Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3922. In tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli

In tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli e’ necessario considerare costi diversi da quelli connessi al mero sostentamento, e, dunque, esigenze relative, anche, all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, con la precisazione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilita’ concrete di entrambi i genitori, e cioe’ quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza.

Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3922
Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 258-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 544/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 27.5.2016, confermava la decisione di primo grado che, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (OMISSIS) con (OMISSIS), aveva determinato in Euro 600,00 dell’assegno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli (OMISSIS) ed (OMISSIS) (classe (OMISSIS) e (OMISSIS)) conviventi con la madre e gli aveva posto l’onere di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio (OMISSIS) (classe (OMISSIS)) con lui convivente. Il (OMISSIS) ricorre con tre motivi, successivamente illustrati da memoria, deducendo l’omessa pronuncia in merito alle censure da lui mosse alla sentenza di primo grado circa i rispettivi cespiti reddituali, sotto il profilo della violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.; della nullita’ della sentenza per difetto di motivazione; e dell’omesso esame del fatto decisivo in relazione al giudizio di bilanciamento ex articolo 337 ter c.c.. La (OMISSIS) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. I motivi vanno rigettati.
3. Il condivisibile principio, secondo cui la mancata valutazione di un motivo d’appello integra un difetto di attivita’ del giudice di secondo grado (Cass. n. 12952 del 2007; n. 26598 del 2009), non e’ richiamato a proposito dal ricorrente, in quanto la doglianza riferita ai redditi delle parti e’ stata esaminata dalla Corte territoriale, con esito per lui sfavorevole, non solo in motivata adesione alle valutazioni compiute al riguardo dal Tribunale, tenuto conto delle risultanze della Guardia di Finanza, ma anche considerando e disattendendo le critiche dallo stesso svolte, in ragione del reddito da lui stesso dichiarato nel triennio considerato – pari al doppio di quello della madre-, della mancata dimostrazione del fatto che il suo patrimonio immobiliare comprenderebbe beni inagibili, a causa del sisma, e terreni di cui sarebbe proprietario per una piccola quota, avendo egli, a tal fine indicato solo “una piccola parte dei suoi 327 appezzamenti” (cfr. pag. 2 sentenza).
4. Il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha limitato, com’e’ noto, l’impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado in riferimento alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo di legittimita’ sulla motivazione rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, che e’ stato individuato -richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia di ricorso straordinario – in relazione alle ipotesi (mancanza della motivazione;

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