costituisce un giudizio di merito, non potendosi, ad ogni modo, non rilevare che in tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli e’ necessario considerare costi diversi da quelli connessi al mero sostentamento, e, dunque, esigenze relative, anche, all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, con la precisazione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilita’ concrete di entrambi i genitori, e cioe’ quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza. Va appena aggiunto che l’argomento esposto dal ricorrente in seno alla memoria, relativo alla disparita’ di trattamento che in tal modo deriverebbe per il figlio con lui convivente (cui residuerebbe una somma “ben inferiore” rispetto a quella determinata per i fratelli), e’ nuovo, non avendolo trattato i giudici del merito, e, comunque, attiene a valutazioni di merito.
6. In relazione alle dedotte violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., va osservato che la censura in sede di legittimita’ riferita alla prima di dette disposizioni puo’ solo denunciare o che il giudice abbia negato di doverla osservare, o che abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti; laddove la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ concepibile quando il giudice abbia attribuito il valore di prova legale ad una risultanza da valutare secondo il suo prudente apprezzamento o viceversa abbia prudentemente apprezzato una prova avente valore legale (cfr. Cass. n. 11892 del 2016), e tali vizi non sono stati neppure dedotti.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre a spese generali e ad accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Motivazione Semplificata
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